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venerdì 26 aprile 2013

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MILLANTATO CREDITO EX ART. 346, COMMA 2, COD. PEN. – INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO AVVICINABILE COME CORROTTO - NECESSITA’ - ESCLUSIONE

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MILLANTATO CREDITO EX ART. 346, COMMA 2, COD. PEN. – INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO AVVICINABILE COME CORROTTO - NECESSITA' - ESCLUSIONE
La VI Sezione della Suprema Corte ha affermato che per la sussistenza del delitto di millantato credito, cui al comma 2 dell'art. 346 cod. pen. non è necessario (a differenza di quanto previsto per la nuova fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen.) che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o pronto a rendersi partecipe di una corruzione passiva in senso proprio, essendo, invece, sufficiente che ne sia preannunciata la disponibilità remunerabile a svolgere interventi presso altri pubblici funzionari
 
Testo Completo:

Sentenza n. 17941 del 15 febbraio 2013 – depositata il 18 aprile 2013 (Sezione Sesta Penale, Presidente A. Cortese, Relatore G. Paoloni)