Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

giovedì 25 settembre 2008

OBBLIGAZIONI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA – REVISIONE PREZZI

Risolvendo un contrasto in riferimento ai criteri di calcolo dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. - in una fattispecie concernente un contratto di appalto di opere tra un Comune e un’impresa, annullato dal giudice amministrativo - le S.U., all’esito dell’analisi della giurisprudenza pregressa e facendo propria l’interpretazione restrittiva, hanno ritenuto, in generale, che dal calcolo dell’indennità, richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, deve essere escluso quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace e, in particolare, nei confronti della P.A. per il periodo precedente alla l. n. 144 del 1989, che la revisione prezzi non può costituire neppure un parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

Testo Completo:
Sentenza n. 23385 dell'11 settembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago)

Bookmark and Share

mercoledì 24 settembre 2008

LAVORO PUBBLICO - PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI TRASFERITO NEI RUOLI DEL PERSONALE ATA STATALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La S.C., intervenendo nuovamente in tema di anzianità di servizio e trattamento retributivo del personale A.T.A., già dipendente di ente locale, passato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio di costituzionalità dell’art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 117, comma 1, Cost. e 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare, con sentenza 29 luglio 2004 Scordino c. Governo italiano).

Testo Completo:
Ordinanza n. 22260 del 4 settembre 2008(Sezione Lavoro, Presidente e Relatore S. Senese)

Bookmark and Share

martedì 23 settembre 2008

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE - ESECUZIONE DELLA PENA NELLO STATO - INDULTO - APPLICABILITA'

Le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile il beneficio dell’indulto anche alle pene in esecuzione nello Stato sulla base della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate. La decisione, innovando alla precedente giurisprudenza di legittimità orientata in senso negativo, ha ritenuto non ostativa alla concessione dell’indulto la circostanza che l’art. 12 della citata Convenzione non menzionasse tale beneficio espressamente tra le misure di clemenza applicabili al condannato dallo Stato di esecuzione (segnatamente amnesty, pardon e commutation), facendo leva sui criteri ermeneutici della “equivalenza giuridica degli istituti” e della “ratio” della disciplina dettata dalla Convenzione
Sentenza n. 36522 del 10 luglio - depositata il 23 settembre 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente F. Morelli, Relatore G. Canzio)
RITENUTO IN FATTO 1. – Con sentenza del 19/7/1999 la Corte d’appello di Milano, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate ed agli effetti dell’esecuzione della pena in Italia, riconosceva la sentenza 15/6/1989 della Crown Court di Strafford (U.K.), con la quale Nicola Napoletano era stato condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio volontario, determinando in trenta anni di reclusione la pena da eseguirsi nello Stato italiano. Con ordinanza del 31/5/2007 la stessa Corte dichiarava inapplicabile al Napoletano l’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva costantemente escluso l’applicabilità dell’indulto alle persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena ai sensi della citata Convenzione, sul duplice assunto che lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura e alla durata della sanzione stabilite dallo Stato di condanna e che la modifica della durata della pena in senso favorevole al condannato è ipotesi eccezionale, prevista dall’art. 12 della Convenzione solo per effetto di “grazia, amnistia e commutazione della pena”, ma non di indulto, istituto ivi non contemplato e diverso dalla commutazione della pena. 2. – Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Napoletano, il quale ne ha chiesto l’annullamento denunziando la violazione dell’art. 606, lett. b)-c)-e) c.p.p., in relazione agli artt. 174 c.p., 9, 12 e 14 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, 672 c.p.p. ed alla legge n. 241 del 2006. Sostiene il ricorrente, anche con successiva memoria difensiva, che nell’espressione “commutazione della pena” di cui al citato art. 12 è ricompreso l’indulto, istituto che non trova un equivalente nella terminologia anglosassone né in quella francese, essendo comunque manifesta la volontà di consentire nella fase esecutiva del giudicato straniero l’applicazione della generalità dei benefici che hanno ad effetto la riduzione della pena e che sono previsti dalla legislazione sostanziale e processuale sia dello Stato di condanna sia dello Stato in cui la persona condannata è trasferita, cui l’art. 9 affida l’esclusiva responsabilità dell’esecuzione. Un’interpretazione difforme da quella invocata, ad avviso del ricorrente, esporrebbe la legge di ratifica della Convenzione a dubbi di costituzionalità, sottoponendo la persona condannata all’estero e trasferita in Italia ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto alla persona giudicata e condannata in Italia. 3. – La Prima Sezione, ritenuto di dover condividere la soluzione interpretativa difforme dal costante indirizzo di legittimità, che motiva l’inapplicabilità dell’indulto alla persona condannata all’estero e trasferita in Italia con riguardo alla formulazione letterale e alla natura eccezionale del citato art. 12 della Convenzione, sul rilievo che esso, in effetti, designa con i termini “grazia, amnistia e commutazione della pena” qualsiasi istituto corrispondente nei singoli ordinamenti all’esercizio di un potere di clemenza, in forma individuale o generalizzata, con ordinanza del 12/3 – 22/5/2008, sussistendo una situazione di potenziale contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, cui il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente per l’odierna udienza in camera di consiglio. Anche la Procura Generale presso questa Corte, convenendo con la tesi del ricorrente e sottolineando la precipua finalità della Convenzione di dare ingresso in sede di esecuzione della pena a qualsivoglia trattamento più favorevole al condannato, ha modificato le precedenti conclusioni ed ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. – Le Sezioni Unite sono chiamate a rispondere al quesito “se sia applicabile l’indulto (di cui, nella specie, alla legge 31 luglio 2006, n. 241) alle persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988, n. 334”. Sulla questione di diritto la Corte di cassazione ha da tempo espresso un orientamento interpretativo univoco nel senso che, ai sensi degli artt. 9 e 12 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, non è applicabile il beneficio dell’indulto in favore di persona condannata all’estero e detenuta in Italia (Cass., Sez. I, 29 gennaio 2008 n. 10266, Nogarin; Sez. I, 20 dicembre 2007 n. 2106, PG in proc. Falcone; Sez. I, 5 dicembre 2007 n. 47005, Lenti; Sez. I, 31 ottobre 2007 n. 42420, Adesso, rv. 237971; Sez. I, 25 ottobre 2007 n. 40804, P.G. in proc. Perinato; Sez. I, 11 aprile 2007 n. 19444, Greco; Sez. VI, 21 marzo 2007 n. 17804, Melina, rv. 236583; Sez. I, 14 marzo 2007 n. 19076, P.G. in proc. Poma, rv. 238434; Sez. I, 23 gennaio 2007 n. 17583, Cutrona, rv. 236510; Sez. IV, 14 dicembre 2000, Di Cesare, rv. 217967; Sez. I, 28 febbraio 1997, Giacon, rv. 207188; Sez. VI, 7 ottobre 1994, P.G. in proc. Falci, rv. 199937; Sez. I, 22 giugno 1994, Pileggi, rv. 198914). Le ragioni addotte a sostegno dell’ormai consolidata soluzione ermeneutica possono essere sinteticamente individuate: a) nel vincolo sancito dall’art. 10 della Convenzione per lo Stato di esecuzione, il quale deve, in linea di principio, conformarsi alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna; b) nell’argomento di ordine letterale desunto dalla circostanza che l’art. 12 della Convenzione autorizza lo Stato di esecuzione alla modifica della durata della pena in senso favorevole al condannato unicamente nei casi di concessione della grazia o dell’amnistia e di commutazione della pena, senza includere il diverso istituto dell’indulto; c) nell’impossibilità di assimilare l’indulto agli istituti previsti dall’art. 12, aventi ciascuno un preciso significato tecnico-giuridico; d) nella natura eccezionale e di stretta interpretazione della previsione contenuta nell’art. 12, non suscettibile perciò di interpretazione analogica o estensiva. Si aggiunge, in una delle più recenti elaborazioni del tema (Sez. I, n. 42420/07, Adesso, cit.), che il lemma “commutazione” assume nell’ordinamento interno un preciso significato tecnico giuridico: l’art. 174 c.p. stabilisce che “l’indulto … condona in tutto o in parte la pena inflitta, ovvero la commuta in una altra specie di pena stabilita dalla legge”, con l’effetto alternativo di estinguere, in tutto o in parte, la pena (condono), ovvero di trasformarla in un’altra sanzione meno afflittiva prevista dalla legge (commutazione); sicché l’art. 12 della Convenzione farebbe riferimento solo a una delle due forme dell’indulto, la commutazione della pena, ma non anche al condono, istituto questo peculiare del nostro ordinamento e non comune alla generalità degli ordinamenti degli Stati firmatari della Convenzione. 2. – E però, deve darsi atto che la linea interpretativa stabilmente seguita dalla Corte di cassazione è decisamente criticata dalla dottrina e non ha incontrato il consenso unanime della giurisprudenza di merito, non mancando in quest’ultima decisioni (App. Caltanissetta, 9/5/2002, XXX; App. Roma, 21/9/2006, Baraldini e App. Catanzaro, 1/12/2006, Vizza, in Foro It., 2007, II, 60) che, in aperto e consapevole dissenso dalla giurisprudenza di legittimità, hanno affermato posizioni favorevoli all’applicazione dell’indulto ai condannati trasferiti in Italia per l’espiazione di pene inflitte all’estero. Le Sezioni Unite, alla stregua di un’attenta valutazione delle ragioni addotte a sostegno dell’una o dell’altra tesi, opportunamente rimeditate con riguardo alle osservazioni critiche sia della Sezione rimettente sia del Procuratore Generale, ritengono che l’indirizzo, pur costantemente enunciato finora dalla giurisprudenza di legittimità, non possa essere condiviso e che l’opposta soluzione sia sorretta da argomenti maggiormente affidabili sul piano logico e sistematico. 3. – Mette conto preliminarmente di sottolineare che il metodo interpretativo da adottare per l’esatta ricostruzione del contenuto delle norme della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate deve ispirarsi alle direttive contenute nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata il 23 maggio 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112, che stabilisce criteri ermeneutici non sovrapponibili a quelli utilizzati per l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento interno. Con particolare riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 31 (“Regola generale di interpretazione”), 32 (“Mezzi complementari di interpretazione”) e 33 (“Interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue”) della sezione 3 della parte III di detta Convenzione, sulla “interpretazione dei trattati”, rilevano i seguenti criteri: qualsiasi espressione di un trattato dev’essere interpretata “in buona fede”; si presume, salvo diversa e certa intenzione delle parti, che il significato obiettivo di un determinato termine coincida con il “senso ordinario” dello stesso; questo va ricercato nel “contesto” ed alla luce dello “scopo” e dell’ “oggetto” del trattato; il “contesto” comprende, oltre al testo, il preambolo ed ogni altro accordo o strumento ad esso assimilato intervenuto tra le parti, come ad esempio il Rapporto esplicativo; sono consentiti mezzi complementari di interpretazione per ottenere la conferma o il chiarimento del senso risultante dall’operazione ermeneutica svolta sulla base dei criteri principali. Si ritiene altresì pacificamente che costituisca regola generale d’interpretazione dei trattati, implicitamente inclusa nell’art. 31 par. 1, il principio “ut res magis valeat quam pereat”, in base al quale, tra più significati attribuibili ad una determinata espressione, deve privilegiarsi quello che consente alla norma di produrre un determinato effetto, piuttosto che quello che la rende superflua; e si aggiunge che tutti i principi elencati devono essere presi in considerazione nel loro complesso, non potendo ritenersi completa un’interpretazione che escluda uno di essi, dovendo tutti, cumulativamente, concorrere a determinare l’esatto significato della singola disposizione in esame. 4. – La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983, fu sottoposta alla ratifica parlamentare mentre era in corso l’esame del disegno di legge governativo sugli “effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane”, presentato nella IX Legislatura (S/1741), ripresentato nella successiva Legislatura (S/774) e poi abbandonato all’esito della ratifica della Convenzione e in vista dell’approvazione del nuovo codice di rito. Va rimarcato, per quanto possa rilevare ai fini della ricostruzione storica del problema interpretativo in esame, che nel disegno di legge si prevedeva, tra l’altro, all’art. 20 che “sono regolate dalla legge italiana l’estinzione delle pene conseguenti al riconoscimento della sentenza straniera e la concessione della grazia, dell’amnistia e dell’indulto”. La Convenzione di Strasburgo costituisce uno strumento elaborato dal Consiglio d’Europa allo scopo (esplicitato sia nel Preambolo sia nel Rapporto esplicativo) di facilitare il trasferimento nello Stato di cittadinanza delle persone condannate all’estero mediante una procedura semplice, rapida e flessibile. La cooperazione, in un quadro uniforme che riserva ai singoli accordi in forma semplificata tra gli Stati di volta in volta interessati la decisione sul trasferimento dell’esecuzione, è diretta alla buona amministrazione della giustizia ed a favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione dei condannati nell’ambiente sociale d'origine (finalità, questa, che il Rapporto esplicativo, par. 23, definisce “primary purpose” della Convenzione), rilevandosi altresì che il rimpatrio dei detenuti nello Stato di nazionalità, condizionato dal consenso del detenuto e giustificato da ragioni umanitarie (difficoltà di comunicazione, alienazione dalla cultura e dalle tradizioni locali, assenza di contatti con i familiari), deve comunque costituire “the best interest of the prisoners as well as of the governments” (Rapporto esplicativo, par. 9). Una volta raggiunto tra gli Stati interessati l’accordo per il trasferimento della persona condannata, l’art. 9 della Convenzione indica due, alternativi, meccanismi opzionali di riconoscimento della sentenza ai fini dell’esecuzione: la continuazione (art. 10) o la conversione della pena (art. 11). Lo Stato di esecuzione, mentre con la prima procedura prosegue idealmente l’esecuzione della condanna già iniziata presso lo Stato che l’ha pronunciata, pur con taluni possibili adattamenti, con la seconda procedura di riconoscimento (“exequatur”) sostituisce il titolo esecutivo originario con una propria decisione, senza entrare nel merito dei fatti accertati, così che l’esecuzione non è più basata direttamente sulla sentenza dello Stato di condanna. Nella legge 25 luglio 1988, n. 334 di ratifica ed esecuzione della Convenzione è stato indicato (art. 3) nella “continuazione” il meccanismo scelto dall’Italia, mentre la legge 3 luglio 1989, n. 257, recante, tra l’altro, norme di attuazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, stabilisce che nel determinare la pena la corte d’appello applica i criteri previsti nell’art. 10 della Convenzione (art. 3, comma 2) e che tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario (art. 4, comma 1): disposizioni, queste, che vanno infine integrate con l’art. 738, comma 1 c.p.p., per il quale “le pene ... conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana”. 4.1. – Qualunque sia l’opzione prescelta, l’esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione (art. 9, par. 3): riferimento questo che va interpretato “in a wide sense”-“au sense large”, così da comprendere “ad esempio, le regole per l’ammissibilità alla liberazione condizionale”, dovendo essere chiaro che la direttiva comporta che “the administering State alone shall be competent to take all appropriate decisions” (Rapporto esplicativo, par. 47). L’art. 10, a sua volta, stabilisce, quanto al meccanismo della continuazione, che lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della condanna come determinate dallo Stato di condanna. Ciò comporta “che la condanna da eseguire, soggetta ad ogni ulteriore decisione dello Stato di esecuzione, ad esempio sulla liberazione condizionale o sulla riduzione della pena (“remission” – “remise de peine”), corrisponda all’ammontare dell’originaria sentenza, tenuto conto del periodo già sofferto e di ogni riduzione maturata nello Stato di condanna prima del trasferimento” (Rapporto esplicativo, par. 49). Attese le differenze tra i sistemi penali degli Stati aderenti, la Convenzione consente anche a quelli che optano per la continuazione di “adattare” la sanzione (“merely to adapt the sanction”), purché vengano rispettati certi limiti: la pena così adattata deve, possibilmente, corrispondere a quella imposta, non dovendo in ogni caso essere più grave, per natura o durata, e non deve eccedere la pena edittale massima prevista per lo stesso fatto dallo Stato di esecuzione (Rapporto esplicativo, par. 50). Circa i rapporti tra la regola stabilita dall’art. 9, par. 3 e il vincolo posto dall’art. 10 per lo Stato di esecuzione di rispettare la quantità di pena imposta dallo Stato di condanna, questa Corte ha in più occasioni affermato che, se va rispettata la “durata della sanzione” nell’adattamento della pena, per le modalità di trattamento penitenziario e per le misure ad esso relative nella fase dell’esecuzione deve tuttavia applicarsi la normativa vigente nello Stato di esecuzione (Cass., Sez. I, 30 marzo 1999, Di Carlo, rv. 213490 e Sez. VI, 7 ottobre 2003 n. 42996, Mazzucchetti, rv. 228190, in tema di liberazione anticipata e, rispettivamente, di affidamento in prova). L’unico divieto concerne l’applicabilità di una misura più grave per natura o durata della sanzione imposta nello Stato di condanna, mentre non esiste il divieto di imporre una pena in misura meno grave rispetto a quella dello Stato di condanna (Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1999 n. 180, P.G. in proc. van Dijck, rv. 212568). Sulla portata della regola indicata dall’art. 9, par. 3 della Convenzione va segnalato anche il Rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla Raccomandazione 1527 (2001) del 27 giugno 2001, approvato il 23 gennaio 2003 (doc. CM/AS(2003) Rec1527final, Appendice, punto 9, iii), con il quale s’invitava il Comitato: a fare chiarezza che la Convenzione non è designata ad essere usata per l’immediata liberazione della persona condannata una volta rimpatriata; a chiedere agli Stati contraenti di non rifiutare il trasferimento a motivo della possibilità del condannato di beneficiare di una liberazione anticipata nello Stato di esecuzione; a specificare la soglia minima della pena che deve essere scontata (per esempio, il 50%), sotto la quale gli Stati possono rifiutare legittimamente il trasferimento, ma sopra la quale dovrebbero facilitarlo. Alla base di tale Raccomandazione vi era, tra l’altro, il Rapporto del Committee on Legal and Human Rights del Consiglio d’Europa del 7 giugno 2001 (doc. n. 9117 del 7/6/2001 “Operation of the Council of Europe. Convention on the Transfer of Sentenced Persons – critical analysis and recommendations”, parte II, p. D, par. 24 e ss.), che, nell’illustrare le problematiche attinenti alle differenze esistenti nelle modalità di esecuzione della pena negli ordinamenti degli Stati interessati, rilevava che il meccanismo della Convenzione comporta, sulla base dell’art. 9 par. 3, che la pena da scontare possa essere ridotta rispetto a quella imposta in origine: ciò in quanto l’esecuzione è governata dalla legge dello Stato che accoglie la persona trasferita, che è l’unico competente ad adottare tutte le decisioni “on remission of sentence, parole, early release etc.”, determinando un trattamento più clemente e la liberazione anticipata del condannato. 4.2. – L’art. 12 della Convenzione prevede che ogni Parte può accordare “pardon, amnesty or commutation of the sentence” – “la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine”, conformemente alla Costituzione e alle proprie leggi. Il Rapporto esplicativo, par. 59, chiarisce che, benché lo Stato di esecuzione sia l’unico responsabile per l’esecuzione della pena, “inclusa ogni decisione correlata (ad esempio, la decisione di sospendere l’esecuzione)”, i relativi provvedimenti possono essere accordati anche dallo Stato di condanna, sicché la norma costituisce un’eccezione alla regola stabilita dall’art. 9, par. 3 della Convenzione. Sull’ampiezza del potere attribuito ad entrambi gli Stati dall’art. 12, mentre l’Italia non ha espresso alcuna riserva, hanno avanzato dichiarazioni procedurali soltanto l’Azerbaijan, per cui le decisioni riguardanti l’applicazione di “pardons and amnesties” in relazione a sentenze pronunciate in tale Stato dovranno essere concordate con le competenti autorità, e la Germania, che si è riservata il diritto di trasferire un condannato solo a condizione che, sulla base di una dichiarazione fatta caso per caso o in via generale dallo Stato di esecuzione, il “pardon” sarà concesso da quest’ultimo solo in accordo con le competenti autorità tedesche. L’art. 14 della Convenzione prevede che lo Stato di esecuzione debba porre termine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l’abbia informato di qualsiasi provvedimento che tolga carattere esecutivo alla stessa, quali ad esempio quelli indicati al citato art. 12 (Rapporto esplicativo, par. 63 ). In ogni caso, lo Stato di esecuzione è tenuto ad informare lo Stato di condanna sullo stato dell’esecuzione (art. 15), in particolare quando ritiene cessata l’esecuzione della condanna, ovvero in caso di “sentence served, remission, conditional release, pardon, amnesty, commutation” – “condamnation purgée, remise, libération conditionnelle, grâce, amnistie, commutation” (Rapporto esplicativo, par. 64 ). 4.3. – Al fine di migliorare le modalità di cooperazione contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1983, nell’ambito del programma di misure per l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali tra gli Stati appartenenti all’Unione Europea, è stata elaborata la proposta – non ancora formalmente approvata (per il testo più recente v. doc. n. 5602/08 del 21 aprile 2008 - COPEN 12) - di Decisione quadro “relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea” (doc. Consiglio UE n. 5597/05 del 24/1/2005). In essa si esplicitano talune regole già contenute nella suddetta Convenzione, come quella dell’esecuzione della pena secondo la legislazione dello Stato di esecuzione (art. 17), rimarcandosi che le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti a prendere le decisioni concernenti le “modalità” di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresa la liberazione anticipata o condizionale. Qualora lo richieda, lo Stato di condanna può ottenere informazioni in ordine alle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale, per revocare la richiesta di trasferimento. In ordine ai provvedimenti di clemenza, l’art. 19 conferma che “l’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione”. Identiche disposizioni sono contenute nella Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, approvata il 24 febbraio 2005 e relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, rispetto alla quale la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) reca la delega al Governo per l’adozione del decreto legislativo di attuazione, nel senso di “prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano” (art. 32, lett. m). 4.4. – Il quadro normativo di riferimento in materia di trasferimento di persone condannate va integrato, infine, con il richiamo delle disposizioni contenute in alcuni Trattati bilaterali sottoscritti dall’Italia. Nel trattato di cooperazione per l’esecuzione delle sentenze penali con la Thailandia del 28 febbraio 1984, ratificato con legge 27 luglio 1988, n. 369, si stabilisce che lo Stato ricevente può applicare le proprie leggi e le procedure che regolano le modalità di esecuzione della detenzione o delle altre forme di restrizione della libertà, della sospensione condizionale e di “parole”, nonché quelle che regolano la “riduzione dei termini di detenzione” a seguito di provvedimento di “parole”, di liberazione condizionale o di “altro” tipo di provvedimento (“or otherwise”). Si prevede inoltre che spetta “anche” allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena. Nel trattato con il Perù del 24 novembre 1994, ratificato con legge 24 marzo 1999, n. 90, si prevede all’art. 10 che lo Stato trasferente si riserva la facoltà di condonare la pena o concedere amnistia o grazia alla persona condannata e che l’esecuzione della pena della persona trasferita dev’essere effettuata conformemente alle norme del regime penitenziario dello Stato ricevente, ivi compresi i benefici contemplati dalla sua legislazione e quelli concessi dallo Stato trasferente. Nel trattato con Hong Kong del 18 dicembre 1999, ratificato con legge 11 luglio 2002, n. 149, si stabilisce all’art. 6 che si applicano le leggi e le procedure dello Stato di esecuzione in ordine alla riduzione del periodo di reclusione, ai provvedimenti di “parole”, remissione, commutazione, liberazione condizionale ed “altro”. Nel trattato per l'esecuzione delle sentenze penali tra Italia e Cuba del 9 giugno 1998, ratificato con legge 18 luglio 2000, n. 207, si prevede all’art. 12 che “ognuno degli Stati potrà concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, in conformità alle sue leggi, comunicandolo immediatamente all’altro Stato”. 5. – Tanto premesso, le Sezioni Unite ritengono, in primo luogo, che il dato letterale che fa leva sull’omessa menzione dell’indulto nel testo dell’art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 1983 non assuma decisivo rilievo ermeneutico, atteso che: - la Convenzione è redatta nelle due lingue ufficiali del Consiglio di Europa; - la traduzione in lingua italiana non è ufficiale; - l’ “indulto”-“condono”, totale o parziale, della pena ai sensi dell’art. 174 comma 1 c.p. (diverso dall’indulto meramente commutativo, pure unitariamente delineato nella medesima norma), a differenza della grazia, dell’amnistia e della commutazione della pena, corrisponde ad un istituto ignoto ovvero definito in termini non analoghi negli ordinamenti degli altri Stati contraenti, in particolare del Regno Unito e della Francia. Il Rapporto esplicativo chiarisce, infatti, che rientra nei poteri dello Stato di esecuzione ogni decisione di “remission of the penalty” – “remise de peine” (par. 49 e 64) ed è interessante rilevare che con tale espressione sia stata tradotta la nozione di “indulto” in taluni documenti dell’Unione Europea elaborati in lingua italiana (lingua ufficiale): ad esempio, nella proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS: doc. n. COM(2008) 332 del 27 maggio 2008), fra i parametri comuni di misure incidenti sulla condanna soggetta ad iscrizione, è previsto, nella versione italiana, l’indulto (“remission of the penalty” – “remise de peine”), oltre alla grazia e all’amnistia. Del pari, l’indulto previsto dalla legge italiana è identificato nella “remise de peine” dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu, 13 maggio 1980, Artico c. Italia, par. 45; Cedu, 10 luglio 2003, Grava c. Italia, par. 31 ss.; Cedu, 2 marzo 2006, Pilla c. Italia, par. 19), come in altri documenti di fonte internazionale. Definisce “remise de peine” (d’origine parlementaire) l’indulto secondo la legge italiana uno studio comparativo condotto dal Senato francese nel 2007 sugli istituti clemenziali previsti in taluni Stati europei (Les documents de travail du Sénat, série Législation Comparée, l’amnistie et la grâce, doc. LC 177, 1 octobre 2007), rilevando che in Italia e in Portogallo sono previste forme di remises de peine da parte del Parlamento, simili alla “grazia collettiva” (pardon collective), che, tradizionalmente concessa dal Presidente della Repubblica in occasione della festa nazionale francese, comporta una “remise partielle de peine” per le persone detenute o condannate da calcolarsi sulla pena da scontare; secondo tale studio, anche in Belgio e in Olanda si è fatto ricorso a grazie collettive, accordate dal Re. E la Corte di cassazione francese (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 10 marzo 1998, n. 97-81.151), in relazione al trasferimento di un condannato dal Regno Unito, ha sostenuto che, in base agli artt. 9, par. 3, e 10, par. 1 della Convenzione di Strasburgo, alla residua pena da scontare si applica la legislazione francese, escludendo peraltro nella specie, ma solo ratione temporis, l’applicazione di una “remise de peine résultant du décret de grace collective” emanato prima del trasferimento del condannato in Francia. In particolare, circa la figura del “collective pardon”, risulta dai documenti del Consiglio d’Europa che tale istituto, distinto dall’amnistia, è previsto oltre che in Italia (così è definito l’indulto ex l. n. 241 del 2006) in Austria, Armenia, Belgio, Francia, Moldovia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Macedonia. I “collective pardons” sono presi in considerazione nell’Appendice par. 23 alla Raccomandazione R(99)22 adottata il 30 settembre 1999 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, riguardante il sovrapopolamento delle carceri, che, nell’incoraggiare lo sviluppo di misure per ridurre la durata delle pene da scontare, indica la preferenza per misure individuali come il provvedimento di parole, rispetto a misure collettive per lo svuotamento delle carceri (amnesties, collective pardons). L’eterogeneità degli istituti di clemenza previsti dalle legislazioni dei Paesi europei è stata rilevata, d’altra parte, sia dalla Commissione europea nel Libro verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali nell’Unione europea (doc. n. COM(2004) 334 del 30 aprile 2004, par. 3.1.8., pag. 36), per cui “le legislazioni degli Stati membri sull’amnistia e la grazia differiscono considerevolmente”, sia dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia delle C.E.E. nelle conclusioni presentate l’8 aprile 2008 nella causa C-297/07 (parte D, par. 80), riguardante la questione pregiudiziale dell’applicazione del principio di ne bis in idem in caso di mancata esecuzione della pena per effetto di “amnistia”. Con questo termine, ha osservato l’Avvocato Generale, si definisce, in un’accezione ampia, “qualsivoglia misura di perdono o remissione delle pene, inclusa la grazia” (tradotta in lingua italiana “indulto” dal testo originario in spagnolo), che si caratterizza per l’individualità, a differenza di altre misure di clemenza rivolte ad un gruppo di persone, senza che ne sia alterata la comune “efficacia estintiva dello ius puniendi” in tutti gli Stati. E’ altresì significativo rilevare che il Portogallo, che ha un istituto di clemenza simile all’indulto (c.d. pardon parlamentare o generale), ha previsto nella legislazione sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (legge n. 144 del 31 agosto 1999 e succ. modd., art. 101) che, in caso di trasferimento dell’esecuzione in Portogallo, l’amnistia, il “perdão genérico” e la grazia possono essere concessi da entrambi gli Stati. In definitiva, emerge chiaramente dall’indagine comparativistica la non perfetta sovrapponibilità degli istituti dell’amnistia e della grazia, coprendo le rispettive nozioni situazioni affatto eterogenee nei vari Stati, sicché il mero dato testuale, che fa leva sull’omessa menzione dell’indulto nell’art. 12 della Convenzione, appare sprovvisto di reale incidenza ermeneutica per la soluzione della questione giuridica controversa. La ricostruzione sistematica della reale portata della disciplina va piuttosto affidata ai più solidi criteri ermeneutici costituiti dalla “equivalenza giuridica degli istituti” e dalla “ratio” della disciplina dettata dalla Convenzione, nella prospettiva della razionalità e dell’organicità del sistema fondato sulla fonte sopranazionale e multilaterale e nel rispetto del metodo interpretativo desumibile dalle direttive della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 6. – D’altra parte, la tesi contraria all’applicazione dell’indulto non è suffragata neppure dall’asserita natura eccezionale e di stretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 12 della Convenzione, dal momento che il regime giuridico dell’esecuzione per i condannati trasferiti in Italia è disegnato alla stregua della regola fondamentale enunciata dall’art. 9 par. 3, secondo cui “l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l’unico competente a prendere ogni appropriata misura al riguardo” e in forza del quale le modalità di esecuzione della pena devono conformarsi ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato italiano. Che la disciplina degli artt. 9 e 10 della Convenzione faccia salvo l’ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, i suoi principi e le sue regole costituzionali è stato perentoriamente affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 73 del 2001), che, chiamato a pronunciarsi, nella vicenda del trasferimento dagli Stati Uniti della cittadina italiana Silvia Baraldini, sulla legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334, nella parte in cui, nel dare esecuzione alla Convenzione del 1983, consentirebbe di derogare, mediante la stipulazione degli accordi di trasferimento, all’applicazione di istituti a tutela di diritti fondamentali della persona, ha così ricostruito il sistema e lo spirito della Convenzione di Strasburgo: a) lo Stato di condanna può potestativamente prestare o negare il consenso al trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale dell’esecuzione penale nel potenziale Paese di esecuzione, rispettivamente, sia o non sostanzialmente equivalente a quello previsto dal proprio ordinamento e, perché possa prendere le proprie determinazioni con cognizione di causa, dev’essere informato circa i caratteri di tale regime nello Stato di esecuzione; b) lo Stato di esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione, qual’è prevista nell'ordinamento dello Stato di condanna, “ma non al di là del limite superato il quale si determinerebbe una rottura del proprio ordinamento”, essendo possibile per evitare tale conseguenza, in caso di disomogeneità degli ordinamenti, operare l’adattamento che la salvaguardia dei principi fondamentali di quello interno, in particolare le sue regole costituzionali, rende strettamente necessario; c) è chiaramente esclusa, tuttavia, “l’eventualità che il soggetto trasferito sia sottoposto a un vero e proprio regime di esecuzione speciale e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che lo riguardano come detenuto”. Va segnalato al riguardo che alla Baraldini è stato applicato l’indulto ex L. n. 241 del 2006 dalla Corte d’appello di Roma, con ordinanza irrevocabile del 21/9/2006, cit., e che il Ministero della Giustizia, sulla richiesta di collaborazione avanzata in un caso analogo dalla Corte d’appello di Caltanissetta, aveva già espresso l’avviso, con nota del 4 dicembre 2001, che la mancata indicazione dell’indulto all’interno della norma dell’art. 12 della Convenzione si giustifica, secondo gli uffici ministeriali, con il fatto che non è previsto, nelle legislazioni dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo, un istituto che produca gli stessi effetti né si rinviene, sul piano della terminologia francese e anglosassone, un’espressione equivalente, non potendosi escludere che nel termine “commutazione” vada ricompreso anche l’indulto, in quanto “appare logicamente innegabile che il più contenga il meno”. La tesi favorevole all’esclusione del carattere tassativo della disciplina posta dall’art. 12, dovuta alla semplificazione delle formule, necessariamente comprensive di istituti equivalenti in un contesto multilaterale, trova, d’altra parte, determinante sostegno nelle numerose, precise ed inequivoche indicazioni contenute del Rapporto esplicativo. Ed invero: - nel par. 47, ribadito il criterio per cui l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, viene precisato che il riferimento a tale legge deve essere interpretato in senso ampio, sì da ricomprendervi, “per esempio”, la liberazione condizionale, misura pure non elencata nell’art. 12 della Convenzione; - il par. 59 avverte che nel riconoscimento al solo Stato di esecuzione della responsabilità dell’esecuzione della condanna è compresa, “per esempio”, la facoltà di disporne la sospensione; - il par. 64, in riferimento all’art. 15 della Convenzione riguardante le informazioni sull’esecuzione della pena, contiene l’elencazione di varie cause che determinano la cessazione dell’esecuzione (“per esempio”: espiazione della pena, remissione della stessa, liberazione condizionale, grazia, amnistia, commutazione), delle quali alcune non sono certo riconducibili ai singoli istituti menzionati dall’art. 12. 7. – A conclusione dei precedenti rilievi esegetici ritengono le Sezioni Unite che non sia rispondente alla corretta interpretazione dell’art. 12, né tantomeno allo spirito e alle finalità della Convenzione di Strasburgo, la tesi che esclude l’applicazione dell’indulto in base alla pretesa natura eccezionale e tassativa della disciplina ivi contenuta. Puntuali e decisivi argomenti logici e sistematici militano, per contro, a favore della tesi che – in contrasto con la soluzione accolta dalla pur costante giurisprudenza di legittimità – interpreta il citato art. 12 nel senso che gli Stati contraenti hanno fatto riferimento alla grazia, all’amnistia e alla commutazione della pena non con l’intento di limitare i benefici concedibili ai condannati, ma per designare qualsiasi, equivalente, istituto che, nell’ambito dei singoli ordinamenti, corrisponde all’esercizio di un potere di clemenza, sia in forma individuale che generalizzata, diretto alla sostanziale riduzione della pena. E’ stato lucidamente osservato, in proposito, che l’amnistia può essere rappresentata come un cerchio concentrico di dimensioni maggiori rispetto all’indulto, essendo quest’ultimo compreso nel primo, di guisa che, agli effetti della disciplina dell’art. 12, tracciare distinzioni tra i due istituti significa introdurre discriminazioni non ragionevoli, restando priva di qualsiasi, plausibile, base logica una soluzione che ammetta l’applicazione dell’amnistia (che estingue il reato e, di riflesso, la relativa pena) e, contemporaneamente, neghi l’applicazione dell’indulto, che ha effetti ben più contenuti, incidendo soltanto sulla pena. Va infine rilevato che l’eventuale interpretazione di segno difforme potrebbe indurre ad un rilievo d’incostituzionalità della legge di ratifica della Convenzione, in quanto esporrebbe il cittadino italiano condannato all’estero che sia stato trasferito in Italia per l’esecuzione della condanna ad un trattamento (irragionevolmente) deteriore rispetto agli altri detenuti, italiani e stranieri, i quali potrebbero beneficiare nella fase esecutiva della generalità degli istituti clemenziali e dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni: e ciò nonostante lo scopo dichiarato del trasferimento del condannato che è quello di favorirne il reinserimento sociale nel Pese d’origine. 8. – Di talché, aderendo alla soluzione ermeneutica prospettata sia dalla Sezione rimettente che dal Procuratore Generale, può enunciarsi il seguente principio di diritto: “E’ applicabile l’indulto (di cui, nella specie, alla legge 31 luglio 2006, n. 241) alle persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988, n. 334”. E, poiché la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata non risulta coerente col principio di diritto suindicato, il ricorso va accolto disponendosi, di conseguenza, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
P. Q. M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano.

PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI

Le Sezioni Unite, nel ribadire la legittimità dell’ascolto “remotizzato” presso gli uffici di polizia giudiziaria delle intercettazioni telefoniche, ha precisato che essenziale per l’utilizzabilità delle medesime è che l’attività di registrazione – e cioè di immissione dei dati captati in una memoria informatica - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, dove non è invece necessario vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati. In particolare la Corte ha chiarito che anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario può essere “remotizzato”, trattandosi di operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui affidabilità viene garantita dalla legge processuale consentendo alla difesa l’accesso alle registrazioni originali.
Sentenza n. 36359 del 26 giugno - depositata il 23 settembre 2008(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore V. Romis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 19 settembre 2007 rigettava l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato da Carli Marco avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca degli arresti domiciliari, emesso in data 9 luglio 2007 dal G.i.p. del Tribunale di Ferrara. Come risulta dagli atti trasmessi, l’originaria istanza di revoca della misura cautelare era stata presentata sul rilievo dell’asserita insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a sostegno delle contestazioni cautelari, muovendo dalla prospettata inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale che costituivano l’esclusivo corredo probatorio del provvedimento restrittivo. In proposito la difesa dell’indagato aveva infatti eccepito la violazione dell’art. 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., evidenziando come la registrazione dei colloqui e la verbalizzazione delle operazioni esecutive fossero state compiute non già presso la Procura della Repubblica, bensì nei locali dell’ufficio dei Carabinieri delegati alle indagini, senza la preventiva autorizzazione da parte del pubblico ministero. Il G.i.p. aveva rigettato l’istanza, rilevando la piena utilizzabilità delle intercettazioni, posto che le stesse erano state eseguite con il metodo della “remotizzazione”, da ritenersi compatibile con le modalità indicate nelle disposizioni richiamate dall’istante. Ciò posto, il giudice aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel comune di Comacchio con divieto di uscita notturna Avverso il provvedimento del G.i.p. l’indagato aveva proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen., ribadendo i motivi devoluti all’esame del primo giudice e deducendo, in aggiunta, la lacunosità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla persistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale di Bologna, come detto, confermava il provvedimento del G.i.p., rilevando innanzi tutto la non veridicità dell’asserzione difensiva secondo cui la registrazione delle intercettazioni si sarebbe svolta negli uffici della polizia giudiziaria siti in Comacchio, anziché nei locali della Procura della Repubblica di Ferrara, ed evidenziando come risultasse agli atti che le postazioni presenti negli uffici di Procura, sulle quali era stata operata la deviazione del flusso delle comunicazioni, erano «talvolta indicate con il relativo numero identificativo, talaltra con quello telefonico preceduto dal prefisso di Ferrara», il quale, risultando diverso da quello di Comacchio, costituiva un dato idoneo a dimostrare l’assunto. Il Tribunale evidenziava altresì che nel corso della discussione dell’appello il difensore aveva ulteriormente eccepito come le conversazioni intercettate fossero state scaricate dai server della Procura su supporti informatici. Al riguardo, il Tribunale negava rilevanza a questo argomento, poichè l’eventuale trasposizione in CD-ROM delle registrazioni effettuate sul server della Procura, costituendo mera riproduzione di dati già acquisiti nei locali del medesimo uficio nel pieno rispetto delle garanzie di legge, non integra alcuna violazione del disposto di cui all’art. 268, commi primo e terzo, del codice di rito. Il provvedimento dei giudici dell’appello concludeva sottolineando come in definitiva nel caso in esame si trattasse di una mera “remotizzazione” del solo ascolto presso uffici di polizia esterni a quelli della Procura della Repubblica dove era stata regolarmente svolta la registrazione delle conversazioni intercettate; attività, quella di “remotizzazione” dell’ascolto, da considerarsi compatibile con il dettato delle norme processuali in materia (ed a sostegno dell’affermazione il Tribunale evocava la massima di Sez. IV 28 febbraio 2005, n. 20140, Littera, rv 231369). Il Tribunale precisava altresì, in risposta ad ulteriore contestazione difensiva, che alcuna norma imporrebbe, pena l’inutilizzabilità, la redazione all’interno degli uffici di Procura dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione, dovendo intendersi il richiamo dell’art. 271, co 1°, all’art. 268, co 1°, c.p.p., “effettuato in riferimento alla necessità della redazione del verbale delle operazioni e non anche in riferimento al luogo in cui detta verbalizzazione debba eseguirsi”.
2 - Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore del Carli, chiedendo l’annullamento con o senza rinvio del provvedimento. Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione, ex art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., del combinato disposto di cui ai commi primo e terzo dell’art. 268 cod. proc. pen., nonchè la carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) del codice di rito. Con il ricorso si ribadisce l’inutilizzabilità, ex art. 271 cod. proc. pen., delle intercettazioni poste a fondamento del provvedimento cautelare di cui era stata originariamente richiesta la revoca, contestando non già l’illegittimità della “remotizzazione” dell’ascolto (la cui praticabilità si afferma anzi non essere stata mai messa in discussione), bensì l’illegittimità dell’esecuzione della registrazione. Al riguardo, il ricorrente sostiene che negli uffici della polizia giudiziaria sarebbe avvenuta l’effettiva registrazione delle conversazioni, attraverso la diretta trasposizione dei flussi vocali intercettati su supporti informatici poi trasmessi a corredo dei verbali, e, contestando quanto affermato nel provvedimento impugnato, sottolinea come soltanto l’esecuzione di questa operazione all’interno della Procura sarebbe idonea a garantire la corrispondenza all’originale registrazione dei flussi vocali eventualmente effettuata anche nel server della medesima, evitando possibili manipolazioni del materiale processuale in sintonia con la ratio delle norme che disciplinano la materia: a sostegno del proprio assunto, il ricorrente sottolinea che, nella concreta fattispecie, se i CD-ROM contenessero la mera riproduzione di dati informatici “scaricati” dal server della Procura (come affermato dal Tribunale) di tale operazione sarebbe stata fatta menzione nei verbali. Il ricorrente eccepisce altresì l’illegittimità della verbalizzazione delle operazioni di intercettazione in quanto anch’essa avvenuta in luogo diverso dai locali della Procura della Repubblica: a supporto della propria tesi, il ricorrente evidenzia come tutti i verbali di chiusura delle operazioni di intercettazione e quelli relativi alle operazioni giornaliere di intercettazione, nonché tutti i registri di intercettazione presenti in atti, risultino inequivocabilmente redatti presso i locali degli uffici dei Carabinieri di Comacchio e non in quelli della Procura della Repubblica di Ferrara, dove pure erano formalmente radicate le operazioni di intercettazione. Sul punto, con il ricorso si contesta l’affermazione dei giudici di Bologna secondo cui sarebbe irrilevante il luogo di redazione dei verbali delle operazioni di intercettazione: ad avviso del ricorrente, invero, una corretta interpretazione del combinato disposto dei commi primo e terzo dell’art. 268 cod. proc. pen. porterebbe a concludere che il luogo indicato come quello di redazione del verbale deve consentire alla difesa di verificare se la registrazione sia stata effettuata negli uffici di Procura. 3 - Il procedimento è stato assegnato alla Sesta Sezione penale di questa Suprema Corte, la quale, con ordinanza n. 18151 del 19 febbraio 2008, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p.. Detto provvedimento, dopo aver ripercorso la motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna oggetto di impugnazione e i motivi del ricorso, ha posto l’accento sui termini di un contrasto che sarebbe ravvisabile nella giurisprudenza della Corte in ordine alle condizioni legittimanti (ai fini della successiva utilizzazione degli esiti dell’indagine tecnica) la prassi di “remotizzazione” negli uffici della polizia giudiziaria dell’ascolto delle intercettazioni eseguite presso i locali della Procura della Repubblica. In proposito l’ordinanza rileva come per un primo orientamento (a testimonianza del quale viene richiamata la motivazione della decisione della Quarta Sezione penale del 28 febbraio 2005, n. 20140, Littera, rv. 231369) sarebbe possibile ricorrere a tale tecnica senza necessità di un provvedimento del pubblico ministero ai sensi dell’art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., solo se la registrazione delle conversazioni intercettate venga effettivamente compiuta nei locali della Procura della Repubblica, risolvendosi l’instradamento del flusso di conversazioni nella mera possibilità di procedere al simultaneo ascolto delle medesime anche in altro luogo esterno ai suddetti locali. Osserva, poi, come la sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale il 24 aprile 2007, n. 35299, Galasso, rv 237847, “considera legittimamente eseguite dalla P.G. con i propri impianti la registrazione e la redazione del verbale anche quando l’ascolto sia eseguito con gli impianti installati presso la Procura della Repubblica, senza che occorra autorizzazione” una volta deviato “in remoto” l’ascolto delle conversazioni. I giudici della Sesta Sezione evidenziano pertanto che entrambe le sentenze citate si trovano d’accordo nel considerare legittima la “remotizzazione” dell’ascolto, non sottraendo la stessa alla Procura della Repubblica il controllo sull’attività di intercettazione, ma ritengono di ravvisare divergenze interpretative quanto al luogo in cui deve procedersi alla esecuzione delle operazioni di registrazione ed alla redazione del relativo verbale: con riferimento a tali profili interpretativi è stato quindi sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha fissato l’odierna udienza di camera di consiglio per la discussione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Prima di affrontare la specifica questione sottoposta al vaglio di queste Sezioni Unite, è opportuno accennare, per completezza espositiva, agli arresti della giurisprudenza in materia di “remotizzazione” dell’ascolto, in tema di intercettazioni telefoniche. Il fatto che solo nel recente passato l’evoluzione tecnologica abbia consentito la fisica separazione dell’ascolto dalla registrazione delle intercettazioni ha comportato che l’attenzione da parte della giurisprudenza verso la qualificazione delle tecniche di “remotizzazione” risalga a non più di qualche anno addietro. Ciononostante, ha avuto modo di consolidarsi nella giurisprudenza di questa Corte un orientamento, ribadito anche da alcune recentissime pronunzie, secondo cui la tecnica dell’instradamento dei flussi sonori captati dagli impianti ritualmente collocati nei locali della Procura della Repubblica, verso punti d’ascolto siti negli uffici della polizia giudiziaria, costituisce una modalità di esecuzione dell’intercettazione pienamente compatibile con lo statuto normativo della medesima, con la conseguenza che gli esiti della stessa intercettazione devono considerarsi pienamente utilizzabili a fini di prova anche laddove la delocalizzazione dell’ascolto non sia stata autorizzata dal pubblico ministero nelle forme previste dall’art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. per la realizzazione dell’indagine tecnica mediante impianti esterni a quelli in dotazione agli uffici giudiziari. L’orientamento ha avuto origine con Sez. IV 28 febbraio 2005, n. 20140, Littera, rv. 231369, che ha sottolineato come la possibilità di contestuale ascolto dell’intercettazione anche negli uffici della polizia giudiziaria attraverso un apposito accorgimento tecnologico non compromette la conformità al modello legale della stessa intercettazione anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 268 comma terzo, cod. proc. pen., garantendo per converso l’opportuno immediato collegamento tra l’autorità di polizia delegata all’indagine e gli sviluppi dell’intercettazione in atto. Né il ricorso alla tecnica dell’ascolto “in remoto”, sempre secondo la pronunzia in esame, può essere sussunto in una delle fattispecie di inutilizzabilità tassativamente descritte nell’art. 271 cod. proc. pen. e riferibili, oltre che alle intercettazioni oggettivamente e soggettivamente ineseguibili (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 266 e 103 cod. proc. pen..), esclusivamente alle ipotesi di omessa registrazione del captato mediante gli impianti in dotazione alla Procura della Repubblica ovvero di omessa redazione del verbale. La sentenza Littera sottolinea altresì come la valutazione sulla legittimità della “remotizzazione” dell’ascolto presupponga comunque che la registrazione delle conversazioni avvenga attraverso gli apparati collocati all’interno della Procura della Repubblica. In sintonia con la sentenza Littera, la successiva giurisprudenza ha costantemente ribadito, con motivazioni via via sempre più succinte (e spesso richiamando espressamente la massima estratta proprio dalla sentenza citata), che la “remotizzazione” dell’ascolto presso gli uffici di polizia giudiziaria non richiede l’autorizzazione di cui all’art. 268 comma terzo cod. proc. pen., non incidendo dunque, in assenza di quest’ultima, sulla futura utilizzazione dei risultati dell’intercettazione. In proposito le sentenze Sez. IV 12 luglio 2007, n. 30002, Valeri, rv 237051, Sez. IV 27 settembre 2007, n. 41253, Rizza, rv 237987 e da ultimo Sez. II 5 marzo 2008, n. 14030, Bruno, rv 239395, hanno affermato che l’art. 268 cod. proc. pen. non vieta in alcun modo che l’ascolto delle conversazioni venga effettuato, ove gli strumenti tecnici lo consentano, anche in un luogo diverso dai locali della Procura, risultando essenziale solamente che le operazioni di intercettazione siano compiute attraverso gli impianti situati nell’ufficio giudiziario al fine di garantirne la regolarità e la riservatezza. Ed ancora la sentenza Sez. III 20 novembre 2007, n. 4111, Musso, rv. 238534 e 238535, dopo aver riproposto nella sostanza i medesimi argomenti già svolti nella sentenza Littera, precisa che le “operazioni” di intercettazione si risolvono esclusivamente nella materiale registrazione delle conversazioni captate e non riguardano l’ascolto effettuato dalla polizia giudiziaria “nella sede remota” delle medesime.
5 – Ciò posto, talune preliminari puntualizzazioni appaiono opportune al fine di focalizzare la questione sollevata con il ricorso il cui esame è stato rimesso al vaglio di queste Sezioni Unite. Anzitutto va sottolineato che, come evidenziato dalla stessa Sesta Sezione con l’ordinanza di rimessione, non risulta alcun contrasto in giurisprudenza circa la utilizzabilità di intercettazioni captate con tecnica di cosiddetta “remotizzazione”, cioè di ascolto, oltre che negli uffici di Procura, anche in quelli di polizia giudiziaria. La questione concerne piuttosto la utilizzabilità o meno delle intercettazioni, nel caso in cui, oltre all’ascolto, anche talune operazioni tecniche siano state eseguite presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata al materiale compimento dell’attività di intercettazione: nella concreta fattispecie il ricorrente, infatti, eccepisce la inutilizzabilità delle intercettazioni, non con riferimento all’ascolto remotizzato, bensì muovendo dall’asserito rilievo che la effettiva registrazione delle conversazioni intercettate sarebbe avvenuta, con l’utilizzo di CD-ROM, presso gli uffici di polizia giudiziaria in Comacchio, e non nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara; sostanzialmente il ricorrente sostiene che sarebbe stata violata la disposizione di cui al comma terzo dell’art. 268 c.p.p. – secondo cui le operazioni di registrazione delle intercettazioni devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (salvo decreto motivato, nel caso in esame non emesso, di autorizzazione all’uso di impianti esterni alla Procura, ove ne ricorrano le condizioni richieste) – con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell’art. 271, comma primo, del codice di rito. A questo punto è bene precisare anche ciò che letteralmente si rileva dalle due decisioni di questa Corte, evocate nella stessa ordinanza di rimessione in quanto ritenute rivelatrici del segnalato contrasto interpretativo. La Quarta Sezione penale, con la sentenza n. 20140/05, Littera, dopo aver premesso che nel caso di specie risultava che la registrazione e la verbalizzazione erano avvenute nei locali della Procura della Repubblica, ha testualmente affermato che particolare importanza assume la registrazione nei locali della Procura, “dal momento che è proprio attraverso la integrale registrazione delle conversazioni che viene evitato il rischio di possibili manipolazioni della prova, assicurando invece la piena corrispondenza tra quanto detto, quanto ascoltato e quanto verbalizzato”. Dunque, con detta decisione non è stato esplicitamente affermato il principio della necessità (anche) della redazione del verbale all’interno degli uffici di Procura, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, ma è stato posto l’accento sul fatto che, nel caso portato all’attenzione della Corte, nei suddetti locali era stata svolta anche tale attività. Passando all’esame dell’orientamento espresso dalla sentenza della Seconda Sezione penale 24 aprile 2007, n. 35299, Galasso, indicata nell’ordinanza di rimessione come la fonte del contrasto interpretativo sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, va subito sottolineato che detta decisione è stata massimata come segue: ”L'ascolto cosiddetto "remotizzato", ovvero da luogo diverso rispetto a quello nel quale siano legittimamente eseguite le operazioni captative di conversazioni o comunicazioni, e' del tutto legittimo e non richiede l'autorizzazione del pubblico ministero. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'immediato ascolto da parte della P.G. di conversazioni intercettate nei locali della Procura, mediante istradamento dei flussi sonori nei propri locali, non interferisce con la corretta esecuzione delle operazioni captative, ed anzi ne assicura l'efficacia, attesa l'evidente opportunita' del collegamento diretto ed immediato tra la P.G. che esegue l'indagine e gli sviluppi delle intercettazioni in atto)”. Come già accennato, secondo l’ordinanza di rimessione, la sentenza Galasso affermerebbe, in contrasto con la sentenza Littera n. 20140/05, che in sede remota potrebbe procedersi non solo all’ascolto, ma altresì alla registrazione e alla redazione del verbale di intercettazione. Nel caso sottoposto all’esame della Seconda Sezione il ricorrente sosteneva che la registrazione delle intercettazioni sarebbe stata effettuata negli uffici di polizia, evincendo in realtà tale conclusione dal fatto che ivi erano stati pacificamente redatti i verbali delle operazioni compiute, i quali erano stati trasmessi al pubblico ministero con allegati i supporti (nella fattispecie dei Cd-Rom) contenenti i risultati dell’attività di intercettazione. In proposito la sentenza Galasso, dopo aver ribadito la legittimità dell’ascolto remotizzato in costanza di esecuzione delle “operazioni captative” presso la Procura della Repubblica, ha effettivamente sostenuto che alla redazione del verbale con contestuale sommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni intercettate può provvedersi presso gli uffici dove si è svolto l’ascolto remoto. Principio questo che, pervero, non è stato contraddetto dalla sentenza Littera, che, come si è visto, si è limitata a rilevare come nel caso rimesso al suo giudizio la verbalizzazione era stata eseguita nei locali della Procura della Repubblica. Nemmeno implicitamente la pronunzia in esame (Galasso) lascia invece intendere che anche la registrazione possa avvenire al di fuori della Procura della Repubblica, limitandosi sul punto a rilevare (richiamando quanto affermato nel provvedimento impugnato) come nel caso di specie tale attività risultava essere stata svolta correttamente nei locali della medesima e che non poteva dedursi il contrario dall’allegazione dei Cd-Rom ai verbali redatti presso gli uffici della polizia giudiziaria, nè dal riferimento nominativo ad un determinato reparto dell’Arma dei Carabinieri stampigliato sui fogli apposti sui plichi contenenti il materiale relativo alle intercettazioni: tale riferimento era evidentemente derivato dal fatto che “…della esecuzione captativa erano stati delegati, appunto, i CC. che avevano poi, ad operazione effettuata, proceduto alla collazione ed alla sistemazione nei plichi sigillati dei supporti destinati alla Procura su cui le conversazioni erano state incise”. La sentenza ha dunque respinto la stessa ipotesi che tali supporti fossero stati confezionati al di fuori dell’ufficio giudiziario (e pertanto non ha affrontato il profilo sul quale si è dilungata di recente la sentenza Sinesi di cui appresso si dirà), ma nel fare ciò non ha affermato che, anche nel caso tale ipotesi fosse risultata provata, la circostanza non avrebbe avuto rilievo sul presupposto della legittimità di una registrazione “remotizzata”. Non pare dunque possa revocarsi in dubbio che entrambe le sentenze Littera e Galasso abbiano inteso affermare la necessità che la registrazione delle conversazioni, ai fini della utilizzabilità di telefonate nel caso di ascolto “remotizzato”, sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati. Con specifico riferimento al luogo in cui deve avvenire la registrazione delle intercettazioni, assume poi particolare rilievo la sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte n. 20058/08 del 16 gennaio 2008 (imp. Sinesi, RV. 239356), secondo cui la procedura di remotizzazione deve comunque prevedere che “tutte le operazioni di registrazione avvengano in procura, comprese quelle realizzate alla fine dell’intercettazione, che solitamente consistono nello scarico dei dati contenuti nell’apparecchio di registrazione in un supporto magnetico (CD o DVD)”. 6 - A questo punto appare ben delineato il quadro giurisprudenziale in ordine alla questione concernente la registrazione delle intercettazioni. Concordi risultano le sentenze Littera e Galasso sulla necessità che, ai fini della utilizzabilità di intercettazioni caratterizzate da ascolto “in remoto”, la registrazione sia avvenuta negli uffici della Procura; potrebbe parlarsi eventualmente di divergenza interpretativa, tra le due pronunce, limitatamente al luogo in cui deve essere effettuata la verbalizzazione, ove si volesse ritenere che la sentenza Littera, nel dare atto che (anche) la verbalizzazione era avvenuta nei locali della Procura, abbia inteso implicitamente attribuire rilevanza, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, alla redazione del verbale nei locali della Procura. La sentenza Sinesi, sostiene che, nel caso di “remotizzazione”, la utilizzabilità delle intercettazioni presuppone che anche lo scarico dei dati contenuti nell’apparecchio di registrazione, in un supporto magnetico – operazione questa quindi successiva alla (avvenuta) registrazione dei dati - sia avvenuto all’interno dei locali della Procura. Ciò premesso, ritiene il Collegio che ai fini della soluzione della questione sollevata con il ricorso del Carli debba essere necessariamente precisato il concetto tecnico di registrazione, posto che – avvenendo la captazione delle telefonate (che costituisce la prima operazione dell’attività di intercettazione) ancora oggi presso l’operatore telefonico e non negli ambienti della Procura - l’art. 268 c.p.p. attribuisce specifica ed assoluta rilevanza proprio alla registrazione laddove stabilisce che: a) “le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale” (intendendo chiaramente riferirsi, data la collocazione dei termini, alle “operazioni” di “registrazione”; in sostanza detta formulazione deve essere interpretata nel seguente senso: le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni, relative alla registrazione, è redatto verbale); b) “le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica” (con riferimento, per quanto appena detto, alle operazioni di registrazione).7 - Dunque, nella disciplina attualmente in vigore il momento decisivo è quello della registrazione, ed è a tale segmento – della più complessa attività di intercettazione – che il legislatore ha inteso riferirsi laddove ha stabilito che le operazioni possono compiersi esclusivamente “per mezzo” degli impianti installati nella procura della Repubblica. 7.1 - Al fine di meglio ponderare l’esatta portata dei primi tre commi dell’art. 268 cod. proc. pen., che costituiscono, con l’art. 271 dello stesso codice, il nucleo normativo di riferimento per la soluzione della questione in argomento, appare altresì opportuno ripercorrere in estrema sintesi l’iter storico che ha portato alla loro elaborazione e che in qualche modo ne illumina la “ratio”. In proposito è necessario ricordare come la disciplina originaria del codice del 1930 (contenuta negli artt. 226 ultimo comma e 339) prevedeva che le intercettazioni venissero effettuate «presso impianti telefonici di pubblico servizio». In sintonia con il dato normativo allora vigente fino agli inizi degli anni ’70 le operazioni di captazione, registrazione ed ascolto delle conversazioni intercettate venivano perciò svolte in unità di tempo e di luogo attraverso registratori collocati presso l’operatore telefonico e presidiati da personale di polizia giudiziaria. Questa metodologia si prestava ad evidenti abusi, consentendo agevolmente la realizzazione di ascolti illeciti, sottratti al controllo dell’autorità giudiziaria. In tale contesto intervenne l’autorevole monito della Corte Costituzionale (Corte Cost. 6 aprile 1973, n. 34), la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 226 ultimo comma, dettò però le condizioni di compatibilità delle intercettazioni con i princìpi della carta fondamentale in materia di riservatezza delle comunicazioni, evidenziando come le stesse dovessero essere subordinate al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine “tecnico”, finalizzate alla possibilità che l’autorità giudiziaria esercitasse il controllo necessario ad assicurare che si procedesse soltanto alle intercettazioni autorizzate. A breve distanza di tempo è poi sopravvenuto l’intervento del legislatore, che ha significativamente riformato la disciplina delle intercettazioni. La legge 8 aprile 1974, n. 98 ha così introdotto nel codice abrogato, all’art. 226 quater, l’obbligo di concentrare le operazioni di intercettazione esclusivamente presso gli impianti installati nelle Procure, proprio al fine di evitare il rischio dei segnalati abusi, instaurando un diretto controllo del pubblico ministero sull’esecuzione delle medesime (il secondo comma dell’art. 226 quater, come sostituito dal d. l. n. 59 del 1978 convertito nella l. n. 191 del 1978 consentiva peraltro il ricorso agli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria “per ragioni d’urgenza”). La modifica legislativa ha avuto una immediata ricaduta sulla tecnica di intercettazione. Ed invero, dovendo collocare gli impianti di registrazione non più presso la centrale dell’operatore telefonico, bensì presso gli uffici della Procura della Repubblica, si è reso necessario utilizzare un dispositivo (il c.d. “traslatore”) in grado di deviare la comunicazione anche ad un punto d’ascolto e di registrazione ivi istituito, posto che necessariamente la captazione in senso proprio delle conversazioni non poteva (e come si è già precedentemente detto, allo stato non può) che avvenire presso lo stesso operatore. Il codice del 1988 ha recepito questo assetto in un contesto tecnologico sostanzialmente immutato, se non per la raggiunta maggiore sofisticazione dei traslatori. Ma nella sua essenza la tecnica di intercettazione era, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge processuale, la stessa assunta a paradigma della normativa previgente. In tal senso, dunque, l’art. 268 ha ribadito i contenuti del precedente art. 226 quater, se si eccettua la previsione nel secondo comma dell’obbligo di trascrizione sommaria nel verbale del contenuto delle intercettazioni, nonchè per lo “spostamento” nell’art. 89 disp. att. della descrizione degli ulteriori contenuti dello stesso verbale, che l’art. 226 quater citato invece illustrava direttamente, anche ricorrendo all’espressione di sintesi «descrizione delle modalità di registrazione». Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, la rapida evoluzione delle tecnologie, riguardanti la telefonia (si pensi ad esempio all’affermazione della telefonia mobile) e la registrazione, ha però affidato all’interprete il delicato compito di coniugare le nuove tecniche operative con un dato normativo elaborato prima del loro avvento. Va ribadito (richiamando quanto innanzi già detto) come l’art. 268 del vigente codice di rito sostanzialmente operi una segmentazione dell’attività di intercettazione in frammenti che assumono anche autonoma e diversa rilevanza sul piano giuridico: captazione, registrazione, ascolto, verbalizzazione. E’ necessario altresì sottolineare come il primo segmento, la captazione delle conversazioni (e cioè l’intercettazione in senso stretto), non può che essere effettuata presso l’operatore telefonico che “trasporta” la comunicazione, quale che sia la tecnica utilizzata. Anche se sono in corso di sperimentazione sistemi che consentono il comando di captazione in remoto, rendendo dunque le intercettazioni indipendenti dall’azione dell’operatore telefonico, allo stato tale soluzione non è ancora effettivamente disponibile e dunque non v’è dubbio che la materiale captazione delle comunicazioni avviene formalmente al di fuori degli uffici della Procura, dove il segnale sonoro viene semplicemente deviato per la registrazione e l’ascolto. Circostanza che consente anche alla dottrina di ritenere che le operazioni e gli impianti menzionati nel terzo comma dell’art. 268 cod. proc. pen. riguardino la sola attività di registrazione e non, per l’appunto, quella di captazione. Con specifico riguardo all’attività di ascolto va invece precisato come all’epoca del varo del nuovo codice di procedura penale la stessa non poteva di fatto essere separata da quella di registrazione. Infatti, entrambe le operazioni venivano effettuate attraverso il medesimo apparato, un registratore monolinea a nastri magnetici, sui quali venivano impressi i flussi vocali captati (ed infatti l’art. 89 disp. att. tuttora fa riferimento, al secondo comma, ai «nastri contenenti le registrazioni», riferimento divenuto oramai del tutto anacronistico). La rivoluzione che ha trasformato la telefonia nel recente passato ha segnato, in estrema sintesi, il progressivo passaggio dalla trasmissione di segnali in maniera analogica a quella di dati in forma digitale, trasformando il servizio telefonico (a partire da quello di telefonia mobile) in un sistema informatico o telematico. E’ dunque mutato lo stesso oggetto fisico della comunicazione telefonica e, quindi, della sua intercettazione. Di conseguenza è stato fatto progressivamente ricorso alla utilizzazione di sistemi di registrazione digitale computerizzata che hanno sostituito gli apparti “meccanici”. In definitiva si è assistito ad una profonda trasformazione della realtà presupposta dal legislatore del 1988. Da qualche anno, infatti, per la registrazione vengono utilizzati apparati multilinea (collegati cioè ad un flusso di linee telefoniche) che registrano dati trasmessi in forma digitale e successivamente decodificati in file vocali immagazzinati in memorie informatiche centralizzate. I dati così memorizzati vengono poi di regola trasferiti su supporti informatici (essenzialmente Cd-Rom o DVD) per renderli fruibili all’interno dei singoli procedimenti. In pratica dunque i supporti costituiscono il corredo documentale in precedenza rappresentato dai nastri magnetici. Insomma il trasferimento (o “scaricamento”) dei dati sui supporti costituisce uno dei segmenti dell’intercettazione, autonomo rispetto alla “registrazione” e tecnicamente diverso da questa. Le operazioni di “registrazione”, che in forza del terzo comma, parte prima, dell’art. 268 c.p.p., debbono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, consistono dunque, come è agevole desumere da quanto fin qui detto, nella immissione dei dati (captati presso la centrale dell’operatore telefonico e trasmessi agli impianti in Procura) nella memoria informatica centralizzata (cd. server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati. I menzionati apparati permettono altresì di “remotizzare” agevolmente (attraverso il sistema c.d. client–server) l’ascolto - nonché, volendo, anche una registrazione (ovviamente derivata da quella effettuata in Procura, e da non potersi a questa sostituire) deviando il flusso in entrata anche verso molteplici punti di ricezione, collocabili in qualsiasi luogo (e dunque anche all’esterno degli uffici di Procura) e collegati con il sistema centrale verso cui l’operatore telefonico ha trasmesso il flusso di dati captati. Spinta più oltre, la tecnica in questione può poi trasformare l’impianto presente in Procura in una sorta di mero “ripetitore”, utilizzato esclusivamente per l’instradamento del flusso di dati dall’operatore telefonico a quello di polizia, senza l’inserimento e la “registrazione” di quei dati nel server (memoria informatica centralizzata) esistente nei locali della Procura; infatti, è sufficiente che presso la Procura venga occupata la linea telefonica verso cui avviene la trasmissione dei dati captati dall’operatore telefonico, immediatamente resi disponibili in remoto: un’intercettazione così effettuata sarebbe certamente illegittima, con sanzione di inutilizzabilità. 7.2 - Quanto detto consente di trarre le conclusioni per addivenire alla nozione di registrazione, ai fini che in questa sede rilevano con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 268 c.p.p.. La “registrazione” dei dati captati nella centrale dell’operatore telefonico, e da lì trasmessi all’impianto esistente nei locali della Procura della Repubblica, si realizza con l’immissione di quei dati nel server di detto impianto. Ed è a tale specifico segmento della complessiva attività di intercettazione che l’art. 268 c.p.p. si riferisce laddove dispone che le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Per qualsiasi altra operazione, in quanto estranea alla nozione di registrazione così definita, non assume alcun rilievo, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, il luogo dove la stessa è avvenuta: discorso che vale, dunque, anche per quell’operazione che consiste nello scaricamento dei dati su supporti informatici quali CD-ROM o DVD (operazione sulla quale ha posto specificamente l’accento la sentenza Sinesi della Sesta Sezione sopra ricordata), e che, pertanto, ben può essere compiuta eventualmente presso uffici di P.G. nel caso di ascolto remotizzato, previa utilizzazione della registrazione derivata da quella (che deve essere necessariamente) eseguita in Procura. D’altra parte il legislatore ha previsto specifici mezzi di tutela, per le ipotesi in cui possano sorgere dubbi circa la regolarità della “registrazione” o sospetti di manipolazione: ed invero, in forza del sesto comma dell’art. 268 c.p.p., “ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche”.8 - Con specifico riferimento alla verbalizzazione delle operazioni (anch’essa oggetto di doglianza da parte del ricorrente nella concreta fattispecie), per quel che riguarda il convincimento espresso dalle due sentenze evocate nell’ordinanza di rimessione, vi è da dire che la sentenza Littera non ha precisato se, oltre alla registrazione, anche la verbalizzazione debba obbligatoriamente avvenire negli uffici della Procura, ancorchè la stessa abbia posto l’accento sul fatto che nel caso portato all’attenzione della Corte nei suddetti locali si svolgeva anche tale attività; la sentenza Galasso ha sostenuto che alla redazione del verbale con contestuale sommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni intercettate può procedersi presso gli uffici dove si è svolto l’ascolto remoto. Ciò posto, mette conto sottolineare che sulla specifica questione del luogo in cui deve provvedersi alla verbalizzazione delle operazioni non può parlarsi di un effettivo contrasto in atto nella giurisprudenza di legittimità, registrandosi un indirizzo decisamente maggioritario (consolidatosi nel tempo) favorevole alla irrilevanza del luogo di verbalizzazione ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, opzione interpretativa che queste Sezioni Unite ritengono di dover privilegiare condividendo pienamente le argomentazioni che la sorreggono, quali risultano da un breve “excursus” delle più significative sentenze che detto indirizzo esprimono. Dall’esame di Sez. IV 28 febbraio 2005, n. 20130, Littera, rv 231368, emessa lo stesso giorno della pronunzia Littera precedentemente menzionata, ma con riguardo all’impugnazione di un diverso provvedimento ancorchè emesso nell’ambito del medesimo procedimento penale (sarà indicata come Littera bis), emerge che nella fattispecie la verbalizzazione di alcune intercettazioni era avvenuta anch’essa “in remoto” all’interno degli uffici di polizia. Il ricorrente (come nel caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite) aveva in proposito invocato l’inutilizzabilità degli esiti dell’intercettazione, lamentando che le “operazioni” menzionate nell’art. 268 cod. proc. pen. riguarderebbero per l’appunto anche l’attività di redazione del verbale; la Corte ha respinto il ricorso, evidenziando, per un verso, come l’irregolare redazione del verbale (regolamentata dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., norma che, come osservano i giudici della quarta sezione, non fa peraltro menzione del luogo in cui dovrebbe essere effettuata la verbalizzazione) non sia assistita dalla sanzione di inutilizzabilità, prevista solo per i casi tassativamente previsti dall’art. 271 cod. proc. pen., e, per altro verso, che le “operazioni” di intercettazione, per cui l’art. 268 cod. proc. pen. impone l’esecuzione sotto il diretto controllo dell’autorità giudiziaria, non possono essere confuse con l’attività successiva di verbalizzazione. Tale ultimo assunto sarebbe tra l’altro dimostrato, secondo la sentenza Littera bis, dal fatto che nel verbale deve essere trascritto ai sensi del secondo comma dell’art. 268 cod. proc. pen., anche il contenuto delle comunicazioni intercettate, ma tale operazione ancora una volta non risulta inclusa nell’area dell’inutilizzabilità dei risultati dell’attività di captazione, atteso che l’art. 271 cod. proc. pen. fa in proposito esclusivo rinvio solamente al primo e terzo comma del citato art. 268. La giurisprudenza coeva o successiva ha sostanzialmente ribadito questo orientamento, evidenziando come una volta stabilito che le operazioni di intercettazione debbano svolgersi all’interno degli uffici giudiziari, è irrilevante il luogo di esecuzione dei successivi adempimenti, compresa la verbalizzazione, atteso che a tali attività non è riferito il termine “operazioni” utilizzato nell’art. 268 cod. proc. pen.: in questo senso Sez. VI 14 gennaio 2005, n. 7245, Saardi, rv 231450; Sez. IV 12 luglio 2007, n. 30002, Valeri, rv 237051, cit.. Va peraltro evidenziato che nelle pronunzie menzionate la Corte ha enunciato il principio riferendosi all’attività di trascrizione sommaria nel verbale del contenuto delle intercettazioni, giacchè in definitiva questo era l’oggetto delle lamentele esposte nei ricorsi decisi. Più esplicitamente, di recente, quelle Sez. IV 27 settembre 2007, n. 41253, Rizza, rv 237987 cit. e Sez. III 20 novembre 2007, n. 4111, Musso, rv 238534 -238535 cit., hanno invece chiarito come lo stesso principio riguardi l’attività di verbalizzazione nella sua globalità, ben potendosi redigere negli uffici della polizia giudiziaria (in ciò agevolata proprio dalla “remotizzazione” dell’ascolto) in tutte le sue componenti il verbale di una intercettazione eseguita presso i locali della Procura della Repubblica. Per completezza va comunque ricordato che già prima della sentenza Littera bis si era consolidato un orientamento secondo cui la violazione delle disposizioni sulla redazione del verbale poste dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen. non comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione, ostandovi, per l’appunto, il principio di tassatività che governa la sanzione processuale, e, dunque, l’assenza di riferimenti in tal senso nell’art. 271 cod. proc. pen.: in questi termini si sono ad esempio pronunziate Sez. VI 26 ottobre 1993, n. 11421, Carapucchi, rv 198560; Sez. I 6 dicembre 2000, n. 11241, Ammutinato, rv 218451; Sez. IV 14 gennaio 2004, n. 17574, Vatinno, rv 228173; Sez. IV 17 settembre 2004, n. 49306, Cao ed altri, rv 229922. 9 - Deve conclusivamente affermarsi, relativamente alla questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite - circa le condizioni per la utilizzabilità delle intercettazioni, con specifico e particolare riferimento al luogo in cui devono svolgersi le attività di registrazione e redazione del verbale, il seguente principio di diritto: “condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che la <> - che consiste nell’immissione nella memoria informatica centralizzata (server), dei dati captati nella centrale dell’operatore telefonico - sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di <>, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria”. 10 - Muovendo dal principio di diritto così enunciato, il ricorso del Carli risulta infondato e deve essere pertanto rigettato, sulla scorta delle considerazioni che seguono. Quanto al luogo in cui è avvenuta la registrazione delle intercettazioni, si osserva innanzi tutto che non vi è alcun concreto elemento fattuale da cui poter inferire che i dati captati presso la centrale dell’operatore telefonico non furono poi “registrati” per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara (cioè immessi nel server della Procura), dovendo ritenersi in proposito richiamate le indicazioni e puntualizzazioni sulle quali ci si è in precedenza soffermati circa la nozione di “registrazione”. Anzi, giova sottolineare che il Tribunale del riesame, nella gravata ordinanza, ha dato atto che le postazioni della Procura, verso cui veniva deviato il flusso delle conversazioni captate dall’operatore telefonico, risultavano indicate a volte con il relativo numero identificativo ed altre volte con il numero telefonico preceduto dal prefisso di Ferrara (0532), diverso da quello di Comacchio (0533). Dalla stessa ordinanza si desume altresì che il difensore del Carli non aveva mostrato di dubitare che i dati fossero stati registrati nel server della Procura, ma aveva sostenuto la illegittimità della trasposizione dei dati stessi sui supporti informatici, come è agevole rilevare da quanto si legge a pag. 2 dell’ordinanza stessa: “l’eventuale trasposizione in CD-ROM delle registrazioni effettuate sui supporti informatici (server) della Procura, come accennato dal difensore in udienza camerale non costituisce violazione del disposto di cui all’art. 268 co 1° e 3° cpp, trattandosi di mera riproduzione di dati già acquisiti nei locali della Procura nel pieno rispetto delle garanzie di legge”. A ciò aggiungasi che il difensore del Carli ben avrebbe potuto avvalersi delle facoltà riconosciute dall’art. 268, comma sesto, c.p.p. (vedi sopra, sub 7.2), anche al fine di verificare che l’impianto presente in Procura non fosse stato utilizzato quale mero “ripetitore”, all’esclusivo fine dell’instradamento del flusso di dati dall’operatore telefonico a quello di polizia, senza l’inserimento e la “registrazione” degli stessi nel server esistente nei locali della Procura: operazione, questa, illegittima, che, se effettivamente avvenuta, avrebbe all’evidenza comportato – per quanto detto circa la nozione di “registrazione” – la inutilizzabilità delle intercettazioni. Per quel che riguarda poi lo “scaricamento” dei file su CD-ROM (operazione di mera duplicazione dei dati, come detto, e, dunque, a nulla rilevando che i Carabinieri di Comacchio nei fogli di accompagnamento dei plichi contenenti i supporti informatici abbiano usato il termine registrazione), basta osservare che: a) “in primis”, non vi è prova che detta operazione sia avvenuta negli uffici dei Carabinieri e non nei locali della Procura: quella prospettata dal ricorrente – il quale ha ritenuto di poter trarre elemento di conforto alla sua tesi dall’intestazione dei fogli di accompagnamento dei plichi – è una mera congettura, come tale priva di qualsiasi significato probatorio; b) quand’anche l’operazione “de qua” (trasferimento dei dati su CD-ROM) fosse avvenuta nei locali dei Carabinieri - potendo costoro usufruire della trasmissione dei dati anche verso il loro impianto da quello della Procura, posto che l’ascolto era “remotizzato” - la circostanza non inciderebbe sulla utilizzabilità delle intercettazioni in forza del principio di diritto sopra enunciato. Quanto, infine, al luogo della verbalizzazione delle operazioni, assolutamente irrilevante, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, deve ritenersi la redazione del verbale al di fuori dei locali della Procura: e ciò sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte sul punto, e valendo anche in proposito il medesimo principio di diritto innanzi affermato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica.

Testo Completo:
Ordinanza n. 18630 dell'8 luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Prestipino, Relatore F. Tirelli)
Bookmark and Share

GIURISDIZIONE – CORTE DEI CONTI – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA - LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE - FATTISPECIE

E' devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia promossa dal Procuratore regionale per ottenere la condanna, a titolo di responsabilità amministrativa, dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Unione italiana incremento razze equine (UNIRE), colpevoli di avere votato a favore di varie delibere con le quali venivano conferiti - a consulenti estranei all'ente e non in possesso della relativa professionalità - compiti di rappresentanza dell'ente stesso, pur in presenza di soggetti interni che erano certamente in grado di svolgere quei medesimi compiti. Non sussiste, infatti, alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile poiché a questi spetta anche di verificare, per i profili di legittimità, la non adeguatezza dei mezzi prescelti e l'estraneità delle scelte amministrative ai fini istituzionali.

Testo Completo:
Sentenza n. 18758 del 9 luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Finocchiaro)
Bookmark and Share

GIURISDIZIONE – CORTE DEI CONTI – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA - LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE - FATTISPECIE

E' devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia promossa dal Procuratore regionale nei confronti di alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'Unione italiana incremento razze equine (UNIRE), responsabilili di aver organizzato una serata di gala per finalità esorbitanti dagli scopi dell'ente medesimo, con conseguente danno patrimoniale. Non sussiste, infatti, alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile poiché a questi spetta anche - alla luce dei criteri di efficacia ed economicità di cui agli artt. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 - di verificare, per i profili di legittimità, la compatibilità delle scelte amministrative con i fini ai quali si conforma l'agire dell'ente pubblico.

Testo Completo:
Sentenza n. 18757 del 9 luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Finocchiaro)
Bookmark and Share

lunedì 22 settembre 2008

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - GARANZIE COSTITUZIONALI - PRELIEVI BIOLOGICI COATTIVI

Ai fini delle garanzie costituzionali di cui all’art. 2 della legge n. 69/2005, la Corte ha ritenuto non in contrasto con i diritti fondamentali del nostro ordinamento un mandato di arresto europeo che si fondi sulla prova del DNA esperita su reperti biologici prelevati all’imputato coattivamente, qualora la disciplina processuale dello Stato di emissione (nella specie, l’Austria) sulla acquisizione e utilizzazione della prova non sia in contrasto con il principio fondamentale del divieto di influire sulla libertà di autodeterminazione e non pregiudichi la libertà morale.

Testo Completo:
Sentenza n. 34294 del 21 agosto - depositata il 27 agosto 2008(Sezione Feriale, Presidente A. Esposito, Relatore D. Carcano)
Bookmark and Share

MISURE CAUTELARI - ADOZIONE DI SEQUESTRO PREVENTIVO - UTILIZZAZIONE DI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI EFFETTUATI A TERMINI EX ART. 407 C.P.P. SCADUTI

La Corte ha stabilito che, ai fini dell’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo (nel caso di specie, funzionale alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992), devono ritenersi utilizzabili gli accertamenti patrimoniali, pure effettuati dopo la scadenza dei termini ex art. 407 c.p.p. e finalizzati – non all’acquisizione della prova, ma – al sequestro preventivo di beni.

Testo Completo:
Sentenza n. 35376 del 29 maggio - depositata il 15 settembre 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore N. Milo)

Bookmark and Share

venerdì 19 settembre 2008

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - DIVIETO DI CONSEGNA DEL CITTADINO PER FINI DI ESECUZIONE PENALE

La Corte, nel confermare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la limitazione del motivo di rifiuto della consegna per fini di esecuzione penale di cui all’art. 18, lett. r), della l. n. 69/2005 al solo cittadino italiano non si pone in contrasto con i principi della Decisione quadro 2002/584/GAI, ha osservato che gli Stati membri non sono obbligati ad estendere agli stranieri residenti o dimoranti le medesima garanzie riconosciute ai propri cittadini, atteso che l’art. 4, punto 6, della Decisione quadro enuncia ipotesi di rifiuto facoltative la cui trasposizione in una specifica disposizione interna è affidata all’autodeterminazione decisoria dei singoli legislatori nazionali. Si tratta, dunque, di una scelta di politica criminale rispondente ad esigenze del proprio ordinamento ed a canoni di valutazione discrezionale immuni da possibili censure di irragionevolezza, sulla quale nessuna incidenza puo’ esercitare la recente sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, C- 66/08, Kozlowsky, che si è limitata ad offrire l’interpretazione uniforme della nozione di residenza richiamata nel su citato art. 4, punto 6, senza esprimersi in via generale sulla correttezza o meno delle normative nazionali attuative della Decisione quadro in tema di rifiuto della consegna. (Al riguardo v., in precedenza, Sez. VI, 25 giugno 2008 – 26 giugno 2008, n. 25879, Vizitiu, Rv. 239946).

Testo Completo:
Sentenza n. 35286 del 2 settembre - depositata il 15 settembre 2008(Sezione Feriale, Presidente A. Morgigni, Relatore G. Paoloni)
Bookmark and Share