Sentenza n. 24325 del 03/11/2020
La Sezione Prima, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC (“Politica Agricola Comune”) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ha affermato che è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.
CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.