RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER IL FATTO DEL MINORE - CONTENUTO DELLA PROVA LIBERATORIA
Con la sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009 la S.C. ha ribadito che i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico dall’art. 2048 c.c. per i fatti illeciti commessi dal minore con essi convivente, debbono dimostrare non solo di averlo adeguatamente educato ai sensi dell’art. 147 c.c., ma anche di averlo educatamente sorvegliato. Sicché l’assenza di colpa in educando non giova ai genitori convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa. La stessa sentenza precisa altresì che, per fornire la prova in esame, non è sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione purchessia al minore, ovvero di averlo avviato al lavoro, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione. Pertanto, quando la gravità del fatto illecito commesso dal minore è tale da rendere evidente di per sé la sua incapacità di percepire il disvalore della propria azione, correttamente il giudice di merito rigetta la prova per testi chiesta dai genitori e vòlta a dimostrare l’adempimento in modo generico del dovere genitoriale di educazione. Applicando questi princìpi la corte di legittimità ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le prove testimoniali, aventi ad oggetto una generica dimostrazione dell’educazione impartita ad un minore che aveva causato un sinistro stradale a bordo di un ciclomotore, condotto senza casco e trasportando un passeggero anch’esso privo di casco.
Testo Completo:
Sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore F. Uccella)
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mercoledì 29 aprile 2009
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