Ordinanza interlocutoria n. 15525 del 21/07/2020
In tema di rimborso di imposte, la Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della questione di massima di particolare importanza con riferimento alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, dovendosi valutare se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria non precluda alla medesima il potere contestare il credito esposto in dichiarazione ovvero se la specificità dell’IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi una diversa conclusione.
Credito d'imposta - Mancato esercizio del potere impositivo nel termine di decadenza - Consolidamento del credito – Esclusione – Credito IVA – Specificità dell’imposta – Conseguenze.