AVVOCATO – ONORARI – LIQUIDAZIONE – RICORSO AL CAPO DELL’UFFICIO – GIUDICE COLLEGIALE O MONOCRATICO.
È stata rimessa alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall’avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal tribunale in composizione collegiale, come dispone la lettera dell’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ.
Ordinanza interlocutoria n. 2476 del 21 febbraio 2012
(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante)
È stata rimessa alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall’avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal tribunale in composizione collegiale, come dispone la lettera dell’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ.
Ordinanza interlocutoria n. 2476 del 21 febbraio 2012
(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante)