Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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venerdì 29 aprile 2011

PROCESSO CIVILE – SENTENZE IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – REGIME IMPUGNATORIO.

PROCESSO CIVILE – SENTENZE IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – REGIME IMPUGNATORIO.
Le sentenze che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni pubblicate tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 sono soggette a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; le sentenze che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni, pubblicate successivamente alla predetta data del 4 luglio 2009, sono invece appellabili in virtù del nuovo regime impugnatorio dell’art. 616 cod. proc. civ. come novellato dalla legge n. 69 del 2009.

Testo Completo: Ordinanza n. 20324 del 27 settembre 2010

(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola)



REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATA DIFESA (ART. 61 N. 5 C.P.) - MODIFICHE DI CUI ALLA L. N. 94 DEL 2009 - EFFETTI

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATA DIFESA (ART. 61 N. 5 C.P.) - MODIFICHE DI CUI ALLA L. N. 94 DEL 2009 - EFFETTI


In una delle prime applicazioni riguardanti le modifiche al codice penale introdotte con la l. n. 94 del 2009, la Corte di cassazione, premesso che la ratio della modifica dell’art. 61 n. 5 c.p. (consistita nell’espresso riferimento, tra le condizioni di minorata difesa, all’età senile della persona offesa dal reato) va individuata nella volontà di tutelare le persone anziane contro i pericoli dello sfruttamento, a fini illeciti, dell’età senile, ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’aggravante in oggetto, il giudice deve verificare in concreto se, agli occhi dell’aggressore, la capacità di percezione e di reazione a condotte antigiuridiche della vittima anziana fosse concretamente menomata a cagione dell’età avanzata, ovvero, con giudizio controfattuale, se astrattamente la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se posta in essere in danno di persona non anziana, o se essa sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità delle vittime di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti.



Testo Completo: Sentenza n. 35997 del 23 settembre 2010 - depositata il 7 ottobre 2010
(Sezione Seconda Penale, Presidente G. M. Cosentino, Relatore D. Chindemi)

domenica 17 aprile 2011

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI

In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 cod. strada dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge – ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli – la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201.

Sentenza n. 6971 del 25 marzo 2011.

(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Relatore S. Petitti,).


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DANNI CIVILI – DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIMENTO DEL C.D. DANNO "CATASTROFALE" - CONDIZIONI

DANNI CIVILI – DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIMENTO DEL C.D. DANNO "CATASTROFALE" - CONDIZIONI
Il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno patito dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Perciò, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento e ai congiunti spetta il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta.

Testo Completo: Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011.

(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden – Relatore A. Amatucci).


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RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE - INCIDENTE STRADALE A CARICO DI MILITARE IN AMBITO CHIUSO AL TRAFFICO CIVILE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE ANZICHE' BIENNALE

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE - INCIDENTE STRADALE A CARICO DI MILITARE IN AMBITO CHIUSO AL TRAFFICO CIVILE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE ANZICHE' BIENNALE

La norma dell’art. 2054 cod. civ., pur avendo portata generale, non ha la funzione di garantire la circolazione anche in un contesto di esercitazioni a mezzo di veicoli militari compiute in zone riservate e chiuse al traffico di veicoli civili; ne consegue che, ove un militare sia stato investito da un mezzo militare in un campo interdetto alla circolazione civile, il termine di prescrizione dell’illecito non è quello biennale di cui all’art. 2947, secondo comma, cod. civ., ma è quello quinquennale previsto dal primo comma del medesimo art. 2947.

Sentenza n. 3681 del 15 febbraio 2011

(Sezione Terza Civile, Presidente ed Estensore G.B. Petti)

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IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE - DEPOSITO DELL'ATTO DI CITAZIONE A PENA DI IMPROCEDIBILITA' - SUFFICIENZA DELLA COPIA - CONDIZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE - DEPOSITO DELL'ATTO DI CITAZIONE A PENA DI IMPROCEDIBILITA' - SUFFICIENZA DELLA COPIA - CONDIZIONI

Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 cod. proc. civ. stabilisce, a pena di improcedibilità, l’onere per la parte di depositare l’atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; in assenza di un’espressa indicazione legislativa, deve ritenersi che il deposito di una copia anziché dell’originale dell’atto di citazione costituisca una mera irregolarità che non implica lesione dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia ed originale e quest’ultimo venga poi depositato all’udienza di comparizione.

Sentenza n. 3691 del 15 febbraio 2011

(Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Estensore G. Carluccio)

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MISURE CAUTELARI - PERSONALI - CUSTODIA IN CARCERE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA - REATO DI OMICIDIO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - CUSTODIA IN CARCERE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA - REATO DI OMICIDIO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'
La Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui estende al reato di omicidio la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, per sospetta violazione degli artt. 3, 13 e 27 comma 2 Cost..

Testo Completo: Ordinanza n. 13619 del 22 marzo 2011 – depositata il 5 aprile 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente U. Giordano, Relatore M. Vecchio)


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PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali l’INPS può ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. poiché la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo si riferisce solo alle entrate, ossia ai contributi o premi dovuti e alle relative sanzioni e somme aggiuntive.

Testo Completo: Sentenza n. 5680 del 10 marzo 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore V. Di Cerbo)


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GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
La denuncia del conflitto reale negativo di giurisdizione è ammissibile anche nel caso in cui, in esito alla sentenza con la quale il giudice abbia declinato la giurisdizione senza indicare l'autorità giudiziaria competente, il giudice successivamente adito dalle parti abbia, a sua volta, escluso la propria giurisdizione indicando come munito di competenza un terzo giudice.

Testo Completo: Sentenza n. 5681 del 10 marzo 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente P.Vittoria, Relatore S. Toffoli)


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FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMESSA PREVISIONE DELLE CLASSI DA PARTE DEL PROPONENTE - SINDACABILITA' DELLA PROPOSTA - POTERE DEL TRIBUNALE - ESCLUSIONE

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMESSA PREVISIONE DELLE CLASSI DA PARTE DEL PROPONENTE - SINDACABILITA' DELLA PROPOSTA - POTERE DEL TRIBUNALE - ESCLUSIONE
Nel concordato fallimentare, il tribunale è investito del potere di sindacare la convenienza della proposta solo quando essa preveda positivamente la suddivisione dei creditori in classi e risulti l’opposizione nel merito di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, dovendo in tale caso operarsi un giudizio comparativo sul diverso trattamento del credito in base alle alternative concretamente praticabili; a fronte di una scelta del proponente di non ripartire i creditori in classi non è però ravvisabile alcun obbligo di imporre tale formazione, pur in presenza di interessi di taluni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri, essendo tale modalità organizzatoria del concordato meramente discrezionale ed essendo i creditori stessi, in tal caso, accomunati dall’interesse al maggior grado di soddisfacimento possibile, di cui è arbitra la maggioranza di voto dei creditori medesimi.

Testo Completo: Sentenza n. 3274 del 10 febbraio 2011

(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore V. Zanichelli)


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FALLIMENTO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE - TERMINE DILATORIO DI QUINDICI GIORNI RISPETTO ALL'UDIENZA CAMERALE - GIORNI LIBERI O MENO -

FALLIMENTO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE - TERMINE DILATORIO DI QUINDICI GIORNI RISPETTO ALL'UDIENZA CAMERALE - GIORNI LIBERI O MENO -
RITIRO DELL'ATTO DA PARTE DEL NOTIFICANDO - SCADENZA IL SABATO E SUA CONSIDERAZIONE COME FESTIVO, AI FINI DELLA PROROGA - RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE

In sede di esame del ricorso avverso la sentenza della corte d’appello di revoca del fallimento, pronunciata per omesso rispetto del termine di quindici giorni - fissato dall’art. 15, comma 3, legge fallim. e nella specie altresì indicato dal tribunale - che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e del decreto, da un lato, e l’udienza camerale, dall’altro, la questione circa la natura, se perentoria od ordinatoria, di detto termine, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite, avuto riguardo al dubbio sul carattere di liberi o meno dei predetti giorni e sulla proroga o meno della scadenza del periodo, ai fini del ritiro dell’atto da parte del notificando, se ricadente in giorno di sabato quale eventualmente festivo.

Testo Completo: Ordinanza n. 5144 del 3 marzo 2011

(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore C. Piccininni)


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LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la possibilità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze.

Testo Completo: Sentenza n. 5555 del 9 marzo 2011

(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore U. Morcavallo)


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SANZIONI AMMINISTRATIVE - SOLIDARIETA' - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE PER MORTE DELL'AUTORE MATERIALE DELL'ILLECITO - EFFETTI - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - SOLIDARIETA' - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE PER MORTE DELL'AUTORE MATERIALE DELL'ILLECITO - EFFETTI - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE
In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa.

Testo Completo: Sentenza 10 marzo 2011, n. 5717

(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Est. P. Stile)


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LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI AVVIAMENTO DEL LAVORATORE DISABILE - FACOLTA' DI INDICAZIONE DELLA QUALIFICA - FONDAMENTO - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - CONDIZIONI E LIMITI

LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI AVVIAMENTO DEL LAVORATORE DISABILE - FACOLTA' DI INDICAZIONE DELLA QUALIFICA - FONDAMENTO - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - CONDIZIONI E LIMITI
In tema di assunzioni obbligatorie, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999.

Testo Completo: Sentenza n.7007 del 25 marzo 2011

(Sezione Lavoro, Presidente R. Foglia, Relatore I. Tricomi)


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PUBBLICO MINISTERO – V.P.O. DELEGATO PER L’ UDIENZA DI CONVALIDA - POTERE DI RICHIEDERE MISURE COERCITIVE - SUSSISTENZA

PUBBLICO MINISTERO – V.P.O. DELEGATO PER L’ UDIENZA DI CONVALIDA - POTERE DI RICHIEDERE MISURE COERCITIVE - SUSSISTENZA
La Corte a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi in ordine alla possibilità, per il Vpo delegato a partecipare ad udienza di convalida di arresto o di fermo, di richiedere in tale sede anche l’applicazione di misure coercitive personali senza necessità di una delega espressa a tal fine, ha risposto affermativamente discendendo tale soluzione dalla constatazione che nel thema decidendi dell’udienza di convalida rientra, secondo una fisiologica sequela procedimentale, anche la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della misura cautelare; né potrebbero rilevare in senso contrario eventuali limiti a tale potere apposti all’atto di delega dal procuratore della Repubblica, fondandosi la legittimazione derivata del magistrato onorario non sulla volontà delle parti ma sulle norme dell’ordinamento giudiziario e del codice di rito penale.

Testo Completo: Sentenza n. 13716 del 24 febbraio 2011 - depositata il 6 aprile 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore C. Squassoni)


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STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA

STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA

La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Sentenza n. 13408 del 22 febbraio 2011 - depositata il 1° aprile 2011

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore A. Tardio)

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GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - LESIONE DELL'AFFIDAMENTO - DIRITTI SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE ORDINARIA

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - LESIONE DELL'AFFIDAMENTO - DIRITTI SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE ORDINARIA
La controversia nella quale il beneficiario di una concessione edilizia, annullata d'ufficio o su ricorso di altro soggetto in quanto illegittima, chieda il risarcimento dei danni subiti per avere confidato nella apparente legittimità della stessa, che aveva ingenerato in lui l'incolpevole convincimento di poter legittimamente edificare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un comportamento illecito della P.A. per violazione del principio del "neminem laedere", cioè di quei doveri di comportamento il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche la P.A., come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare; egli pertanto non è tenuto a domandare al giudice amministrativo un accertamento della illegittimità del suddetto comportamento che egli ha invece interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato e può solo subire.

Testo Completo: Ordinanza n. 6594 del 23 marzo 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. M. Fioretti)


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GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - LIMITI - AFFIDAMENTO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - LESIONE DELL'AFFIDAMENTO - DIRITTI SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE ORDINARIA

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - LIMITI - AFFIDAMENTO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - LESIONE DELL'AFFIDAMENTO - DIRITTI SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE ORDINARIA

La controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per l'affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal Tar perché illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'aggiudicazione (che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal concorrente) e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara.

Ordinanza n. 6596 del 23 marzo 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Tirelli)

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GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A. – LIMITI

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A. – LIMITI
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in particolari materie si devono interpretare nel senso che non rientra in detta giurisdizione ogni controversia che in qualche modo o attenga alla materia considerata, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Pertanto, sebbene la modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, la controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla restituzione della prestazione pecuniaria, vantato sul presupposto della già accertata illegittimità della delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato e di un sistema tariffario per l'ingresso degli autoveicoli (delibera, nella specie, annullata dal Capo dello Stato e dal Tar).

Testo Completo: Sentenza n. 4614 del 25 febbraio 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria)



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TRASCRIZIONE – TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE EX ART. 96 C.P.C. - ESCLUSIONE

TRASCRIZIONE – TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE EX ART. 96 C.P.C. - ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 6597 del 23 marzo 2011, hanno stabilito che, in caso di proposizione di domanda giudiziale illegittimamente trascritta al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ., la conseguente domanda di risarcimento danni è proponibile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in separato giudizio, non sussistendo la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., del giudice chiamato a decidere sulla domanda oggetto di illegittima trascrizione.

Testo Completo: Sentenza n. 6597 del 23 marzo 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore C. Piccininni)


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CONTRATTO PRELIMINARE – OGGETTO - IMMOBILE ESISTENTE "SULLA CARTA" - VALIDITA'

CONTRATTO PRELIMINARE – OGGETTO - IMMOBILE ESISTENTE "SULLA CARTA" - VALIDITA'
La Corte, intervenendo per la prima volta sulla normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, introdotta dal d.lgs n. 122 del 2005, ha ritenuto che tale regime giuridico di protezione non si applichi ai contratti preliminari di immobili esistenti solo sulla carta ma esclusivamente a quelli per i quali sia stato già richiesto il permesso di costruire, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 lettera d) del decreto con la conseguenza che i preliminari sopra indicati sono da ritenersi validi.

Testo Completo: Sentenza n. 5749 del 10 marzo 2011

(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore A. Giusti)



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SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - ATTO INTRODUTTIVO - CITAZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - ATTO INTRODUTTIVO - CITAZIONE

L’impugnazione di una sentenza di tribunale che abbia deciso sull’opposizione ad ordinanza ingiunzione riguardante una sanzione amministrativa, deve essere proposta davanti alla Corte d’Appello con atto di citazione, secondo le regole generali, e non con ricorso. Al procedimento è applicabile l’art. 348 cod. proc. civ., in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza e a quella successiva della quale sia stato dato regolare avviso.

Ordinanza n. 5826 del 10 marzo 2011

(Sezione Seconda Civile, Presidente L. Piccialli, Relatore L. Piccialli)


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SPESE GIUDIZIALI CIVILI – ELIMINAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - OPERATIVITA' IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI – ELIMINAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - OPERATIVITA' IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE

Le Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011, ha stabilito che l’eliminazione dei minimi tariffari disposta dall’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 opera tra cliente e professionista, ma non anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della soccombenza.

Ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011

(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Estensore S. Petitti).

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REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - FALSITA' IN CERTIFICATI - RICETTARIO DI MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FALSITA' IDEOLOGICA - CONCORSO CON IL DELITTO DI ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - FALSITA' IN CERTIFICATI - RICETTARIO DI MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FALSITA' IDEOLOGICA - CONCORSO CON IL DELITTO DI ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA
Integra il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) e quello di abusivo esercizio della professione medica (art. 348 cod. pen.) l’operazione di riempimento, da parte del titolare di una farmacia, di ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e dallo stesso già sottoscritti e timbrati in ogni foglio lasciato in bianco. (Fattispecie in cui dei farmacisti, sostituendosi sistematicamente al medico di base, che aveva loro consegnato dei moduli regionali in bianco, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia farmacologica).

Testo Completo: Sentenza n. 13315 dell'8 febbraio 2011 - depositata il 31 marzo 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)


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sabato 2 aprile 2011

GIUDIZIO – RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO – NUOVO ESAME DI TESTIMONI GIÀ ESAMINATI DINANZI A GIUDICE DIVERSAMENTE COMPOSTO – CITAZIONE – ONERE.

GIUDIZIO – RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO – NUOVO ESAME DI TESTIMONI GIÀ ESAMINATI DINANZI A GIUDICE DIVERSAMENTE COMPOSTO – CITAZIONE – ONERE.
La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel caso in cui sia disposta la rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, la parte che si sia opposta alla lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai testimoni ammessi su richiesta della controparte, non può essere onerata della nuova citazione degli stessi, poiché il relativo onere continua a gravare unicamente sulla parte che aveva originariamente richiesto l’ammissione.

Testo Completo: Sentenza n. 11542 udienza del 8 febbraio 2011 - depositata il 23 marzo 2011

(Seconda Sezione Penale, Presidente P. Sirena, Relatore G. Rago)


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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE ESECUTIVA PER L'ESTERO - CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL'U.E., RESIDENTE O DIMORANTE IN ITALIA - RIFIUTO DI CONSEGNA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE ESECUTIVA PER L'ESTERO - CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL'U.E., RESIDENTE O DIMORANTE IN ITALIA - RIFIUTO DI CONSEGNA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La Sez. VI ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 della L. 22 aprile 2005, n. 69 e dell’art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in una situazione analoga a quella richiamata dall’art. 18, lett. r), della L. n. 69/05, che la Corte d’appello – in relazione ad una domanda di estradizione presentata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro dell’U.E., sulla base di una sentenza di condanna a pena detentiva, divenuta esecutiva dopo la data del 1° gennaio 2004, per un reato commesso anteriormente alla data del 7 agosto 2002 – pronunci sentenza contraria all’estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell’U.E., che legittimamente ed effettivamente abbia la residenza o la dimora nel territorio italiano, quando ritenga che tale pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania). (analogamente, v. Sez. VI, 26 gennaio 2011 – 14 febbraio 2011, n. 5580).

Testo Completo: Sentenza n. 12198 udienza del 18 febbraio 2011 - depositata il 25 marzo 2011

(Sesta Sezione Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore E. Calvanese)


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GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A. – LIMITI

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A. – LIMITI

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in particolari materie si devono interpretare nel senso che non rientra in detta giurisdizione ogni controversia che in qualche modo o attenga alla materia considerata, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Pertanto, sebbene la modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, la controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla restituzione della prestazione pecuniaria, vantato sul presupposto della già accertata illegittimità della delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato e di un sistema tariffario per l'ingresso degli autoveicoli (delibera, nella specie, annullata dal Capo dello Stato e dal Tar).

Sentenza n. 4614 dell'25 febbraio 2011


(Sezioni Unite, Presidente e Relatore Vittoria, P.M. Iannelli)

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SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE – APPELLO – ATTO INTRODUTTIVO – CITAZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE – APPELLO – ATTO INTRODUTTIVO – CITAZIONE


Ordinanza n. 5826 dell'10 marzo 2011

(Sezione Seconda Civile, Presidente. e relatore Piccialli, p. m. Sgroi)

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