LOCAZIONE – CONTRATTO RELATIVO AD IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO – POSSIBILITÀ PER IL CONDUTTORE DI SANARE LA MORA PER NON PIÙ DI TRE VOLTE - CLAUSOLA RELATIVA – VALIDITÀ – SUSSISTENZA.
La S. C. ha ritenuto valida la clausola - liberamente scelta e accettata dalle parti al momento della stipulazione di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - che preveda la possibilità per il conduttore di sanare la mora in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso del rapporto, in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 che, all'art. 55, contempla tale tutela per i soli conduttori di immobili destinati ad uso abitativo,
Testo Completo: Sentenza n. 7621 dell'30 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente S.Senese, Relatore M. Finocchiaro)
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La S. C. ha ritenuto valida la clausola - liberamente scelta e accettata dalle parti al momento della stipulazione di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - che preveda la possibilità per il conduttore di sanare la mora in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso del rapporto, in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 che, all'art. 55, contempla tale tutela per i soli conduttori di immobili destinati ad uso abitativo,
Testo Completo: Sentenza n. 7621 dell'30 marzo 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente S.Senese, Relatore M. Finocchiaro)
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