Risolvendo un contrasto in riferimento ai criteri di calcolo dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. - in una fattispecie concernente un contratto di appalto di opere tra un Comune e un’impresa, annullato dal giudice amministrativo - le S.U., all’esito dell’analisi della giurisprudenza pregressa e facendo propria l’interpretazione restrittiva, hanno ritenuto, in generale, che dal calcolo dell’indennità, richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, deve essere escluso quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace e, in particolare, nei confronti della P.A. per il periodo precedente alla l. n. 144 del 1989, che la revisione prezzi non può costituire neppure un parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell’indennizzo.
Testo Completo:
Sentenza n. 23385 dell'11 settembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago)
Testo Completo:
Sentenza n. 23385 dell'11 settembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago)