Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

mercoledì 22 luglio 2020

Sentenza n. 21367/2020 - PRESCRIZIONE – DISCIPLINA EMERGENZIALE INTRODOTTA PER FAR FRONTE ALLA PANDEMIA DA COVID-19 – SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLA PRESCRIZIONE – ART. 83, D.L. 18 MARZO 2020 – VIOLAZIONE ART. 25 COST. – MANIFESTA INFONDATEZZA – RAGIONI – CRITERIO DI COMPUTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE.

Sentenza n. 21367 ud. 02/07/2020 - deposito del 17/07/2020 - 

La Terza sezione, pronunciandosi in ordine al regime della sospensione della prescrizione introdotto dall’art. 83 del d.l. 18 marzo 2020 (conv. con mod. con la legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod. con d.l. 30 aprile 2020, art. 3, comma l, lett. h), conv. con la legge 25 giugno 2020, n. 70) ha affermato che:

- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, disposta dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile;

- la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell’udienza (ricadente nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020) di cui è stato disposto il rinvio e fino all’11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data dell’udienza fino al 30 giugno 2020.

Presidente: E. Rosi

Relatore: E. Gai

scarica pdf21367_07_2020 (1121 Kb)


PRESCRIZIONE – DISCIPLINA EMERGENZIALE INTRODOTTA PER FAR FRONTE ALLA PANDEMIA DA COVID-19 – SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLA PRESCRIZIONE – ART. 83, D.L. 18 MARZO 2020 – VIOLAZIONE ART. 25 COST. – MANIFESTA INFONDATEZZA – RAGIONI – CRITERIO DI COMPUTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE.