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sabato 10 marzo 2012

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ART. 2 DELLA L. 29 DICEMBRE 2011, N. 218

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ART. 2 DELLA L. 29 DICEMBRE 2011, N. 218

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 165, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RIDUZIONE DEL TERMINE DI COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - PRESUPPOSTI - ASSEGNAZIONE ALL'OPPOSTO DI TERMINE A COMPARIRE RIDOTTO - NECESSITA'

La Sez. II, ritornando sulla questione già oggetto di Cass., sez. un. 9 settembre 2010, n. 19246, ha affermato che, per effetto della norma di interpretazione autentica dell’art. 165, primo comma, cod. proc. civ., dettata dall’art. 2 della l. 29 dicembre 2011, n. 218, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ..



Testo Completo: Sentenza n. 2242 del 16 febbraio 2012



(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore A. Giusti)





RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI REALI DI GARANZIA DI TERZI ESTRANEI

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI REALI DI GARANZIA DI TERZI ESTRANEI

- COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE IN EPOCA ANTECEDENTE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - BUONA FEDE DEL TERZO - ONERE DELLA PROVA - COMPETENZA

La Terza Sezione, con tre ordinanze in pari data e di identica motivazione (n. 2338/2012, 2339/2012 e 2340/2012), ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione relativa ai rapporti tra confisca disposta dal giudice di prevenzione e ipoteca iscritta anteriormente all’instaurazione del procedimento o comunque al sequestro del bene, evidenziando, in particolare, i problemi relativi alla qualificazione della natura - originaria o derivativa - del titolo di acquisto dello Stato, alla tutela del terzo, alla ripartizione dell’onere probatorio in ordine alla sua buona fede, all’individuazione del giudice competente ed alle conseguenze derivanti dal mancato intervento del terzo nel procedimento di prevenzione, anche in considerazione dell’evoluzione normativa e delle previsioni del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia).



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 2338 del 17 febbraio 2012



(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Vivaldi)



RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI REALI DI GARANZIA DI TERZI ESTRANEI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE IN EPOCA ANTECEDENTE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - BUONA FEDE DEL TERZO - ONERE DELLA PROVA - COMPETENZA

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI REALI DI GARANZIA DI TERZI ESTRANEI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE IN EPOCA ANTECEDENTE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - BUONA FEDE DEL TERZO - ONERE DELLA PROVA - COMPETENZA

La Terza Sezione, con tre ordinanze in pari data e di identica motivazione (n. 2338/2012, 2339/2012 e 2340/2012), ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione relativa ai rapporti tra confisca disposta dal giudice di prevenzione e ipoteca iscritta anteriormente all’instaurazione del procedimento o comunque al sequestro del bene, evidenziando, in particolare, i problemi relativi alla qualificazione della natura - originaria o derivativa - del titolo di acquisto dello Stato, alla tutela del terzo, alla ripartizione dell’onere probatorio in ordine alla sua buona fede, all’individuazione del giudice competente ed alle conseguenze derivanti dal mancato intervento del terzo nel procedimento di prevenzione, anche in considerazione dell’evoluzione normativa e delle previsioni del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia).


Ordinanza interlocutoria n. 2339 del 17 febbraio 2012



(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Vivaldi)

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI REALI DI GARANZIA DI TERZI ESTRANEI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE IN EPOCA ANTECEDENTE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - BUONA FEDE DEL TERZO - ONERE DELLA PROVA - COMPETENZA

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI REALI DI GARANZIA DI TERZI ESTRANEI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE IN EPOCA ANTECEDENTE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - BUONA FEDE DEL TERZO - ONERE DELLA PROVA - COMPETENZA

La Terza Sezione, con tre ordinanze in pari data e di identica motivazione (n. 2338/2012, 2339/2012 e 2340/2012), ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione relativa ai rapporti tra confisca disposta dal giudice di prevenzione e ipoteca iscritta anteriormente all’instaurazione del procedimento o comunque al sequestro del bene, evidenziando, in particolare, i problemi relativi alla qualificazione della natura - originaria o derivativa - del titolo di acquisto dello Stato, alla tutela del terzo, alla ripartizione dell’onere probatorio in ordine alla sua buona fede, all’individuazione del giudice competente ed alle conseguenze derivanti dal mancato intervento del terzo nel procedimento di prevenzione, anche in considerazione dell’evoluzione normativa e delle previsioni del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia).



Ordinanza interlocutoria n. 2340 del 17 febbraio 2012



(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Vivaldi)

LAVORO PUBBLICO - DIRIGENZA REGIONALE - REGIONE SICILIA - CONCORSI PER DIRIGENTE TECNICO BANDITI PRIMA DELLA LEGGE REG. N. 10 DEL 2000 - INQUADRAMENTO DEI VINCITORI

LAVORO PUBBLICO - DIRIGENZA REGIONALE - REGIONE SICILIA - CONCORSI PER DIRIGENTE TECNICO BANDITI PRIMA DELLA LEGGE REG. N. 10 DEL 2000 - INQUADRAMENTO DEI VINCITORI

La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa all’inquadramento dei vincitori dei concorsi per dirigente tecnico, banditi dalla Regione Sicilia prima della riorganizzazione del personale di cui alla legge reg. del 15 maggio 2000, n. 10, trattandosi di stabilire se tale inquadramento debba avvenire nella categoria D, non dirigenziale, ovvero nella terza fascia dirigenziale, transitoriamente istituita.


Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 1109 del 26 gennaio 2012



(Sezione Lavoro, Presidente G. Vidiri - Estensore G. Bandini)



LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO A TERMINE - CONVERSIONE - RISARCIMENTO AL LAVORATORE - MISURA - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA EX ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI

LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO A TERMINE - CONVERSIONE - RISARCIMENTO AL LAVORATORE - MISURA - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA EX ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI

In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del rapporto a termine, la sopravvenuta disciplina dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto Collegato Lavoro), come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica nel giudizio pendente in grado di legittimità, qualora tale "ius superveniens" sia pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C., nel ritenere ammissibile il quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, ha cassato la decisione impugnata in ordine alla misura del risarcimento, e, negata ogni rilevanza all'eccezione di "aliunde perceptum", non detraibile nella sopravvenuta disciplina, ha rinviato al giudice territoriale per la determinazione dell'indennità in base alla disciplina medesima).



Sentenza n. 1409 del 31 gennaio 2012



(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca - Estensore V. Nobile)

RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER OMESSO RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE – PRESCRIZIONE – DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2012 – RETROATTIVITÀ – ESCLUSIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER OMESSO RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE – PRESCRIZIONE – DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2012 – RETROATTIVITÀ – ESCLUSIONE



In tema di responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie, la norma introdotta dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell'inadempimento contrattuale. (Principio affermato in fattispecie relativa al danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi).



Sentenza n. 1850 del 8 febbraio 2012



(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari - Estensore R. Mancino)

AVVOCATO – ONORARI – LIQUIDAZIONE – RICORSO AL CAPO DELL’UFFICIO – GIUDICE COLLEGIALE O MONOCRATICO.

AVVOCATO – ONORARI – LIQUIDAZIONE – RICORSO AL CAPO DELL’UFFICIO – GIUDICE COLLEGIALE O MONOCRATICO.

È stata rimessa alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall’avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal tribunale in composizione collegiale, come dispone la lettera dell’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ.

Ordinanza interlocutoria n. 2476 del 21 febbraio 2012



(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA - AGGIUDICAZIONE DEL BENE OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA - AGGIUDICAZIONE DEL BENE OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE

– SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELL’INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO - EFFETTI - ART. 187 - BIS DISP. ATT. COD. PROC. CIV. – INCIDENZA SUL DIRITTO DELL'AGGIUDICATARIO AL TRASFERIMENTO DEL BENE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

La Terza Sezione Civile, tenuto conto dell’esistente contrasto giurisprudenziale, nonché del coinvolgimento di questione di massima di particolare importanza, ha rimesso alle Sezioni Unite di pronunciarsi in ordine all’incidenza, in base all’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., dell’accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo sui diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari del bene esecutato.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria 20 febbraio 2012, n. 2472



(Terza Sezione Civile, Presidente G. B. Petti, Relatore A. Amendola)



APPALTO PUBBLICO - ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

APPALTO PUBBLICO - ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- AMPIA DISCREZIONALITA' - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA "NON CONDIVISIONE" - SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE

In tema di appalti pubblici le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con due sentenze in pari data, hanno affermato che il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all’impugnazione di provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell’appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale valutazione.



Testo Completo: Sentenza n. 2312 del 17 febbraio 2012



(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore L. Macioce)



APPALTO PUBBLICO - ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

APPALTO PUBBLICO - ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- AMPIA DISCREZIONALITA' - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA "NON CONDIVISIONE" - SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE

In tema di appalti pubblici le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con due sentenze in pari data, hanno affermato che il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all’impugnazione di provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell’appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale valutazione.



Testo Completo: Sentenza n. 2313 del 17 febbraio 2012



(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore L. Macioce)



SEPARAZIONE FRA CONIUGI – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – SUCCESSIVA REVOCA – SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO – TITOLO ESECUTIVO – ORDINE DI RILASCIO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

SEPARAZIONE FRA CONIUGI – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – SUCCESSIVA REVOCA – SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO – TITOLO ESECUTIVO – ORDINE DI RILASCIO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

La Terza Sezione ha ritenuto che anche l’ordine di revoca dell’assegnazione della casa familiare, contenuto nella sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio di separazione fra coniugi, è titolo esecutivo per il rilascio, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex affidatario e diretto al suo allontanamento dall’immobile.



Testo Completo: Sentenza n. 1367 del 31 gennaio 2012



(Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Petti, Relatore G. Carluccio)



RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI -

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI -

IMPUGNAZIONE AVVERSO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI REVOCA O DI INEFFICACIA DELLA MISURA - INTERVENUTA CONSEGNA ALLO STATO RICHIEDENTE - SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE - INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE

Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) nell’ambito del procedimento di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna; b) nell’ipotesi considerata, l’interesse all’impugnazione del provvedimento sulla libertà personale adottato a fini estradizionali non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza – irrevocabile – favorevole all’estradizione.



Testo Completo: Sentenza n. 6624 del 27 ottobre 2011 - depositata il 17 febbraio 2012



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)



AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE – ESTINZIONE DEGLI EFFETTI PENALI – CONSEGUENZE SULLA RECIDIVA

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE – ESTINZIONE DEGLI EFFETTI PENALI – CONSEGUENZE SULLA RECIDIVA

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’estinzione di ogni effetto penale determinata, per dettato dell’art. 47 comma dodicesimo ord. pen., dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle condanne relative non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, discendendo tale conseguenza dalla previsione dell’art. 106 cod. pen..



Testo Completo: Sentenza n. 5859 del 27 ottobre 2011 - depositata il 15 febbraio 2012



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. Conti)



REATO - CAUSE DI ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - INTERVENUTA DICHIARAZIONE - RINUNCIA DA PARTE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

REATO - CAUSE DI ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - INTERVENUTA DICHIARAZIONE - RINUNCIA DA PARTE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione. (Nella specie, la rinuncia alla prescrizione era stata espressamente manifestata, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal G.i.p. che, nel rigettare la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, aveva prosciolto l’imputato dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione).



Sentenza n. 4946 del 17 gennaio 2012 - depositata l'8 febbraio 2012



(Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Relatore L. Ramacci)