ADOZIONE - IN GENERE
In caso di adozione di minore di età superiore ai sei anni, il diritto ad usufruire dell’astensione dal lavoro, introdotto con l’art. 3 della legge n. 476 del 1998, va riconosciuto a far data dall’entrata in vigore della legge medesima e non resta differito all’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993.
Testo Completo: Sentenza n. 6341 del 16 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Napoletano)
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In caso di adozione di minore di età superiore ai sei anni, il diritto ad usufruire dell’astensione dal lavoro, introdotto con l’art. 3 della legge n. 476 del 1998, va riconosciuto a far data dall’entrata in vigore della legge medesima e non resta differito all’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993.
Testo Completo: Sentenza n. 6341 del 16 marzo 2010
(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Napoletano)
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