| DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MILLANTATO CREDITO EX ART. 346, COMMA 2, COD. PEN. – INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO AVVICINABILE COME CORROTTO - NECESSITA' - ESCLUSIONE | |
| La VI Sezione della Suprema Corte ha affermato che per la sussistenza del delitto di millantato credito, cui al comma 2 dell'art. 346 cod. pen. non è necessario (a differenza di quanto previsto per la nuova fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen.) che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o pronto a rendersi partecipe di una corruzione passiva in senso proprio, essendo, invece, sufficiente che ne sia preannunciata la disponibilità remunerabile a svolgere interventi presso altri pubblici funzionari | |
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venerdì 26 aprile 2013
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MILLANTATO CREDITO EX ART. 346, COMMA 2, COD. PEN. – INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO AVVICINABILE COME CORROTTO - NECESSITA’ - ESCLUSIONE
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIESAME – RICHIESTA PROPOSTA DAL DIFENSORE – DECORRENZA DEL TERMINE – ATTESTAZIONE IN CALCE AL VERBALE DI INTERROGATORIO DI AVERE RICEVUTO L’AVVISO DI DEPOSITO - RILEVANZA
| MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIESAME – RICHIESTA PROPOSTA DAL DIFENSORE – DECORRENZA DEL TERMINE – ATTESTAZIONE IN CALCE AL VERBALE DI INTERROGATORIO DI AVERE RICEVUTO L'AVVISO DI DEPOSITO - RILEVANZA | |
| La VI sezione della Suprema Corte ha affermato che l'attestazione del difensore in calce al verbale dell'interrogatorio ex 294 cod. proc. pen. di avere ricevuto l'avviso del deposito dell'ordinanza cautelare e di avere preso cognizione della contenuto della stessa fa decorrere i termini per la richiesta di riesame. | |
| Testo Completo: | |
PROPRIETA' - DOMANDA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITU' DI PASSAGGIO SU FONDI APPARTENENTI A DIVERSI PROPRIETARI - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DI ESSI - CONSEGUENZE
| PROPRIETA' - DOMANDA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITU' DI PASSAGGIO SU FONDI APPARTENENTI A DIVERSI PROPRIETARI - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DI ESSI - CONSEGUENZE | |
| Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto rimesso dalla Seconda sezione con ordinanza n. 6764 del 2012, hanno affermato che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica, dovendo, in mancanza, essere respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente. | |
| Testo Completo: | Sentenza n. 9685 del 22 aprile 2013 |
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
| PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO | |
| CHIAMATA IN CAUSA DEL PROPRIO ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA PARTE DEL CONVENUTO - INTEMPESTIVA RIASSUNZIONE DELLA DOMANDA DI GARANZIA - ESTENSIONE DELL'EFFETTO ESTINTIVO ANCHE ALLA DOMANDA PRINCIPALE Le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, cod. civ., l'evento interruttivo che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo di estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa". | |
| Testo Completo: | Sentenza n. 9686 del 22 aprile 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore A. Spirito) |
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - COOPERATIVA MUTUALISTICA - DICHIARAZIONE D'INSOLVENZA - LIMITE DI EURO TRENTAMILA DEI DEBITI SCADUTI E NON PAGATI - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE
| FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - COOPERATIVA MUTUALISTICA - DICHIARAZIONE D'INSOLVENZA - LIMITE DI EURO TRENTAMILA DEI DEBITI SCADUTI E NON PAGATI - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE | |
| La dichiarazione d'insolvenza di una società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell'art. 195 della legge fallimentare, non è impedita dalla circostanza che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore a euro trentamila, non applicandosi in tal caso l'art. 15, ultimo comma, della legge medesima. | |
| Testo Completo: | Sentenza 22 aprile 2013, n. 9681 (Sezione Prima Civile, Presidente R. Rordorf, Relatore A. Ceccherini) |
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIERE REGIONALE – RICHIESTA DI SOMMA DI DENARO IN CAMBIO DI INTEFERENZA ILLECITA NELL’ATTIVITA’ DI FUNZIONARI REGIONALI- CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO - CONFIGURABILITA’
| REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIERE REGIONALE – RICHIESTA DI SOMMA DI DENARO IN CAMBIO DI INTEFERENZA ILLECITA NELL'ATTIVITA' DI FUNZIONARI REGIONALI- CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO - CONFIGURABILITA' | |
| La sesta sezione ha ritenuto che integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio il comportamento di un consigliere regionale che, in cambio di una somma di denaro, abbia consentito al privato di ottenere, quale controprestazione, una condotta di illegittima interferenza (a sua volta qualificabile di tipo corruttivo o concussivo) nei confronti di funzionari regionali allo scopo di indurli ad accordare un trattamento di impropria preferenza cronologica e di risultato nel rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici. | |
| Testo Completo: | Sentenza n. 17943 del 15 febbraio 2013– depositata del 18 aprile 2013 |
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – FUNZIONARIO DELL’UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ADDETTO ALLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
| REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – FUNZIONARIO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ADDETTO ALLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE | |
| PROSPETTAZIONE AD INVALIDO CIVILE DI GRAVI RISCHI CONNESSI ALLA SUA POSIZIONE DI LAVORATORE PROTETTO – RICHIESTA DI PRESTAZIONE SESSUALE - DELITTO DI CONCUSSIONE – CONFIGURABILITA' La sesta sezione ha ritenuto che il funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro addetto alla formazione delle graduatorie del collocamento obbligatorio sia da qualificarsi come pubblico ufficiale e che la prospettazione da lui fatta ad un invalido civile, in termini subdolamente vaghi di gravi rischi e difficoltà di ottenere un lavoro quale categoria protetta, accompagnata da una forte determinazione di pretendere in compenso del suo interessamento prestazioni sessuali integra, anche dopo le modifiche intervenute da parte della legge n. 190 del 2012, il delitto di concussione. | |
| Testo Completo: | Sentenza n. 18372 del 21 febbraio 2013 – depositata del 22 aprile 2013 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Cortese) |
mercoledì 24 aprile 2013
DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE A DELINQUERE – AGGRAVANTE DELLA TRANSNAZIONALITA' DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L. N. 146 DEL 2006 – COMPATIBILITA' – CONDIZIONI
| DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE A DELINQUERE – AGGRAVANTE DELLA TRANSNAZIONALITA' DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L. N. 146 DEL 2006 – COMPATIBILITA' – CONDIZIONI | |
| Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che la speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa. Il Supremo Collegio ha anche precisato che la nozione di gruppo criminale organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell'art. 2 della Convenzione ONU di Palermo del 15 novembre 2000, contro il crimine organizzato ed intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti fra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. | |
| Testo Completo: | Sentenza n. 18374 del 31 gennaio 2013 - depositata il 23 aprile 2013(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore P.A. Bruno) |
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - OMESSA CITAZIONE DI TESTIMONI - DECADENZA
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - OMESSA CITAZIONE DI TESTIMONI - DECADENZA
La II sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il termine stabilito dal giudice per la citazione dei testimoni (nonché di periti e consulenti tecnici e delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p.) ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p. è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore), ed ha, pertanto, natura perentoria; ne consegue che, ove la parte non effettui la citazione dei testimoni dei quali intende chiedere l'ammissione entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza.
Sentenza n. 14439 del 27 febbraio 2013 - pubblicata il 27 marzo 2013
(Seconda Sezione Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Rago)
La II sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il termine stabilito dal giudice per la citazione dei testimoni (nonché di periti e consulenti tecnici e delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p.) ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p. è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore), ed ha, pertanto, natura perentoria; ne consegue che, ove la parte non effettui la citazione dei testimoni dei quali intende chiedere l'ammissione entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza.
Sentenza n. 14439 del 27 febbraio 2013 - pubblicata il 27 marzo 2013
(Seconda Sezione Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Rago)
SENTENZA - RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA NON MOTIVATA - POSSIBILITA'
SENTENZA - RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA NON MOTIVATA - POSSIBILITA'
La II sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che non è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e può quindi essere riconosciuta, agli effetti di cui all'art. 12, comma 1, nn. 1 e 4 c.p., la sentenza straniera che sia priva di motivazione per effetto dell'espressa rinuncia dell'imputato al diritto di ottenere l'esposizione scritta delle ragioni della decisione (nella specie, la sentenza era stata emessa dalla Corte di assise correzionale di Lugano).
Sentenza n. 14440 del 19 dicembre 2012 - pubblicata il 27 marzo 2013
(Seconda Sezione Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Ariolli)
La II sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che non è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e può quindi essere riconosciuta, agli effetti di cui all'art. 12, comma 1, nn. 1 e 4 c.p., la sentenza straniera che sia priva di motivazione per effetto dell'espressa rinuncia dell'imputato al diritto di ottenere l'esposizione scritta delle ragioni della decisione (nella specie, la sentenza era stata emessa dalla Corte di assise correzionale di Lugano).
Sentenza n. 14440 del 19 dicembre 2012 - pubblicata il 27 marzo 2013
(Seconda Sezione Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Ariolli)
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