REATO - CAUSE DI ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - INTERVENUTA DICHIARAZIONE - RINUNCIA DA PARTE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione. (Nella specie, la rinuncia alla prescrizione era stata espressamente manifestata, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal G.i.p. che, nel rigettare la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, aveva prosciolto l’imputato dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione).
Sentenza n. 4946 del 17 gennaio 2012 - depositata l'8 febbraio 2012
(Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Relatore L. Ramacci)
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione. (Nella specie, la rinuncia alla prescrizione era stata espressamente manifestata, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal G.i.p. che, nel rigettare la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, aveva prosciolto l’imputato dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione).
Sentenza n. 4946 del 17 gennaio 2012 - depositata l'8 febbraio 2012
(Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Relatore L. Ramacci)