RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI -
IMPUGNAZIONE AVVERSO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI REVOCA O DI INEFFICACIA DELLA MISURA - INTERVENUTA CONSEGNA ALLO STATO RICHIEDENTE - SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE - INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE
Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) nell’ambito del procedimento di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna; b) nell’ipotesi considerata, l’interesse all’impugnazione del provvedimento sulla libertà personale adottato a fini estradizionali non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza – irrevocabile – favorevole all’estradizione.
Testo Completo: Sentenza n. 6624 del 27 ottobre 2011 - depositata il 17 febbraio 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)
IMPUGNAZIONE AVVERSO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI REVOCA O DI INEFFICACIA DELLA MISURA - INTERVENUTA CONSEGNA ALLO STATO RICHIEDENTE - SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE - INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE
Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) nell’ambito del procedimento di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna; b) nell’ipotesi considerata, l’interesse all’impugnazione del provvedimento sulla libertà personale adottato a fini estradizionali non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza – irrevocabile – favorevole all’estradizione.
Testo Completo: Sentenza n. 6624 del 27 ottobre 2011 - depositata il 17 febbraio 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)