Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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mercoledì 2 dicembre 2020

Sentenza n. 31601/2020 PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - AMMISSIBILITÀ.

Sentenza n. 31601 ud. 15/09/2020 - deposito del 11/11/2020

La Quinta sezione ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 274 del 2000 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica.

Presidente: M. Vessichelli

Relatore: L. Pistorelli

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PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE – RECLAMO EX ART. 410-BIS, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - AMMISSIBILITÀ.


Sentenza n. 31273 /2020 Delitto di atti persecutori – Mobbing – Condotte idonee a determinare uno degli eventi di cui all’art. 612-bis cod. pen. – Configurabilità.

Sentenza n. 31273 ud. 14/09/2020 - deposito del 09/11/2020 

La Quinta sezione ha affermato che il reato di atti persecutori è configurabile anche in caso di mobbing qualora i plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima, e preordinati a mortificare ed isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, siano idonei a determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa cagionando uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod. pen.

Presidente: R. Pezzullo

Relatore: A. Tudino

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Delitto di atti persecutori – Mobbing – Condotte idonee a determinare uno degli eventi di cui all’art. 612-bis cod. pen. – Configurabilità.


martedì 1 dicembre 2020

Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 - Art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Tardiva trasposizione in Italia - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Reato di cui all’art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato di commissione del reato - Irrilevanza - Entità dell’indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti - Esclusione - Somma ricevuta ai sensi della l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno - Necessità - Fondamento.

Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 


La Terza Sezione civile ha affermato i seguenti principi:

- alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime;

- il menzionato indennizzo compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro (cosiddette vittime non transfrontaliere) ove il crimine è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti;

- l’indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità;

- dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione del citato art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano, deve essere detratta la somma loro corrisposta quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche, trovando applicazione l’istituto della “compensatio lucri cum damno”.
 

Presidente: G. Travaglino

Relatore: E. Vincenti

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- Art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Tardiva trasposizione in Italia - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Reato di cui all’art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato di commissione del reato - Irrilevanza - Entità dell’indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti - Esclusione - Somma ricevuta ai sensi della l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno - Necessità - Fondamento.

Sentenza n. 29584/2020 RESPONSABILITA DA REATO DEGLI ENTI - REATI COLPOSI – CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA - INTERESSE - VIOLAZIONE SISTEMATICA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

Sentenza n. 29584 ud. 22/09/2020 - deposito del 26/10/2020 

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, la Quarta sezione ha affermato che l’interesse, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.

Presidente: S. Dovere

Relatore: G. Cappello

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RESPONSABILITA DA REATO DEGLI ENTI - REATI COLPOSI – CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA - INTERESSE - VIOLAZIONE SISTEMATICA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE


lunedì 30 novembre 2020

Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.

Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 

In tema di protezione internazionale, l’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri”, produce l’effetto di far gravare sul ricorrente il rispetto degli oneri di allegazioni rinforzata soltanto per i ricorsi innanzi giurisdizionali presentati dopo l’entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione.

Presidente: U.LC.G. Scotti

Estensore: F. Terrusi

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - INSERIMENTO DEL PAESE DI ORIGINE DEL RICHIEDENTE NELL’ELENCO DEI “PAESI SICURI” - EFFICACIA TEMPORALE - ADOZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2019 - FONDAMENTO.

Sentenza n. 32166/2020 PORNOGRAFIA MINORILE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE.

Sentenza n. 32166 ud. 08/10/2020 - deposito del 16/11/2020 

In tema di detenzione di materiale pedopornografico, la Terza sezione ha affermato che è configurabile l’aggravante dell’uso di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, quando l’agente ponga in essere qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione come soggetto che ha avuto accesso alla rete, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all’accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa. (Fattispecie in cui l’imputato, usando identità telematiche diverse, aveva adoperato un computer e un “client” di accesso a lui non riconducibili in quanto di un altro soggetto).

Presidente: V. Di Nicola

Relatore: L. Semeraro

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PORNOGRAFIA MINORILE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE.


domenica 29 novembre 2020

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 


La Sezione Prima, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC (“Politica Agricola Comune”) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, ha affermato che è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.

Presidente: P. Campanile

Relatore: A.P. Lamorgese



CONTRIBUTI PAC - CREDITO DELL’AGRICOLTORE - DEBITO PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE IMPROPRIA O ATECNICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.

Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.

Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: A. Pazzi

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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE DEL C.D. REGOLAMENTO DUBLINO III - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO NAZIONALE - LIMITI.

Sentenza n. 31754/2020 RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE RIFERIBILE AD UNA DECISIONE DI RIGETTO - ERRORE PERCETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.

Sentenza n. 31754 ud. 16/09/2020 - deposito del 12/11/2020

La Terza sezione ha affermato che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso con una pronuncia che, trattando comunque profili di merito, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, riconducibile al più, eventualmente, ad un errore di diritto.

Presidente: V. Di Nicola

Relatore: A. Scarcella

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RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE RIFERIBILE AD UNA DECISIONE DI RIGETTO - ERRORE PERCETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.


sabato 28 novembre 2020

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.

Ordinanza n. 23854 del 27/10/2020 

In tema di sindacato del giudice ordinario nazionale in ordine all’applicazione del c.d. Regolamento Dublino III, l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario; pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: A. Pazzi

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Protezione internazionale - Applicazione del c.d. Regolamento Dublino III - Sindacato del giudice ordinario nazionale - Limiti.