EQUA RIPARAZIONE – LEGGE N. 89 DEL 2001 – GIUDIZIO PRESUPPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE
Per individuare la competenza territoriale nei processi di equa riparazione, le Sezioni Unite, andando in contrario avviso rispetto alle precedenti statuizioni della I sezione, hanno ritenuto che anche nei casi in cui il procedimento per il quale si richiede la riparazione sia pendente o definito in Cassazione, bisogna far riferimento alla sede del giudice di merito davanti al quale il giudizio è iniziato ed, in base al luogo così individuato, attivare il criterio di collegamento della competenza, individuando in tal modo il giudice competente secondo il criterio stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3 della l. n. 289 del 2001.
Per individuare la competenza territoriale nei processi di equa riparazione, le Sezioni Unite, andando in contrario avviso rispetto alle precedenti statuizioni della I sezione, hanno ritenuto che anche nei casi in cui il procedimento per il quale si richiede la riparazione sia pendente o definito in Cassazione, bisogna far riferimento alla sede del giudice di merito davanti al quale il giudizio è iniziato ed, in base al luogo così individuato, attivare il criterio di collegamento della competenza, individuando in tal modo il giudice competente secondo il criterio stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3 della l. n. 289 del 2001.