PROCESSO CIVILE – ESTENSIONE DELLA LITE AD SOGGETTO CUI LA CAUSA RISULTI ESSERE COMUNE – LLTISCONSORZIO DI CARATTERE UNITARIO – CONSEGUENZE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - INSCINDIBILITÀ DELLA CAUSA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NECESSITÀ
Nel caso in cui un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 cod. civ., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore, i detti diritti, convenendo in giudizio, rispettivamente, non soltanto - come pure può - il debitore ceduto, il promittente, il terzo responsabile verso il suo debitore, ma anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina é di carattere unitario, avendo l’attore esteso la lite ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota come inscindibile ed é, pertanto, riconducibile all'art. 331 cod. proc. civ.; a tale giudizio non può, quindi, rimanere estraneo il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo, il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.
Testo Completo:
Sentenza n. 22278 del 21 ottobre 2009(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese Relatore R. Frasca)
Nel caso in cui un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 cod. civ., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore, i detti diritti, convenendo in giudizio, rispettivamente, non soltanto - come pure può - il debitore ceduto, il promittente, il terzo responsabile verso il suo debitore, ma anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina é di carattere unitario, avendo l’attore esteso la lite ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota come inscindibile ed é, pertanto, riconducibile all'art. 331 cod. proc. civ.; a tale giudizio non può, quindi, rimanere estraneo il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo, il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.
Testo Completo:
Sentenza n. 22278 del 21 ottobre 2009(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese Relatore R. Frasca)