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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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sabato 29 ottobre 2011

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO - OMESSO VERSAMENTO - CONSEGUENZE

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - APPROPRIAZIONE INDEBITA - SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO - OMESSO VERSAMENTO - CONSEGUENZE

Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".



Testo Completo: Sentenza n. 37954 del 25 settembre 2011 - depositata il 20 ottobre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. S. Di Tomassi)



INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – FILES AUDIO – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA – ISTANZA – AUTORIZZAZIONE DEL PM – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – ESCLUSIONE

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – FILES AUDIO – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA – ISTANZA – AUTORIZZAZIONE DEL PM – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – ESCLUSIONE

La Corte ha precisato che non sussiste, perché non previsto, alcun obbligo di comunicazione al difensore del provvedimento con cui il pubblico ministero ha deciso sulla sua istanza di accedere alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l’adozione di una misura cautelare e che pertanto è onere dello stesso difensore informarsi presso l’ufficio della parte pubblica dell’eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche solo della sua mancata considerazione. Nella fattispecie la difesa aveva presentato istanza di audizione delle registrazioni in vista dell’udienza di riesame, nel corso della quale aveva eccepito di non essere stato posto in grado di esercitare il diritto di accesso perché l’autorizzazione del pubblico ministero gli era stata comunicata via fax solo il giorno precedente all’udienza medesima, adempimento la cui asserita tardività la Corte ha ritenuto non sussistere, ritenendo per l’appunto che spetti alla difesa attivarsi tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata.



Testo Completo: Sentenza n. 38673 del 7 ottobre 2011 - depositata il 25 ottobre 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Petruzzellis)



lunedì 17 ottobre 2011

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – COMPORTAMENTI IPERPROTETTIVI DEL FIGLIO MINORE – REATO – SUSSISTENZA

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – COMPORTAMENTI IPERPROTETTIVI DEL FIGLIO MINORE – REATO – SUSSISTENZA

La Corte ha affermato la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia in relazione a comportamenti iperprotettivi tenuti dal genitore nei confronti del figlio minore e tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, sottolineando come ai fini della sussistenza del reato non rileva il grado di percezione del maltrattamento da parte della vittima minorenne e, tantomeno, il suo consenso. (Nel caso di specie la madre, in concorso con il nonno del minore, aveva nel tempo e fino all’età preadolescenziale di quest’ultimo posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito come eccesso di accudienza e consistiti nell’impedimento di rapporti con coetanei, nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).



Testo Completo: Sentenza n. 36503 del 23 settembre 2011 - depositata il 10 ottobre 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore L. Lanza)



IMPIEGO PUBBLICO – IMPIEGATI DELLO STATO – PERSONALE SCOLASTICO ATA DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI – TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL PERSONALE STATALE

IMPIEGO PUBBLICO – IMPIEGATI DELLO STATO – PERSONALE SCOLASTICO ATA DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI – TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL PERSONALE STATALE

– COLLOCAMENTO IN POSIZIONE MENO FAVOREVOLE – ESCLUSIONE – FONDAMENTO – VALUTAZIONE DEL GIUDICE – NECESSITA’ - CONTENUTO

In tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 (autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005), il legislatore – come precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108-10) - è tenuto ad attenersi allo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare - ai fini dell’esercizio del potere-dovere di dare immediata attuazione alle norme dell’Unione Europea – se, all’atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario.



Testo Completo: Sentenza n. 20980 del 12 ottobre 2011



(Quarta Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio)



venerdì 14 ottobre 2011

COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE

COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.



Testo Completo: Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D'Alonzo)



TRIBUTI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONE EX ART. 6 D.P.R. N. 601 DEL 1973 – APPLICABILITA’ ALLE ASL

TRIBUTI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONE EX ART. 6 D.P.R. N. 601 DEL 1973 – APPLICABILITA’ ALLE ASL

ESISTENZA DI UN CONTRASTO IN GIURISPRUDENZA E QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente - ritenendo trattarsi di questione su cui vi è contrasto in giurisprudenza e comunque di questione di massima rilevanza - la questione se debba applicarsi l’agevolazione espressamente prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le aziende ospedaliere anche alle ASL.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 20563 del 7 ottobre 2011



(Sezione Quinta Civile, Presidente M. Pinetti, Relatore S. Bognanni)

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.L. N. 89/2011, CONV. NELLA L. N. 129/2011 - NUOVA INCRIMINAZIONE - CONSEGUENZE

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE - MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.L. N. 89/2011, CONV. NELLA L. N. 129/2011 - NUOVA INCRIMINAZIONE - CONSEGUENZE

A seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari - la nuova formulazione del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui all’art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, non può ritenersi in continuità normativa con la precedente disposizione, dando luogo ad una nuova incriminazione, applicabile in quanto tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa sopra citata.



Testo Completo: Sentenza n. 36446 del 23 settembre 2011 - depositata il 10 ottobre 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore R. Capozzi)



SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286/1998

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - INGIUSTIFICATA INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 5-QUATER, D.LGS. N. 286/1998

MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.L. N. 89/2011, CONV. NELLA L. N. 129/2011 - NUOVA INCRIMINAZIONE - CONSEGUENZE A seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari - la nuova formulazione del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui all’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 286/1998, non può ritenersi in continuità normativa con la precedente disposizione, dando luogo ad una nuova incriminazione, applicabile in quanto tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa sopra citata.



Testo Completo: Sentenza n. 36451 del 23 settembre 2011 - depositata il 10 ottobre 2011



(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore R. Capozzi)

lunedì 3 ottobre 2011

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - RISERVATEZZA

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - RISERVATEZZA

La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la protezione assegnata ai dati sensibili è più forte e qualitativamente diversa da quella assegnata ai dati meramente personali, ha stabilito che la salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai quali la legge (nella specie, la n. 104 del 1992) riconosca il diritto di ottenere un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza.



Testo Completo: Sentenza n. 19365 del 22 settembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore G. M. Berruti)



APPALTO – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO – POTERI DI CONTROLLO DELLA P.A.

APPALTO – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO – POTERI DI CONTROLLO DELLA P.A.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il potere di autocertificazione riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge non è svincolato da ogni controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A., la quale è tenuta a verificare la complessiva affidabilità dei concorrenti nell’aggiudicazione delle gare di appalto, anche mediante riscontro diretto dei dati del casellario giudiziario, essendo, a tal fine, il certificato richiesto da soggetti diversi dall’interessato equiparato a quello richiesto dall’interessato stesso.



Testo Completo: Sentenza n. 19364 del 22 settembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore G. M. Berruti)