La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica.
Ultime dalla Cassazione
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mercoledì 2 dicembre 2020
Sentenza n. 31601/2020 PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - AMMISSIBILITÀ.
Sentenza n. 31273 /2020 Delitto di atti persecutori – Mobbing – Condotte idonee a determinare uno degli eventi di cui all’art. 612-bis cod. pen. – Configurabilità.
La Quinta sezione ha affermato che il reato di atti persecutori è configurabile anche in caso di mobbing qualora i plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima, e preordinati a mortificare ed isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, siano idonei a determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa cagionando uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod. pen.
Presidente: R. Pezzullo
Relatore: A. Tudino
martedì 1 dicembre 2020
Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 - Art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Tardiva trasposizione in Italia - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Reato di cui all’art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato di commissione del reato - Irrilevanza - Entità dell’indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti - Esclusione - Somma ricevuta ai sensi della l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno - Necessità - Fondamento.
Sentenza n. 26757 del 24/11/2020
Presidente: G. Travaglino
Relatore: E. Vincenti
26757_11_2020_oscuramento_sito (2315 Kb)
- Art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Tardiva trasposizione in Italia - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Reato di cui all’art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato di commissione del reato - Irrilevanza - Entità dell’indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti - Esclusione - Somma ricevuta ai sensi della l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno - Necessità - Fondamento.
Sentenza n. 29584/2020 RESPONSABILITA DA REATO DEGLI ENTI - REATI COLPOSI – CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA - INTERESSE - VIOLAZIONE SISTEMATICA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE
In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, la Quarta sezione ha affermato che l’interesse, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.
Presidente: S. Dovere
Relatore: G. Cappello
lunedì 30 novembre 2020
Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.
In tema di protezione internazionale, l’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri”, produce l’effetto di far gravare sul ricorrente il rispetto degli oneri di allegazioni rinforzata soltanto per i ricorsi innanzi giurisdizionali presentati dopo l’entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione.
Presidente: U.LC.G. Scotti
Estensore: F. Terrusi
Sentenza n. 32166/2020 PORNOGRAFIA MINORILE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE.
In tema di detenzione di materiale pedopornografico, la Terza sezione ha affermato che è configurabile l’aggravante dell’uso di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, quando l’agente ponga in essere qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione come soggetto che ha avuto accesso alla rete, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all’accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa. (Fattispecie in cui l’imputato, usando identità telematiche diverse, aveva adoperato un computer e un “client” di accesso a lui non riconducibili in quanto di un altro soggetto).
Presidente: V. Di Nicola
Relatore: L. Semeraro
domenica 29 novembre 2020
Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.
Presidente: P. Campanile
Relatore: A.P. Lamorgese
Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.
In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.
Presidente: L. Tria
Relatore: A. Pazzi
Sentenza n. 31754/2020 RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE RIFERIBILE AD UNA DECISIONE DI RIGETTO - ERRORE PERCETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.
La Terza sezione ha affermato che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso con una pronuncia che, trattando comunque profili di merito, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, riconducibile al più, eventualmente, ad un errore di diritto.
Presidente: V. Di Nicola
Relatore: A. Scarcella
sabato 28 novembre 2020
Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.
In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.
Presidente: L. Tria
Relatore: A. Pazzi
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