SPESE GIUDIZIALI CIVILI – ELIMINAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - OPERATIVITA' IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE
Le Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011, ha stabilito che l’eliminazione dei minimi tariffari disposta dall’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 opera tra cliente e professionista, ma non anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della soccombenza.
Ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Estensore S. Petitti).
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Le Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011, ha stabilito che l’eliminazione dei minimi tariffari disposta dall’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 opera tra cliente e professionista, ma non anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della soccombenza.
Ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Estensore S. Petitti).
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