La Corte, nel confermare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la limitazione del motivo di rifiuto della consegna per fini di esecuzione penale di cui all’art. 18, lett. r), della l. n. 69/2005 al solo cittadino italiano non si pone in contrasto con i principi della Decisione quadro 2002/584/GAI, ha osservato che gli Stati membri non sono obbligati ad estendere agli stranieri residenti o dimoranti le medesima garanzie riconosciute ai propri cittadini, atteso che l’art. 4, punto 6, della Decisione quadro enuncia ipotesi di rifiuto facoltative la cui trasposizione in una specifica disposizione interna è affidata all’autodeterminazione decisoria dei singoli legislatori nazionali. Si tratta, dunque, di una scelta di politica criminale rispondente ad esigenze del proprio ordinamento ed a canoni di valutazione discrezionale immuni da possibili censure di irragionevolezza, sulla quale nessuna incidenza puo’ esercitare la recente sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, C- 66/08, Kozlowsky, che si è limitata ad offrire l’interpretazione uniforme della nozione di residenza richiamata nel su citato art. 4, punto 6, senza esprimersi in via generale sulla correttezza o meno delle normative nazionali attuative della Decisione quadro in tema di rifiuto della consegna. (Al riguardo v., in precedenza, Sez. VI, 25 giugno 2008 – 26 giugno 2008, n. 25879, Vizitiu, Rv. 239946).
Testo Completo:
Sentenza n. 35286 del 2 settembre - depositata il 15 settembre 2008(Sezione Feriale, Presidente A. Morgigni, Relatore G. Paoloni)
Testo Completo:
Sentenza n. 35286 del 2 settembre - depositata il 15 settembre 2008(Sezione Feriale, Presidente A. Morgigni, Relatore G. Paoloni)