CONTRATTI – TUTELA DEL CONSUMATORE – DEROGA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE – ONERI PROBATORI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
In tema di tutela del consumatore, per escludere l’applicabilità della relativa disciplina recata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, specificamente invocata dal consumatore per radicare la competenza territoriale nel foro suo proprio, il professionista deve provare che la clausola contrattuale derogatoria di detto foro (art. 33, comma 2, lett. u) è stata oggetto di puntuale trattativa, ovvero deve fornire prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima.
Testo Completo: Ordinanza n. 6802 del 20 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore L. A. Scarano)
Condividi
In tema di tutela del consumatore, per escludere l’applicabilità della relativa disciplina recata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, specificamente invocata dal consumatore per radicare la competenza territoriale nel foro suo proprio, il professionista deve provare che la clausola contrattuale derogatoria di detto foro (art. 33, comma 2, lett. u) è stata oggetto di puntuale trattativa, ovvero deve fornire prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima.
Testo Completo: Ordinanza n. 6802 del 20 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore L. A. Scarano)
Condividi