Ai fini delle garanzie costituzionali di cui all’art. 2 della legge n. 69/2005, la Corte ha ritenuto non in contrasto con i diritti fondamentali del nostro ordinamento un mandato di arresto europeo che si fondi sulla prova del DNA esperita su reperti biologici prelevati all’imputato coattivamente, qualora la disciplina processuale dello Stato di emissione (nella specie, l’Austria) sulla acquisizione e utilizzazione della prova non sia in contrasto con il principio fondamentale del divieto di influire sulla libertà di autodeterminazione e non pregiudichi la libertà morale.
Testo Completo:
Sentenza n. 34294 del 21 agosto - depositata il 27 agosto 2008(Sezione Feriale, Presidente A. Esposito, Relatore D. Carcano)
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Sentenza n. 34294 del 21 agosto - depositata il 27 agosto 2008(Sezione Feriale, Presidente A. Esposito, Relatore D. Carcano)