DIVISIONE - DELEGA DELLE OPERAZIONI DIVISIONALI AL NOTAIO - VENDITA ALL'INCANTO - RITARDATO AVVISO ALLE PARTI - NULLITA' DELLE OPERAZIONI
Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni divisionali (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.
Testo Completo:
Sentenza n. 22390 del 22 ottobre 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore V. Mazzacane)
Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni divisionali (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.
Testo Completo:
Sentenza n. 22390 del 22 ottobre 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore V. Mazzacane)
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