ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE - CONFISCA DI PREVENZIONE – ISTANZA DEL TERZO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO GARANTITO DA IPOTECA SUL BENE CONFISCATO – UTILIZZABILITÀ DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONTENUTE NEL FASCICOLO DELLA MISURA DI PREVENZIONE – LEGITTIMITÀ.
Sentenza n. 17015 ud. 12/12/2014 - deposito del 23/04/2015
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato che il giudice adito in sede di esecuzione con istanza di riconoscimento del credito a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 dal creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca, e rimasto terzo estraneo al procedimento di cognizione all’esito del quale é stato emesso provvedimento ablatorio, può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell’indicata procedura cognitiva senza necessità di adottare un formale provvedimento ammissivo degli stessi.