Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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lunedì 9 novembre 2009

CONTRATTI – CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO – RAPPORTO TRA VIAGGIATORE E ORGANIZZATORE DI VIAGGI E TRA VIAGGIATORE E INTERMEDIARIO

CONTRATTI – CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO – RAPPORTO TRA VIAGGIATORE E ORGANIZZATORE DI VIAGGI E TRA VIAGGIATORE E INTERMEDIARIO
In tema di contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore, tra quest’ultimo e l’intermediario sorge un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora l’agente, in forza di questo rapporto, ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore. A sua volta l’agente, fin dal momento dell’incasso del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di mandatario del “tour operator”, da cui riceve le provvigioni, é tenuto a versare a quest’ultimo le somme ricevute dal viaggiatore, e tanto ai sensi dell’art. 1713, primo comma, cod. civ..

Testo Completo:
Sentenza n. 21388 dell'8 ottobre 2009(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore P. D'Amico)

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SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA E IN QUELLA TESTAMENTARIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITI SOGGETTIVI - DETERMINAZIONE

SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA E IN QUELLA TESTAMENTARIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITI SOGGETTIVI - DETERMINAZIONE - ART. 468 COD. CIV.
L'ambito di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall'art. 468 cod. civ, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote "ex filio".

Testo Completo:
Sentenza n. 22840 del 28 ottobre 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore S. Petitti)

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venerdì 6 novembre 2009

PROCESSO CIVILE – ESTENSIONE DELLA LITE AD SOGGETTO CUI LA CAUSA RISULTI ESSERE COMUNE – LLTISCONSORZIO DI CARATTERE UNITARIO

PROCESSO CIVILE – ESTENSIONE DELLA LITE AD SOGGETTO CUI LA CAUSA RISULTI ESSERE COMUNE – LLTISCONSORZIO DI CARATTERE UNITARIO – CONSEGUENZE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - INSCINDIBILITÀ DELLA CAUSA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NECESSITÀ
Nel caso in cui un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 cod. civ., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore, i detti diritti, convenendo in giudizio, rispettivamente, non soltanto - come pure può - il debitore ceduto, il promittente, il terzo responsabile verso il suo debitore, ma anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina é di carattere unitario, avendo l’attore esteso la lite ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota come inscindibile ed é, pertanto, riconducibile all'art. 331 cod. proc. civ.; a tale giudizio non può, quindi, rimanere estraneo il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo, il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.

Testo Completo:
Sentenza n. 22278 del 21 ottobre 2009(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese Relatore R. Frasca)
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giovedì 5 novembre 2009

DIVISIONE - DELEGA DELLE OPERAZIONI DIVISIONALI AL NOTAIO - VENDITA ALL'INCANTO - RITARDATO AVVISO ALLE PARTI - NULLITA' DELLE OPERAZIONI

DIVISIONE - DELEGA DELLE OPERAZIONI DIVISIONALI AL NOTAIO - VENDITA ALL'INCANTO - RITARDATO AVVISO ALLE PARTI - NULLITA' DELLE OPERAZIONI
Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni divisionali (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.

Testo Completo:
Sentenza n. 22390 del 22 ottobre 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore V. Mazzacane)

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mercoledì 4 novembre 2009

PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – RAPPRESENTANZA DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO A SUO CARICO

PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – RAPPRESENTANZA DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO A SUO CARICO
La Corte ha precisato che, in caso di responsabilità da reato di cui sia indagato il rappresentante legale dell’ente, i diritti di difesa dell’ente medesimo possono essere esercitati, nel corso delle indagini preliminari così come nella fase processuale, dal difensore nominato d’ufficio anche in assenza di formale costituzione dell’ente, ma non dallo stesso rappresentante legale, incompatibile per legge a rappresentare la persona giuridica nel procedimento a suo carico ed al quale è in tal senso impedito di effettuare anche solo una valida nomina del difensore di fiducia della persona giuridica medesima. Il difensore d’ufficio non è peraltro legittimato a porre in essere gli atti difensivi c.d. personalissimi dell’ente, per il cui compimento quest’ultimo deve necessariamente costituirsi nelle forme previste dall’art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, previa nomina di un nuovo rappresentante legale in sostituzione di quello divenuto incompatibile ed al quale possono eventualmente essere attribuiti anche solo poteri limitati alla partecipazione al procedimento.

Testo Completo:
Sentenza n. 41398 del 19 giugno 2009 – depositata il 28 ottobre 2009 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)
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martedì 3 novembre 2009

LAVORO PUBBLICO - CONTRATTUALIZZATO - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO - ESCLUSIVAMENTE AD OPERA DEI CCNL E DELLE LEGGI SUL RAPPORTO DI LAVORO

LAVORO PUBBLICO - CONTRATTUALIZZATO - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO - ESCLUSIVAMENTE AD OPERA DEI CCNL E DELLE LEGGI SUL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO
I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato; il datore di lavoro pubblico non ha quindi il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto, alle sue esigenze organizzative, senza tuttavia modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne consegue che é nullo l'atto in deroga, anche "in melius", alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, escludendo l'ordinamento che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva.

Testo Completo:
Sentenza n. 21744 del 14 ottobre 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone)
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GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - OMESSA PRODUZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PUBBLICO - IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - OMESSA PRODUZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PUBBLICO - IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE
In tema di regolamento di giurisdizione, l'omessa produzione del contratto collettivo di lavoro pubblico, richiamato a sostegno della devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, non determina l’improcedibilità del ricorso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., non applicandosi tale disposizione del codice di rito ai contratti collettivi di diritto pubblico, attesa la specificità di questi ultimi derivante dal peculiare procedimento formativo, dal regime di pubblicità, dalla sottoposizione a controllo contabile e considerato, altresì, che non ne è necessaria la produzione ai fini dell’accertamento della fondatezza del ricorso. Inoltre, l’estensione della sanzione dell’ improcedibilità all’omessa produzione dei contratti di lavoro pubblico potrebbe presentare profili di dubbia legittimità perché finirebbe per concretizzare una mancata risposta ad una domanda giudiziaria pur in presenza di tutti gli elementi, di fatto e di diritto, che consentano una definitiva risoluzione della controversia nel rispetto dei principi ex art. 111 Cost.

Testo Completo:
Ordinanza n. 21558 del 12 ottobre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Vidiri)

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SANZIONI AMMINISTRATIVE - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE - ESERCENTE GIÀ MUNITO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA

SANZIONI AMMINISTRATIVE - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE - ESERCENTE GIÀ MUNITO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA - MODIFICHE STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI O DEI LOCALI - NUOVA AUTORIZZAZIONE SANITARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE
Con la sentenza indicata, la Suprema Corte ha ritenuto che l'esercente che sia già titolare di autorizzazione sanitaria, ex art. 2 della l. n. 283 del 1962, deve richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione solo se procede alla variazione dell'ubicazione del laboratorio o delle sostanze alimentari ivi prodotte e non invece quando ponga in essere una semplice modifica strutturale degli impianti o dei locali.

Testo Completo:
Sentenza n. 21273 del 5 ottobre 2009
(Sezioni Seconda Civile, Presidente G. Settimj Relatore C. De Chiara)



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SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASPORTO DEI RIFIUTI – FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO

SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASPORTO DEI RIFIUTI – FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO
La Cassazione ha stabilito che il d.m. 1° aprile 1998 n. 145 ha legittimamene integrato l’elenco dei dati che devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto e di cui all’art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, prescrivendo, tra l’altro, anche l'indicazione degli orari del trasporto, utile ai fini di una completa “tracciabilità” del trasporto dei rifiuti.

Testo Completo:
Sentenza n. 21260 del 5 ottobre 2009
(Sezioni Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore E. Bucciante)

APPALTO - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE - OBBLIGO DI CONSEGNA – CUSTODIA DELLA COSA – RELATIVO OBBLIGO - LIMITI TEMPORALI – RESPONSABILITÀ

APPALTO - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE - OBBLIGO DI CONSEGNA – CUSTODIA DELLA COSA – RELATIVO OBBLIGO - LIMITI TEMPORALI – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER OMESSA CONSEGNA DEL BENE RUBATO A SEGUITO DI FURTO IN CANTIERE – SUSSISTENZA
Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio – ed é, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l’appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l’avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l’obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore e non all’attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive.

Testo Completo:
Sentenza n. 20995 del 30 settembre 2009
(Sezioni Seconda Civile, Presidente O. Schettino Relatore L. Piccialli)