SANZIONI AMMINISTRATIVE - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE - ESERCENTE GIÀ MUNITO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA - MODIFICHE STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI O DEI LOCALI - NUOVA AUTORIZZAZIONE SANITARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE
Con la sentenza indicata, la Suprema Corte ha ritenuto che l'esercente che sia già titolare di autorizzazione sanitaria, ex art. 2 della l. n. 283 del 1962, deve richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione solo se procede alla variazione dell'ubicazione del laboratorio o delle sostanze alimentari ivi prodotte e non invece quando ponga in essere una semplice modifica strutturale degli impianti o dei locali.
Testo Completo:
Sentenza n. 21273 del 5 ottobre 2009
(Sezioni Seconda Civile, Presidente G. Settimj Relatore C. De Chiara)
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