SANZIONI AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - ATTO INTRODUTTIVO - CITAZIONE
L’impugnazione di una sentenza di tribunale che abbia deciso sull’opposizione ad ordinanza ingiunzione riguardante una sanzione amministrativa, deve essere proposta davanti alla Corte d’Appello con atto di citazione, secondo le regole generali, e non con ricorso. Al procedimento è applicabile l’art. 348 cod. proc. civ., in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza e a quella successiva della quale sia stato dato regolare avviso.
Ordinanza n. 5826 del 10 marzo 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. Piccialli, Relatore L. Piccialli)
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L’impugnazione di una sentenza di tribunale che abbia deciso sull’opposizione ad ordinanza ingiunzione riguardante una sanzione amministrativa, deve essere proposta davanti alla Corte d’Appello con atto di citazione, secondo le regole generali, e non con ricorso. Al procedimento è applicabile l’art. 348 cod. proc. civ., in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza e a quella successiva della quale sia stato dato regolare avviso.
Ordinanza n. 5826 del 10 marzo 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. Piccialli, Relatore L. Piccialli)
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