In tema di detenzione di materiale pedopornografico, la Terza sezione ha affermato che è configurabile l’aggravante dell’uso di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, quando l’agente ponga in essere qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione come soggetto che ha avuto accesso alla rete, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all’accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa. (Fattispecie in cui l’imputato, usando identità telematiche diverse, aveva adoperato un computer e un “client” di accesso a lui non riconducibili in quanto di un altro soggetto).
PORNOGRAFIA MINORILE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 602-TER, COMMA NONO, COD. PEN. - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE.