La Terza sezione ha affermato che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso con una pronuncia che, trattando comunque profili di merito, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, riconducibile al più, eventualmente, ad un errore di diritto.
RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE RIFERIBILE AD UNA DECISIONE DI RIGETTO - ERRORE PERCETTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.