In tema di rimborso di imposte, la Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della questione di massima di particolare importanza con riferimento alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, dovendosi valutare se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria non precluda alla medesima il potere contestare il credito esposto in dichiarazione ovvero se la specificità dell’IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi una diversa conclusione.
Ultime dalla Cassazione
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lunedì 27 luglio 2020
Ordinanza interlocutoria n. 15525 del 21/07/2020 Credito d'imposta - Mancato esercizio del potere impositivo nel termine di decadenza - Consolidamento del credito – Esclusione – Credito IVA – Specificità dell’imposta – Conseguenze.
domenica 26 luglio 2020
Ordinanza interlocutoria n. 15545 del 21/07/2020 - Atti dell’imposizione tributaria - Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto – Applicabilità – Notifica effettuata dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992.
La Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla notificazione degli atti di imposizione tributaria: - se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi; - se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione quando questa non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992.
Presidente: E. Manzon
Estensore: S. Saiya
sabato 25 luglio 2020
Mandato d'arresto europeo Sentenza n. 21579/2020 - deposito del 20/07/2020 Nullità o inefficacia della misura cautelare applicata al consegnando – Incidenza sulla legittimità della decisione di consegna – Esclusione.
In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta sezione ha affermato che la nullità o la perdita di efficacia del provvedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti del destinatario di una richiesta di consegna non incidono sulla legittimità della decisione favorevole alla consegna stessa, in quanto l'applicazione della misura cautelare non costituisce presupposto necessario del procedimento di cui alla legge n. 69 del 2005.
Presidente: G. Fidelbo
Relatore: E. Aprile
venerdì 24 luglio 2020
Sentenza n. 21368/2020 PATTEGGIAMENTO - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI O PATRIMONIALI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - RICORSO IN CASSAZIONE - LIMITI DI CUI ALL’ART. 448, COMMA 2-BIS, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI
Le Sezioni Unite hanno affermato che, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.
Presidente: D. Carcano
Relatore: A. Tardio
giovedì 23 luglio 2020
Sentenza n. 21369/2020 PATTEGGIAMENTO - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ – LIMITI PREVISTI DALL’ART. 448, COMMA 2-BIS COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena avente ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Presidente: D. Carcano
Relatore: A. Tardio
mercoledì 22 luglio 2020
Cass., sez. trib., 23 giugno, n.12311
Cass., sez. trib., 23 giugno, n.12311 | |
La cartella esattoriale contenente l'iscrizione a ruolo relativa ad atti impositivi prodromici divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato può essere impugnata solo per vizi propri e non per quelli relativi alla pretesa impositiva presupposta, Cass., sez. trib., 23 giugno, n.12311 |
Sentenza n. 21367/2020 - PRESCRIZIONE – DISCIPLINA EMERGENZIALE INTRODOTTA PER FAR FRONTE ALLA PANDEMIA DA COVID-19 – SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLA PRESCRIZIONE – ART. 83, D.L. 18 MARZO 2020 – VIOLAZIONE ART. 25 COST. – MANIFESTA INFONDATEZZA – RAGIONI – CRITERIO DI COMPUTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE.
La Terza sezione, pronunciandosi in ordine al regime della sospensione della prescrizione introdotto dall’art. 83 del d.l. 18 marzo 2020 (conv. con mod. con la legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod. con d.l. 30 aprile 2020, art. 3, comma l, lett. h), conv. con la legge 25 giugno 2020, n. 70) ha affermato che:
- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, disposta dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile;
- la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell’udienza (ricadente nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020) di cui è stato disposto il rinvio e fino all’11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data dell’udienza fino al 30 giugno 2020.
Presidente: E. Rosi
Relatore: E. Gai
mercoledì 15 luglio 2020
Cass., sez. trib., 2 luglio 2020, n.13536
Cass. 6 luglio 2020, n.13840
giovedì 9 luglio 2020
Sentenza n. 19762/2020 - Verifica – Natura dinamica del controllo – Significato – Indicazione - Reato transnazionale commesso dallo straniero integralmente all’estero – Applicazione dell’art. 7, comma primo, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo in tema di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale – Esclusione – Ragioni.
Presidente: V. Siani
Relatore: R. Magi
mercoledì 8 luglio 2020
Ordinanza interlocutoria n. 13484 del 02/07/2020 - Banche di credito cooperativo – Conferimento dell’azienda bancaria da parte della Banca di credito cooperativo nella società per azioni di nuova costituzione - Prelievo del 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 – Natura di imposta sul patrimonio netto dell’impresa – Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3 ter del d.l. n. 18 del 2016, quale modificato dalla legge di conversione n. 49 del 2016 – Non manifesta infondatezza e rilevanza.
La Quinta Sezione Civile di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3-bis e 3-ter del d.l. n. 18 del 2016, quale modificato dalla legge di conversione n. 49 del 2016, per contrasto con gli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Cost. nella parte in cui prevedono che “all’atto del conferimento la banca di credito cooperativo versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievo”, e dell’art. 2-quater primo periodo, limitatamente alle parole “al netto del versamento di cui al comma 3-ter”, e del terzo periodo del medesimo comma, limitatamente alle parole “e 3-ter”, e ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Presidente: F. Sorrentino
Relatore: L. Napolitano
martedì 7 luglio 2020
Sentenza n. 12654 del 25/06/2020 AZIONE EX ART. 2932 C.C. - MENZIONI CATASTALI EX ART. 29, COMMA 1-BIS, DELLA L. N. 52 DEL 1985 - NATURA - CONDIZIONI DELL'AZIONE - CONSEGUENZE PROCESSUALI E SOSTANZIALI.
In tema di contratto preliminare, la presenza delle menzioni catastali, ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, rappresentando, al pari di quanto previsto per le menzioni edilizie ed urbanistiche, una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., deve sussistere al momento della decisione - la relativa produzione potendo intervenire anche in corso di causa, non incorrendo nelle ordinarie preclusioni - ed è richiesta anche per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 29 cit.. Il mancato riscontro, da parte del giudice investito della domanda di adempimento del contratto in forma specifica, dell'esistenza di tali menzioni costituisce, pertanto, un "error in iudicando", i cui effetti si esauriscono, tuttavia, all'interno del processo e non integrano un vizio di contenuto-forma della sentenza, tale da determinarne la nullità ovvero la inidoneità ad essere trascritta.
Presidente: P. D'Ascola
Relatore: A. Cosentino
lunedì 6 luglio 2020
Ordinanza interlocutoria n. 13142 del 30/06/2020 - ART. 18 DELLA L.R. PUGLIA N. 11 DEL 2003, COME MOD. ED INT. DALL'ART. 12 DELLA L.R. PUGLIA N. 5 DEL 2008 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA.
La Seconda Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della l.r. Puglia n. 11 del 2003, come modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. Puglia n. 5 del 2008, nella parte in cui tale norma, disciplinando gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, viola il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di tutela della concorrenza.
Presidente: F. Manna
Relatore: A. Casadonte
sabato 4 luglio 2020
Sentenza n. 18352/2020 - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - RISCHIO DI TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI - RIFIUTO DELLO STATO DI ESECUZIONE – POSSIBILITÀ -LIMITI.
In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta sezione ha affermato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu, C – 128/19 e Corte di giustizia, 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18), qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE.
Presidente: P. Di Stefano
Relatore: G. De Amicis
venerdì 3 luglio 2020
Sentenza n. 19214/2020 - Custodia cautelare - Incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari dichiarata dal tribunale del riesame – Ordinanza che dispone l’annullamento della misura per insussistenza dei presupposti di emissione – Interesse a impugnare del pubblico ministero – Sussistenza – Condizioni.
Le Sezioni Unite, hanno affermato che sussiste l’interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, rilevata l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza delle condizioni di applicabilità, l’ordinanza con cui quello stesso giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, se l’impugnazione è funzionale a garantire il tempestivo intervento del giudice competente.
Presidente: D. Carcano
Relatore: L. Pistorelli.
giovedì 2 luglio 2020
Sentenza n. 12041 del 19/06/2020 - Responsabilità del datore di lavoro conseguente ad infortunio o malattia professionale - Fatto costituente reato ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Accertamento in sede civile - Criteri.
Sentenza n. 12041 del 19/06/2020
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e la malattia professionale, l’accertamento in sede civile del fatto costituente reato di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1 1965, sia in caso di azione del lavoratore per il cd. danno differenziale che di azione di regresso dell’INAIL, deve essere effettuato sulla base delle regole comuni della responsabilità contrattuale, anche con riguardo all’elemento soggettivo della colpa e del nesso causale tra fatto ed evento dannoso.
Presidente: V. Di Cerbo
Relatore: F. Amendola
Sentenza n. 12041 del 19/06/2020 - Responsabilità del datore di lavoro conseguente ad infortunio o malattia professionale - Fatto costituente reato ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Accertamento in sede civile - Criteri.
mercoledì 1 luglio 2020
Ordinanza interlocutoria n. 11808 del 18/06/2020 - Ripartizione di competenze tra stato e regioni – Orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali – Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione seconda civile, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 l. cost. n. 87 del 1953, ha disposto la sospensione del giudizio e sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della l. r. Puglia n. 11 del 2003, come modificato e integrato dall’art. 12 della l. r. Puglia n. 5 del 2008, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., avendo il Giudice delle leggi già ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della successiva l. r. Puglia n. 24 del 2015, artt. 9, comma 4, e 13, comma 7, lett. c), in tema di interventi regolativi degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Presidente: F. Manna
Relatore: U. Bellini
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