PREVIDENZA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EVASIONE CONTRIBUTIVA - INCONFIGURABILITÀ
L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento, dichiarato illegittimo, alla reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall’art. 1 commi 217 e seguenti della legge n.662 del 1996, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 7934 del 1° aprile 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore M. La Terza)
L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento, dichiarato illegittimo, alla reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall’art. 1 commi 217 e seguenti della legge n.662 del 1996, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 7934 del 1° aprile 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore M. La Terza)