PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - OMESSA CITAZIONE DI TESTIMONI - DECADENZA
La II sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il termine stabilito dal giudice per la citazione dei testimoni (nonché di periti e consulenti tecnici e delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p.) ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p. è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore), ed ha, pertanto, natura perentoria; ne consegue che, ove la parte non effettui la citazione dei testimoni dei quali intende chiedere l'ammissione entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza.
Sentenza n. 14439 del 27 febbraio 2013 - pubblicata il 27 marzo 2013
(Seconda Sezione Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Rago)
La II sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il termine stabilito dal giudice per la citazione dei testimoni (nonché di periti e consulenti tecnici e delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p.) ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p. è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore), ed ha, pertanto, natura perentoria; ne consegue che, ove la parte non effettui la citazione dei testimoni dei quali intende chiedere l'ammissione entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza.
Sentenza n. 14439 del 27 febbraio 2013 - pubblicata il 27 marzo 2013
(Seconda Sezione Penale, Presidente C. Petti, Relatore G. Rago)