DANNI CIVILI – DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIMENTO DEL C.D. DANNO "CATASTROFALE" - CONDIZIONI
Il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno patito dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Perciò, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento e ai congiunti spetta il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta.
Testo Completo: Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011.
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden – Relatore A. Amatucci).
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Il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno patito dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Perciò, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento e ai congiunti spetta il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta.
Testo Completo: Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011.
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden – Relatore A. Amatucci).
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