Ultime dalla Cassazione
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giovedì 30 aprile 2009
STUPEFACENTI - ATTIVITA' ILLECITE - DETENZIONE - OFFENSIVITA' DELLA CONDOTTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE
In tema di stupefacenti, l’accertamento della qualità di sostanza appartenente alla tipologia espressamente individuata dal legislatore non consente di escludere, di per sé, la potenziale messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma incriminatrice, spettando poi al giudice verificare di volta in volta se la condotta contestata all’agente risulti in concreto inoffensiva, tale dovendosi ritenere solo quella che non leda o metta in pericolo, anche in minimo grado, il bene tutelato. (Fattispecie relativa alla detenzione di sostanza il cui principio attivo era notevolmente superiore al dato quantitativo indicato nel decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2006).
Testo Completo:
Sentenza n. 17266 del 1° aprile 2009 - pubblicata il 23 aprile 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agro', Relatore C. Citterio)
STUPEFACENTI - ISTANZA DI SOSTITUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE CON PROGRAMMA DI RECUPERO
In materia di stupefacenti, le nozioni di tossicodipendenza ed uso abituale di sostanze stupefacenti debbono ritenersi espressioni sinonime, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all’art. 89, comma secondo, del d. P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 4 sexies, comma primo, lett. a), della L. 21 febbraio 2006, n. 49, la cui formulazione precisa che l’istanza del tossicodipendente (o alcooldipendente) di sostituzione della misura della custodia cautelare con il programma di recupero deve essere corredata da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.
Testo Completo:
Sentenza n. 16037 del 26 marzo 2009 – depositata il 16 aprile 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore S. F. Mannino)
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ATTI DISCRIMINATORI DI CARATTERE COLLETTIVO
Nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti commessi in danno di una pluralità di lavoratori, e dai quali emergano comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, di carattere collettivo, la consigliera, o il consigliere, regionale di parità – e nei casi di rilievo nazionale anche la consigliera, o il consigliere, nazionale - è legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi, ma quale soggetto danneggiato dal reato commesso nei confronti dei lavoratori. (Fattispecie relativa ad una pretesa risarcitoria avanzata nell’ambito di un procedimento penale inerente ad una serie di maltrattamenti compiuti nei luoghi di lavoro, e connotati da finalità discriminatorie in danno di una pluralità di lavoratrici in servizio presso una società commerciale).
Testo Completo:
Sentenza n. 16031 del 5 febbraio 2009 – depositata il 16 aprile 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore D. Carcano)
LAVORO (DIRITTO PENALE) - PREVENZIONE INCENDI - CONTROLLO VV.FF. - NUOVE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 139/2006 RICHIAMATO DAL D.LGS. N. 81/2008
Con la decisione in esame, la Corte si sofferma per la prima volta sulla disciplina in tema di prevenzione incendi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sicurezza), affermando che sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto per entrambe opera la previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
Testo Completo:
Sentenza n. 16313 del 25 febbraio 2009 – depositata il 17 aprile 2009(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. Teresi)
LIBERAZIONE ANTICIPATA - PERIODI TRASCORSI IN LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIBILITA' DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA
Pronunciandosi su una questione controversa nella giurisprudenza di legittimità, la I Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la liberazione anticipata è ammessa anche con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale.
Testo Completo:
Sentenza n. 17343 del 7 aprile 2009 – depositata il 23 aprile 2009(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore R. Bricchetti)
mercoledì 29 aprile 2009
PREVIDENZA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EVASIONE CONTRIBUTIVA
L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento, dichiarato illegittimo, alla reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall’art. 1 commi 217 e seguenti della legge n.662 del 1996, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 7934 del 1° aprile 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore M. La Terza)
GIUDIZIO DI CASSAZIONE – PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio, sono inammissibili le brevi osservazioni per iscritto, depositate dal difensore, sulle conclusioni del pubblico ministero, non essendo contenuta, nell’art. 375 cod.proc.civ., per la camera di consiglio, l’analoga disposizione prevista, per la pubblica udienza, dall’art.379, quarto comma, cod.proc.civ. (link sezioni unite n. 7433/2009)
Testo Completo:
Sentenza n. 7514 del 27 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore F. Roselli)
PROCESSO DEL LAVORO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE - DIES A QUO
La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate, costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943 comma 4 cod.civ., idonea ad interrompere la prescrizione.
Testo Completo:
Sentenza n. 6336 del 16 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Stile)
RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER IL FATTO DEL MINORE - CONTENUTO DELLA PROVA LIBERATORIA
RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER IL FATTO DEL MINORE - CONTENUTO DELLA PROVA LIBERATORIA
Con la sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009 la S.C. ha ribadito che i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico dall’art. 2048 c.c. per i fatti illeciti commessi dal minore con essi convivente, debbono dimostrare non solo di averlo adeguatamente educato ai sensi dell’art. 147 c.c., ma anche di averlo educatamente sorvegliato. Sicché l’assenza di colpa in educando non giova ai genitori convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa. La stessa sentenza precisa altresì che, per fornire la prova in esame, non è sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione purchessia al minore, ovvero di averlo avviato al lavoro, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione. Pertanto, quando la gravità del fatto illecito commesso dal minore è tale da rendere evidente di per sé la sua incapacità di percepire il disvalore della propria azione, correttamente il giudice di merito rigetta la prova per testi chiesta dai genitori e vòlta a dimostrare l’adempimento in modo generico del dovere genitoriale di educazione. Applicando questi princìpi la corte di legittimità ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le prove testimoniali, aventi ad oggetto una generica dimostrazione dell’educazione impartita ad un minore che aveva causato un sinistro stradale a bordo di un ciclomotore, condotto senza casco e trasportando un passeggero anch’esso privo di casco.
Testo Completo:
Sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore F. Uccella)
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RELAZIONE EX ART. 380 BIS COD. PROC. CIV. - VALORE NON VINCOLANTE PER IL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RELAZIONE EX ART. 380 BIS COD. PROC. CIV. - VALORE NON VINCOLANTE PER IL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO
La relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall'organo giudicante (il collegio in camera di consiglio) che mantiene pieno potere decisorio essendo la decisione camerale consentita anche per ipotesi diverse da quelle ravvisate nella relazione preliminare disattesa.
Testo Completo:
Ordinanza n. 7433 del 27 marzo 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. La Terza)
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