Sentenza n. 21368 ud. 26/09/2019 - deposito del 17/07/2020
Le Sezioni Unite hanno affermato che, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.
PATTEGGIAMENTO - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI O PATRIMONIALI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - RICORSO IN CASSAZIONE - LIMITI DI CUI ALL’ART. 448, COMMA 2-BIS, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI