IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE - DEPOSITO DELL'ATTO DI CITAZIONE A PENA DI IMPROCEDIBILITA' - SUFFICIENZA DELLA COPIA - CONDIZIONI
Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 cod. proc. civ. stabilisce, a pena di improcedibilità, l’onere per la parte di depositare l’atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; in assenza di un’espressa indicazione legislativa, deve ritenersi che il deposito di una copia anziché dell’originale dell’atto di citazione costituisca una mera irregolarità che non implica lesione dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia ed originale e quest’ultimo venga poi depositato all’udienza di comparizione.
Sentenza n. 3691 del 15 febbraio 2011
(Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Estensore G. Carluccio)
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Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 cod. proc. civ. stabilisce, a pena di improcedibilità, l’onere per la parte di depositare l’atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; in assenza di un’espressa indicazione legislativa, deve ritenersi che il deposito di una copia anziché dell’originale dell’atto di citazione costituisca una mera irregolarità che non implica lesione dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia ed originale e quest’ultimo venga poi depositato all’udienza di comparizione.
Sentenza n. 3691 del 15 febbraio 2011
(Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Estensore G. Carluccio)
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