REATI CONTRO LA P.A. – ABUSO D’UFFICIO – RILASCIO DI LICENZE DI AUTONOLEGGIO SENZA BANDO DI GARA – REATO – SUSSISTENZA | |
La Corte ha affermato la legittimità del sequestro preventivo di una licenza di autonoleggio rilasciata dagli organi comunali senza la preventiva adozione di un bando di pubblico concorso, come previsto dall’art. 8 della l. 15 gennaio 1992 n. 21, riconoscendo nella fattispecie il “fumus” del delitto di abuso d’ufficio, rilevando che la norma menzionata non contrasta con i principi sanciti dal Trattato CE, atteso che il contingentamento delle autorizzazioni non determina alcuna discriminazione nell’accesso al mercato tra vettori comunitari e vettori nazionali. | |
Testo Completo: | Sentenza n. 44516 del 30 settembre 2009 – depositata il 19 novembre 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore G. Fidelbo) |
Ultime dalla Cassazione
Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 29 aprile 2010
martedì 27 aprile 2010
OBBLIGAZIONI - ADEMPIMENTO - IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO – CRITERI SUSSIDIARI DI CUI ALL’ART. 1193 COD. CIV. - DEBITO PIÙ ONEROSO – INDIVIDUAZIONE – CRIT
OBBLIGAZIONI - ADEMPIMENTO - IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO – CRITERI SUSSIDIARI DI CUI ALL’ART. 1193 COD. CIV. - DEBITO PIÙ ONEROSO – INDIVIDUAZIONE – CRITERI
Qualora, nell’imputazione del pagamento, sia necessario ricorrere ai criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., per apprezzare, in caso di più debiti ugualmente garantiti, il grado di onerosità di ciascuno di essi, occorre far riferimento all'entità della somma dovuta come capitale, variando l'ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito base cui accede.
Testo Completo: Sentenza n. 9082 del 15 aprile 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore V. Mazzacane)
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Qualora, nell’imputazione del pagamento, sia necessario ricorrere ai criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., per apprezzare, in caso di più debiti ugualmente garantiti, il grado di onerosità di ciascuno di essi, occorre far riferimento all'entità della somma dovuta come capitale, variando l'ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito base cui accede.
Testo Completo: Sentenza n. 9082 del 15 aprile 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore V. Mazzacane)
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venerdì 23 aprile 2010
DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI PERSECUTORI - PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA
DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI PERSECUTORI - PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA
La S.C. ha affermato che il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti alla vittima mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.
Testo Completo: Sentenza n. 11945 del 12 gennaio 2010 - depositata il 26 marzo 2010
(Sezione Quinta Penale, Presidente A. Nappi, Relatore A. Bevere)
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La S.C. ha affermato che il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti alla vittima mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.
Testo Completo: Sentenza n. 11945 del 12 gennaio 2010 - depositata il 26 marzo 2010
(Sezione Quinta Penale, Presidente A. Nappi, Relatore A. Bevere)
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ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
In materia di assegno sociale, la titolarità di un reddito incompatibile è ostativa all’attribuzione del trattamento assistenziale solamente nel caso in cui detto reddito sia effettivamente percepito.
Testo Completo: Sentenza n. 6570 del 18 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Napoletano)
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In materia di assegno sociale, la titolarità di un reddito incompatibile è ostativa all’attribuzione del trattamento assistenziale solamente nel caso in cui detto reddito sia effettivamente percepito.
Testo Completo: Sentenza n. 6570 del 18 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Napoletano)
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ADOZIONE - IN GENERE
ADOZIONE - IN GENERE
In caso di adozione di minore di età superiore ai sei anni, il diritto ad usufruire dell’astensione dal lavoro, introdotto con l’art. 3 della legge n. 476 del 1998, va riconosciuto a far data dall’entrata in vigore della legge medesima e non resta differito all’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993.
Testo Completo: Sentenza n. 6341 del 16 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Napoletano)
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In caso di adozione di minore di età superiore ai sei anni, il diritto ad usufruire dell’astensione dal lavoro, introdotto con l’art. 3 della legge n. 476 del 1998, va riconosciuto a far data dall’entrata in vigore della legge medesima e non resta differito all’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993.
Testo Completo: Sentenza n. 6341 del 16 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Napoletano)
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CONTRATTI – CONTRATTO DI UTENZA TELEFONICA – PERFEZIONAMENTO – APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA CODICISTIVA – SUSSISTENZA
CONTRATTI – CONTRATTO DI UTENZA TELEFONICA – PERFEZIONAMENTO – APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA CODICISTIVA – SUSSISTENZA
Il contratto di attivazione della linea telefonica è a forma libera e si perfeziona, alla stregua delle norme generali degli artt. 1325 e 1326 cod. civ., nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione del destinatario, con la conseguente disapplicazione dell’art. 3 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (contenente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico) che riconduce il perfezionamento contrattuale all’atto della sottoscrizione della polizza ovvero dell'attivazione dell'impianto.
Testo Completo: Sentenza n. 7997 del 1° aprile 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese, Relatore A. Amendola)
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Il contratto di attivazione della linea telefonica è a forma libera e si perfeziona, alla stregua delle norme generali degli artt. 1325 e 1326 cod. civ., nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione del destinatario, con la conseguente disapplicazione dell’art. 3 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (contenente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico) che riconduce il perfezionamento contrattuale all’atto della sottoscrizione della polizza ovvero dell'attivazione dell'impianto.
Testo Completo: Sentenza n. 7997 del 1° aprile 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese, Relatore A. Amendola)
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COMUNIONE E CONDOMINIO – APPROVAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI – NATURA – CONSEGUENZE IN TEMA DI REVISIONE PER ERRORE
COMUNIONE E CONDOMINIO – APPROVAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI – NATURA – CONSEGUENZE IN TEMA DI REVISIONE PER ERRORE
In tema di condominio negli edifici, la Corte, operando una mediazione tra opposti pregressi orientamenti, ha precisato in quali casi l’approvazione delle tabelle millesimali riveste o meno valore negoziale, con il conseguenziale effetto di attrarre l’errore che giustifica la loro revisione nell’ambito applicativo, rispettivamente, della disciplina dei vizi del consenso (art. 1428 cod. civ.) ovvero di quella recata dall’art. 69 disp. att. cod. civ., in quanto consistente nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito.
Testo Completo: Sentenza n. 7300 del 26 marzo 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. Triola, Relatore A. Giusti)
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In tema di condominio negli edifici, la Corte, operando una mediazione tra opposti pregressi orientamenti, ha precisato in quali casi l’approvazione delle tabelle millesimali riveste o meno valore negoziale, con il conseguenziale effetto di attrarre l’errore che giustifica la loro revisione nell’ambito applicativo, rispettivamente, della disciplina dei vizi del consenso (art. 1428 cod. civ.) ovvero di quella recata dall’art. 69 disp. att. cod. civ., in quanto consistente nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito.
Testo Completo: Sentenza n. 7300 del 26 marzo 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. Triola, Relatore A. Giusti)
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - NOZIONE DI "RESIDENTE"
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - NOZIONE DI "RESIDENTE"
La Corte è di nuovo intervenuta per fornire la nozione di persona residente, ai fini della valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 18, lett. R) Legge n. 69 del 2005, precisando che per “residenza” non deve intendersi il dato formale anagrafico, quanto piuttosto l’esistenza di “un radicamento reale e non estemporaneo” del soggetto con il territorio italiano. Tra gli indici necessari per assumere la sussistenza di tale radicamento vi sono: la non illegalità della presenza in Italia per il soggetto non comunitario; l’apprezzabile continuità temporale e la stabilità della presenza; la sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi; il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali; la distanza temporale tra la commissione del reato o la condanna all’estero e l’inizio della presenza in Italia. Nel caso di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno in conseguenza di una permanenza ininterrotta di 5 anni è possibile prescindere da tali elementi.
Testo Completo: Sentenza n. 14710 del 9 aprile 2010 - depositata il 16 aprile 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore G. Fidelbo)
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La Corte è di nuovo intervenuta per fornire la nozione di persona residente, ai fini della valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 18, lett. R) Legge n. 69 del 2005, precisando che per “residenza” non deve intendersi il dato formale anagrafico, quanto piuttosto l’esistenza di “un radicamento reale e non estemporaneo” del soggetto con il territorio italiano. Tra gli indici necessari per assumere la sussistenza di tale radicamento vi sono: la non illegalità della presenza in Italia per il soggetto non comunitario; l’apprezzabile continuità temporale e la stabilità della presenza; la sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi; il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali; la distanza temporale tra la commissione del reato o la condanna all’estero e l’inizio della presenza in Italia. Nel caso di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno in conseguenza di una permanenza ininterrotta di 5 anni è possibile prescindere da tali elementi.
Testo Completo: Sentenza n. 14710 del 9 aprile 2010 - depositata il 16 aprile 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore G. Fidelbo)
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giovedì 22 aprile 2010
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI – FORMA SUSSEGUENTE – CONFIGURABILITA’
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI – FORMA SUSSEGUENTE – CONFIGURABILITA’
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto in ordine alla possibilità di configurare o meno il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente e non solo antecedente, hanno dato risposta affermativa richiamando innanzitutto, in favore di tale soluzione, l’inequivoco dato letterale dell’art. 319 ter cod. pen., caratterizzato dal testuale richiamo a “i fatti indicati negli articoli 318 e 319”, in essi dunque ricompresa anche la forma susseguente; hanno inoltre reputato che la finalità di “favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”, valorizzata dall’orientamento negativo, non osti in realtà alla conclusione adottata giacché detta finalità, lungi dal riferirsi alla condotta di accettazione o ricezione dell’utilità, deve invece riconnettersi all’atto o al comportamento di natura giudiziaria, evidentemente precedente rispetto alla successiva “retribuzione”; la Corte ha anzi rilevato che detta finalità è di tale preponderanza da condurre alla sostanziale vanificazione della distinzione tra atto contrario ed atto conforme ai doveri di ufficio “rimanendo esponenziale il presupposto che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà costituzionalmente presidiato”. Più in generale, poi, la predisposizione, attraverso l’introduzione, ad opera della l. n. 86 del 1990, dell’apposita norma dell’art. 319 ter cod. pen., di una più incisiva tutela, rispetto al pregresso, della funzione giurisdizionale, non potrebbe non valere, pena l’irrazionalità dell’intervento normativo, anche per la corruzione susseguente.
Testo Completo: Sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010 - depositata il 21 aprile 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Fiale)
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Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto in ordine alla possibilità di configurare o meno il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente e non solo antecedente, hanno dato risposta affermativa richiamando innanzitutto, in favore di tale soluzione, l’inequivoco dato letterale dell’art. 319 ter cod. pen., caratterizzato dal testuale richiamo a “i fatti indicati negli articoli 318 e 319”, in essi dunque ricompresa anche la forma susseguente; hanno inoltre reputato che la finalità di “favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”, valorizzata dall’orientamento negativo, non osti in realtà alla conclusione adottata giacché detta finalità, lungi dal riferirsi alla condotta di accettazione o ricezione dell’utilità, deve invece riconnettersi all’atto o al comportamento di natura giudiziaria, evidentemente precedente rispetto alla successiva “retribuzione”; la Corte ha anzi rilevato che detta finalità è di tale preponderanza da condurre alla sostanziale vanificazione della distinzione tra atto contrario ed atto conforme ai doveri di ufficio “rimanendo esponenziale il presupposto che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà costituzionalmente presidiato”. Più in generale, poi, la predisposizione, attraverso l’introduzione, ad opera della l. n. 86 del 1990, dell’apposita norma dell’art. 319 ter cod. pen., di una più incisiva tutela, rispetto al pregresso, della funzione giurisdizionale, non potrebbe non valere, pena l’irrazionalità dell’intervento normativo, anche per la corruzione susseguente.
Testo Completo: Sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010 - depositata il 21 aprile 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Fiale)
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mercoledì 21 aprile 2010
LAVORO - LICENZIAMENTO - IMPUGNATIVA - STRAGIUDIZIALE (A MEZZO POSTA) - EFFICACIA IMPEDITIVA DELLA DECADENZA
LAVORO - LICENZIAMENTO - IMPUGNATIVA - STRAGIUDIZIALE (A MEZZO POSTA) - EFFICACIA IMPEDITIVA DELLA DECADENZA
Le Sezioni Unite affermano l'efficacia, impeditiva della decadenza, dell'impugnativa di licenziamento spedita per posta prima del decorso del termine decadenziale (benché pervenuta successivamente al datore di lavoro).
Testo Completo: Sentenza 14 aprile 2010 n. 8830
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore U. Morcavallo)
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Le Sezioni Unite affermano l'efficacia, impeditiva della decadenza, dell'impugnativa di licenziamento spedita per posta prima del decorso del termine decadenziale (benché pervenuta successivamente al datore di lavoro).
Testo Completo: Sentenza 14 aprile 2010 n. 8830
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore U. Morcavallo)
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venerdì 16 aprile 2010
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SEQUESTRO DI AUTOVEICOLO IN LEASING - ISTANZA DI RIESAME DEL CONDUCENTE - DISSEQUESTRO - ESCLUSIO
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SEQUESTRO DI AUTOVEICOLO IN LEASING - ISTANZA DI RIESAME DEL CONDUCENTE - DISSEQUESTRO - ESCLUSIONE
La Corte ha stabilito che è legittimo il sequestro preventivo di un autoveicolo il cui conducente sia stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ancorché ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing. In tal caso sussiste il periculum in mora derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso alla guida in condizioni pericolose per la sicurezza della circolazione. E’ onere della società di leasing, una volta risolto il contratto, far valere le sue ragioni nella sede opportuna, in quanto soggetto estraneo al reato.
Testo Completo: Sentenza n. 10688 dell'11 febbraio 2009 - depositata il 18 marzo 2010
(Sezione Quarta Penale, Presidente P. Mocali, Relatore V. Romis)
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La Corte ha stabilito che è legittimo il sequestro preventivo di un autoveicolo il cui conducente sia stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ancorché ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing. In tal caso sussiste il periculum in mora derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso alla guida in condizioni pericolose per la sicurezza della circolazione. E’ onere della società di leasing, una volta risolto il contratto, far valere le sue ragioni nella sede opportuna, in quanto soggetto estraneo al reato.
Testo Completo: Sentenza n. 10688 dell'11 febbraio 2009 - depositata il 18 marzo 2010
(Sezione Quarta Penale, Presidente P. Mocali, Relatore V. Romis)
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mercoledì 14 aprile 2010
CONTRATTI – TUTELA DEL CONSUMATORE – DEROGA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE – ONERI PROBATORI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
CONTRATTI – TUTELA DEL CONSUMATORE – DEROGA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE – ONERI PROBATORI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
In tema di tutela del consumatore, per escludere l’applicabilità della relativa disciplina recata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, specificamente invocata dal consumatore per radicare la competenza territoriale nel foro suo proprio, il professionista deve provare che la clausola contrattuale derogatoria di detto foro (art. 33, comma 2, lett. u) è stata oggetto di puntuale trattativa, ovvero deve fornire prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima.
Testo Completo: Ordinanza n. 6802 del 20 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore L. A. Scarano)
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In tema di tutela del consumatore, per escludere l’applicabilità della relativa disciplina recata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, specificamente invocata dal consumatore per radicare la competenza territoriale nel foro suo proprio, il professionista deve provare che la clausola contrattuale derogatoria di detto foro (art. 33, comma 2, lett. u) è stata oggetto di puntuale trattativa, ovvero deve fornire prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima.
Testo Completo: Ordinanza n. 6802 del 20 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore L. A. Scarano)
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PROCESSO CIVILE - INTERROGATORIO FORMALE - RISPOSTA RETICENTE O EVASIVA
PROCESSO CIVILE - INTERROGATORIO FORMALE - RISPOSTA RETICENTE O EVASIVA
La norma dell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.
Testo Completo: Sentenza n. 7783 del 31 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore F. Spagna Musso)
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La norma dell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.
Testo Completo: Sentenza n. 7783 del 31 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore F. Spagna Musso)
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martedì 13 aprile 2010
CONTRATTI – DEL CONSUMATORE - VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE
CONTRATTI – DEL CONSUMATORE - VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE
Pronunciandosi in una fattispecie relativa a contratto avente per oggetto un corso professionale, la S.C., interpretando unitariamente il criterio generale e le fattispecie tipizzate di cui all’art. 1469 bis c.p.c. (nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 206 del 2005,), ha ritenuto abusiva la clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito ed, inoltre, ha ritenuto applicabile il terzo comma, n. 11 dello stesso articolo alla clausola con la quale il professionista si riserva il potere unilaterale di modificare le modalità di svolgimento del corso.
Testo Completo: Sentenza n. 6481 del 17 marzo 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente G. B. Petti, Relatore R. Lanzillo)
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Pronunciandosi in una fattispecie relativa a contratto avente per oggetto un corso professionale, la S.C., interpretando unitariamente il criterio generale e le fattispecie tipizzate di cui all’art. 1469 bis c.p.c. (nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 206 del 2005,), ha ritenuto abusiva la clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito ed, inoltre, ha ritenuto applicabile il terzo comma, n. 11 dello stesso articolo alla clausola con la quale il professionista si riserva il potere unilaterale di modificare le modalità di svolgimento del corso.
Testo Completo: Sentenza n. 6481 del 17 marzo 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente G. B. Petti, Relatore R. Lanzillo)
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LAVORO PUBBLICO - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - DISCIPLINA PUBBLICISTICA
LAVORO PUBBLICO - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - DISCIPLINA PUBBLICISTICA
Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (istituito con legge n. 395 del 1990 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) sono soggetti alla disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Testo Completo: Sentenza n. 6997 22 marzo 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. La Terza)
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Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (istituito con legge n. 395 del 1990 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) sono soggetti alla disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Testo Completo: Sentenza n. 6997 22 marzo 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. La Terza)
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LOCAZIONE – CONTRATTO RELATIVO AD IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO – POSSIBILITÀ PER IL CONDUTTORE DI SANARE LA MORA PER NON PIÙ DI
LOCAZIONE – CONTRATTO RELATIVO AD IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO – POSSIBILITÀ PER IL CONDUTTORE DI SANARE LA MORA PER NON PIÙ DI TRE VOLTE - CLAUSOLA RELATIVA – VALIDITÀ – SUSSISTENZA.
La S. C. ha ritenuto valida la clausola - liberamente scelta e accettata dalle parti al momento della stipulazione di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - che preveda la possibilità per il conduttore di sanare la mora in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso del rapporto, in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 che, all'art. 55, contempla tale tutela per i soli conduttori di immobili destinati ad uso abitativo,
Testo Completo: Sentenza n. 7621 dell'30 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente S.Senese, Relatore M. Finocchiaro)
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La S. C. ha ritenuto valida la clausola - liberamente scelta e accettata dalle parti al momento della stipulazione di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - che preveda la possibilità per il conduttore di sanare la mora in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso del rapporto, in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 che, all'art. 55, contempla tale tutela per i soli conduttori di immobili destinati ad uso abitativo,
Testo Completo: Sentenza n. 7621 dell'30 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente S.Senese, Relatore M. Finocchiaro)
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MISURE DI PREVENZIONE - INTERCETTAZIONI DICHIARATE INUTILIZZABILI NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE – PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - INUTILIZZABILITÀ.
MISURE DI PREVENZIONE - INTERCETTAZIONI DICHIARATE INUTILIZZABILI NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE – PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - INUTILIZZABILITÀ.
Le Sezioni Unite hanno statuito che sono insuscettibili di utilizzazione nell’ambito di qualsiasi tipo di giudizio, compreso quello di prevenzione, le intercettazioni dichiarate inutilizzabili ex art. 271 c.p.p. (nella specie, per inosservanza delle disposizioni ex art. 268, comma 3, c.p.p., per assenza di motivazione in ordine all’inidoneità od insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica), così come più in generale tutte le prove inutilizzabili ex art. 191 c.p.p. perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
Testo Completo: Sentenza n. 13426 del 25 marzo 2010 - depositata il 9 aprile 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Macchia)
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Le Sezioni Unite hanno statuito che sono insuscettibili di utilizzazione nell’ambito di qualsiasi tipo di giudizio, compreso quello di prevenzione, le intercettazioni dichiarate inutilizzabili ex art. 271 c.p.p. (nella specie, per inosservanza delle disposizioni ex art. 268, comma 3, c.p.p., per assenza di motivazione in ordine all’inidoneità od insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica), così come più in generale tutte le prove inutilizzabili ex art. 191 c.p.p. perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
Testo Completo: Sentenza n. 13426 del 25 marzo 2010 - depositata il 9 aprile 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Macchia)
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GIUDIZIO – RITO DIRETTISSIMO – MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 92 DEL 2008 – OBBLIGATORIETA’ - ESCLUSIONE
GIUDIZIO – RITO DIRETTISSIMO – MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 92 DEL 2008 – OBBLIGATORIETA’ - ESCLUSIONE
La Corte ha affermato che anche dopo le modifiche apportate dal d.l. 24 maggio 2008, n. 92 (convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125), il pubblico ministero, nel caso in cui l'arresto in flagranza sia già stato convalidato, non è obbligato a procedere con il rito direttissimo, precisando che la sostituzione, ad opera della citata novella legislativa, della previgente formula "può procedere" con quella "procede" non è indice sufficiente a far ritenere l'obbligatorietà del giudizio direttissimo atteso che tale conclusione sarebbe in contrasto con il principio del monopolio del titolare dell'azione penale in ordine alla scelta del rito.
Testo Completo: Sentenza n. 7822 udienza del 4 febbraio 2010 - depositata il 26 febbraio 2010
(Seconda Sezione Penale, Presidente F. Pagano, Relatore A. Manna)
La Corte ha affermato che anche dopo le modifiche apportate dal d.l. 24 maggio 2008, n. 92 (convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125), il pubblico ministero, nel caso in cui l'arresto in flagranza sia già stato convalidato, non è obbligato a procedere con il rito direttissimo, precisando che la sostituzione, ad opera della citata novella legislativa, della previgente formula "può procedere" con quella "procede" non è indice sufficiente a far ritenere l'obbligatorietà del giudizio direttissimo atteso che tale conclusione sarebbe in contrasto con il principio del monopolio del titolare dell'azione penale in ordine alla scelta del rito.
Testo Completo: Sentenza n. 7822 udienza del 4 febbraio 2010 - depositata il 26 febbraio 2010
(Seconda Sezione Penale, Presidente F. Pagano, Relatore A. Manna)
venerdì 9 aprile 2010
TRIBUTI - ACCERTAMENTO SINTETICO - PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONI - INDICE DI MAGGIORE REDDITIVITA' - ESCLUSIONE
TRIBUTI - ACCERTAMENTO SINTETICO - PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONI - INDICE DI MAGGIORE REDDITIVITA' - ESCLUSIONE
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la S.C. ha affermato che la prestazione di fideiussioni non fa presumere il possesso della disponibilità economica corrispondente a quanto garantito.
Testo Completo: Sentenza n. 6753 del 19 marzo 2010
(Sezione Quinta Civile, Presidente P. Enrico, Relatore P. Campanile)
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In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la S.C. ha affermato che la prestazione di fideiussioni non fa presumere il possesso della disponibilità economica corrispondente a quanto garantito.
Testo Completo: Sentenza n. 6753 del 19 marzo 2010
(Sezione Quinta Civile, Presidente P. Enrico, Relatore P. Campanile)
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LAVORO SUBORDINATO – SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
LAVORO SUBORDINATO – SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Statuizione della S.C. in tema di preavviso di licenziamento ed esecuzione della prestazione dedotta in contratto divenuta totalmente e assolutamente impossibile. Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto al preavviso per inidoneità permanente al volo di un pilota di aeromobile, potendo questi rendere una diversa prestazione lavorativa, nel periodo di preavviso (ad es. tra il personale di terra), soltanto in esecuzione di un diverso contratto di lavoro.
Testo Completo: Sentenza n. 7531 del 29 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Picone)
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Statuizione della S.C. in tema di preavviso di licenziamento ed esecuzione della prestazione dedotta in contratto divenuta totalmente e assolutamente impossibile. Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto al preavviso per inidoneità permanente al volo di un pilota di aeromobile, potendo questi rendere una diversa prestazione lavorativa, nel periodo di preavviso (ad es. tra il personale di terra), soltanto in esecuzione di un diverso contratto di lavoro.
Testo Completo: Sentenza n. 7531 del 29 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Picone)
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PREVIDENZA - LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO PRIVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO
PREVIDENZA - LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO PRIVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO
In tema di prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, la S.C. ha statuito che l’applicazione delle relativa sanzione penale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di versare i contributi all’INPS in relazione alle retribuzioni dovute.
Testo Completo: Sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio)
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In tema di prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, la S.C. ha statuito che l’applicazione delle relativa sanzione penale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di versare i contributi all’INPS in relazione alle retribuzioni dovute.
Testo Completo: Sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio)
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PREVIDENZA - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
PREVIDENZA - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
La S.C., pronunciandosi sulla natura dell’assegno di accompagnamento (ex art. 5 della legge n. 222 del 1984), ha statuito che esso, in virtù della stretta correlazione con la pensione di inabilità, costituisce una prestazione pensionistica a carattere previdenziale, con conseguente applicabilità del regime di irripetibilità alle condizioni previste per l’indebito previdenziale.
Testo Completo: Sentenza n. 6093 del 12 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore V. Di Nubila)
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La S.C., pronunciandosi sulla natura dell’assegno di accompagnamento (ex art. 5 della legge n. 222 del 1984), ha statuito che esso, in virtù della stretta correlazione con la pensione di inabilità, costituisce una prestazione pensionistica a carattere previdenziale, con conseguente applicabilità del regime di irripetibilità alle condizioni previste per l’indebito previdenziale.
Testo Completo: Sentenza n. 6093 del 12 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore V. Di Nubila)
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giovedì 8 aprile 2010
MISURE CAUTELARI PERSONALI - MISURA DISPOSTA DAL GIUDICE DELLA CONVALIDA DEL FERMO O DELL'ARRESTO, IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DI COMMISSIONE DEL REATO
MISURE CAUTELARI PERSONALI - MISURA DISPOSTA DAL GIUDICE DELLA CONVALIDA DEL FERMO O DELL'ARRESTO, IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DI COMMISSIONE DEL REATO - PERDITA DI EFFICACIA IN CASO DI OMESSA RINNOVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE COMPETENTE - FORMALE DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA AD OPERA DEL GIUDICE CHE L'HA ADOTTATA - NECESSITA'
Nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., e il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza determina l’inefficacia della misura cautelare, che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la cessazione degli effetti della misura cautelare non dipende dall’incompetenza, ma dalla dichiarazione della stessa ad opera del giudice che l’ha emanata, ovvero del Tribunale del riesame o della Cassazione, in sede di impugnazione del provvedimento).
Testo Completo: Sentenza n. 12823 del 25 marzo 2010 - depositata il 2 aprile 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. S. Agrò)
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Nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., e il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza determina l’inefficacia della misura cautelare, che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la cessazione degli effetti della misura cautelare non dipende dall’incompetenza, ma dalla dichiarazione della stessa ad opera del giudice che l’ha emanata, ovvero del Tribunale del riesame o della Cassazione, in sede di impugnazione del provvedimento).
Testo Completo: Sentenza n. 12823 del 25 marzo 2010 - depositata il 2 aprile 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. S. Agrò)
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PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - SENTENZA - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NECESSITA' - OMISSIONE - CONSEGUENZE
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - SENTENZA - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NECESSITA' - OMISSIONE - CONSEGUENZE
Chiamate a decidere, le Sezioni Unite hanno ritenuto che anche nel giudizio di appello (come in quello di primo grado) il dispositivo della sentenza debba essere letto in udienza dopo la deliberazione della sentenza; in difetto, peraltro, la sentenza non è abnorme né nulla, ma si verifica una mera irregolarità, che produce effetti giuridici, perché la mancata lettura del dispositivo impedisce il decorso dei termini per l’impugnazione ex art. 545, comma 3, c.p.p..
Testo Completo: Sentenza n. 12822 del 21 gennaio 2010 - depositata il 2 aprile 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore C. G. Brusco)
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Chiamate a decidere, le Sezioni Unite hanno ritenuto che anche nel giudizio di appello (come in quello di primo grado) il dispositivo della sentenza debba essere letto in udienza dopo la deliberazione della sentenza; in difetto, peraltro, la sentenza non è abnorme né nulla, ma si verifica una mera irregolarità, che produce effetti giuridici, perché la mancata lettura del dispositivo impedisce il decorso dei termini per l’impugnazione ex art. 545, comma 3, c.p.p..
Testo Completo: Sentenza n. 12822 del 21 gennaio 2010 - depositata il 2 aprile 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore C. G. Brusco)
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giovedì 1 aprile 2010
EQUA RIPARAZIONE – LEGGE N. 89 DEL 2001 – GIUDIZIO PRESUPPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE
EQUA RIPARAZIONE – LEGGE N. 89 DEL 2001 – GIUDIZIO PRESUPPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE
Per individuare la competenza territoriale nei processi di equa riparazione, le Sezioni Unite, andando in contrario avviso rispetto alle precedenti statuizioni della I sezione, hanno ritenuto che anche nei casi in cui il procedimento per il quale si richiede la riparazione sia pendente o definito in Cassazione, bisogna far riferimento alla sede del giudice di merito davanti al quale il giudizio è iniziato ed, in base al luogo così individuato, attivare il criterio di collegamento della competenza, individuando in tal modo il giudice competente secondo il criterio stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3 della l. n. 289 del 2001.
Per individuare la competenza territoriale nei processi di equa riparazione, le Sezioni Unite, andando in contrario avviso rispetto alle precedenti statuizioni della I sezione, hanno ritenuto che anche nei casi in cui il procedimento per il quale si richiede la riparazione sia pendente o definito in Cassazione, bisogna far riferimento alla sede del giudice di merito davanti al quale il giudizio è iniziato ed, in base al luogo così individuato, attivare il criterio di collegamento della competenza, individuando in tal modo il giudice competente secondo il criterio stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3 della l. n. 289 del 2001.
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