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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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mercoledì 27 maggio 2015

MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PATRIMONIALI – CONFISCA – NORMATIVA APPLICABILE – INDIVIDUAZIONE – PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ - DISPOSIZIONI VIGENTI AL TEMPO DELL’APPLICAZIONE DELLA MISURA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che il principio di retroattività di cui all’art. 200, primo comma, cod. pen., cui deve aversi riguardo nell’individuazione della normativa applicabile, va inteso nel senso che le “disposizioni vigenti al tempo dell’applicazione delle misure” sono quelle in vigore alla data in cui il tribunale emette il decreto di accoglimento o di rigetto della richiesta di confisca. (Nella specie, la S.C. ha precisato che le disposizioni introdotte nel 2008 e nel 2009 – relative alla possibilità di disporre la confisca nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la sola pericolosità sociale “generica”, anche prescindendo dall’attualità di quest’ultima - sono applicabili anche qualora la pericolosità del proposto emerga da fatti anteriori alla data di entrata in vigore della nuova normativa, purchè il decreto del tribunale non sia stato già emesso prima di tale data).


Presidente: F. Ippolito
Relatore: G. Fidelbo



MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PATRIMONIALI – CONFISCA – NORMATIVA APPLICABILE – INDIVIDUAZIONE – PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ - DISPOSIZIONI VIGENTI AL TEMPO DELL’APPLICAZIONE DELLA MISURA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.


Sentenza n. 21491 ud. 16/02/2015 - deposito del 22/05/2015

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – ATTI PERSECUTORI – NATURA – REATO ABITUALE A REITERAZIONE NECESSARIA DELLE CONDOTTE – RILEVANZA AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ – CONSEGUENZE RISPETTO AL TERMINE DI PROPOSIZIONE DELLA QUERELA, EX ART. 612 BIS, COMMA 4, COD. PEN. – INDIVIDUAZIONE.

La Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, pertanto nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorrerà necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la proposizione della querela, ai sensi del quarto comma dell’art. 612 bis cod. pen.


Presidente: M. Fumo
Relatore: G. Positano


REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – ATTI PERSECUTORI – NATURA – REATO ABITUALE A REITERAZIONE NECESSARIA DELLE CONDOTTE – RILEVANZA AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ – CONSEGUENZE RISPETTO AL TERMINE DI PROPOSIZIONE DELLA QUERELA, EX ART. 612 BIS, COMMA 4, COD. PEN. – INDIVIDUAZIONE.


Sentenza n. 20065 ud. 22/12/2014 - deposito del 14/05/2015

martedì 26 maggio 2015

PREVIDENZA E ASSISTENZA – CONTRIBUTI – REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – ABROGAZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE DELEGA N. 67 DEL 2014 – ESCLUSIONE.

La Terza Sezione della Suprema Corte ha affermato il principio per cui il delitto previsto dall’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultimo, fino all’emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa.

Presidente: A. Fiale
Relatore: A. Scarcella


PREVIDENZA E ASSISTENZA – CONTRIBUTI – REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – ABROGAZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE DELEGA N. 67 DEL 2014 – ESCLUSIONE.

Ordinanza n. 20547 ud. 14/04/2015 - deposito del 19/05/2015

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE MISURE CAUTELARI – TERMINE RELATIVO ALLA FASE DELLE INDAGINI E DELL’UDIENZA PRELIMINARE – DELITTI COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 416 BIS O AL FINE DI AGEVOLARE L’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DA TALE ARTICOLO – TERMINE ANNUALE – APPLICABILITÀ ANCHE AI DELITTI TENTATI, SE PUNITI CON PENA SUPERIORE AI SEI ANNI - SUSSISTENZA.

In tema di durata massima della custodia cautelare, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che il termine di un anno, previsto per la fase delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare qualora si proceda per i delitti commessi per agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso o comunque avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., si applica anche ai delitti tentati, sempre che la legge ne preveda la punizione con la reclusione superiore nel massimo a sei anni.


Presidente: M. Gentile
Relatore: L. G. Lombardo



TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE MISURE CAUTELARI – TERMINE RELATIVO ALLA FASE DELLE INDAGINI E DELL’UDIENZA PRELIMINARE – DELITTI COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 416 BIS O AL FINE DI AGEVOLARE L’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DA TALE ARTICOLO – TERMINE ANNUALE – APPLICABILITÀ ANCHE AI DELITTI TENTATI, SE PUNITI CON PENA SUPERIORE AI SEI ANNI - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 21394 ud. 15/04/2015 - deposito del 21/05/2015

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - CONFISCA PREVISTA DALL'ARTICOLO 12 SEXIES D.L. 8 GIUGNO 1992 N. 306 - ADOZIONE DE PLANO - TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA DI REVOCA AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

Con sentenza depositata in data 18 maggio 2015, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la tardività dell’opposizione proposta avverso il decreto di confisca dei beni patrimoniali ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge 8 agosto 1992 n. 356, adottato de plano dal giudice dell’esecuzione, non è di ostacolo all’ammissibilità di una “nuova” istanza esecutiva con cui si prospetti la illegittimità ab origine della confisca, attraverso la produzione di elementi mai valutati.


Presidente: U. Giordano
Relatore: R. Magi



ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - CONFISCA PREVISTA DALL'ARTICOLO 12 SEXIES D.L. 8 GIUGNO 1992 N. 306 - ADOZIONE DE PLANO - TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA DI REVOCA AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI


Sentenza n. 20507 ud. 21/04/2015 - deposito del 18/05/2015

ASSICURAZIONE RCA – MANDATARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI EX ART. 152 DEL D.LGS. N. 209 DEL 2005 – RAPPRESENTANTE EX LEGE DELL’ASSICURATORE DEL RESPONSABILE – CONSEGUENZE PROCESSUALI.

Il “mandatario per la liquidazione dei sinistri”, di cui all’art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è mandatario con rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile, sicché può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante al fine di ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante.

Presidente: G. M. Berruti
Relatore: M. Rossetti
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ASSICURAZIONE RCA – MANDATARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI EX ART. 152 DEL D.LGS. N. 209 DEL 2005 – RAPPRESENTANTE EX LEGE DELL’ASSICURATORE DEL RESPONSABILE – CONSEGUENZE PROCESSUALI.


Sentenza n. 10124 del 18/05/2015

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – PATTEGGIAMENTO – VERIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 445, COMMA 2, COD. PROC. PEN. – CONSEGUENZE – ESTINZIONE DEL REATO – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

La Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che l’estinzione del reato, che ha costituto oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cioè la mancata commissione nel termine previsto – cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione – di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione.


Presidente: M. Fumo
Relatore: G. Positano



ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – PATTEGGIAMENTO – VERIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 445, COMMA 2, COD. PROC. PEN. – CONSEGUENZE – ESTINZIONE DEL REATO – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

Sentenza n. 20068 ud. 22/12/2014 - deposito del 14/05/2015

IMPUGNAZIONI - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - ART. 363 COD. PROC. CIV. - ISTANZA DI ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE IN MANCANZA DELL'IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA - NON LUOGO A PROVVEDERE - FONDAMENTO

Ai sensi dell' art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., la pronuncia d'ufficio a puro scopo nomofilattico è occasionata dalla proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile, pertanto non vi è spazio per un responso officioso della Corte quando la parte, anziché proporre l’impugnazione per cassazione, si sia limitata ad indirizzare una missiva al Primo Presidente della Corte, sollecitando l’enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge.
 


Presidente: S. Petitti
Relatore: A. Giusti


IMPUGNAZIONI - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - ART. 363 COD. PROC. CIV. - ISTANZA DI ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE IN MANCANZA DELL'IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA - NON LUOGO A PROVVEDERE - FONDAMENTO


Ordinanza n. 10557 del 22/05/2015

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI – FORMAZIONE – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – CONFIGURABILITÀ.

La responsabilità precontrattuale della P.A., anche nell’ambito della procedura di evidenza pubblica, non è responsabilità da provvedimento, ma da comportamento, onde non rileva la legittimità dell’esercizio della funzione pubblica espressa nel provvedimento di aggiudicazione ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto nel corso delle trattative e della formazione del contratto.


Presidente: S. Salvago
Relatore: P. Lamorgese


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI – FORMAZIONE – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – CONFIGURABILITÀ.

Sentenza n. 9636 del 12/05/2015

IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE – RIPROPOSIZIONE – AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI – DECORRENZA DEL TEMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE - NOTIFICA DELL’IMPUGNAZIONE O DELLA SENTENZA – EQUIPOLLENZA – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.

La Prima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se - posto che la riproposizione dell’impugnazione inammissibile è consentita sino a che non sia intervenuta la pronuncia di inammissibilità - la notifica dell’impugnazione possa o meno ritenersi equipollente a quella della sentenza, e, dunque, se se sia ammissibile, o meno, che il termine breve per l’impugnazione venga a decorrere anche in assenza della notifica della sentenza.


Presidente: F. Forte
Relatore: F. A. Genovese


IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE – RIPROPOSIZIONE – AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI – DECORRENZA DEL TEMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE - NOTIFICA DELL’IMPUGNAZIONE O DELLA SENTENZA – EQUIPOLLENZA – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.

Ordinanza interlocutoria n. 9782 del 13/05/2015