Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 14 maggio 2015

RICORSO PER CASSAZIONE - SENTENZA D’APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO – RICORSO PER CASSAZIONE IMMEDIATO O SOLO DIFFERITO SENZA NECESSITÀ DI RISERVA – CONTRASTO

In tema d’impugnazioni civili, la Prima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza e su cui vi è contrasto, concernente l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione o, al contrario, del solo ricorso differito ex art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. avverso la sentenza d’appello che rimette la causa al giudice di primo grado.


Presidente: R. Rodorf
Relatore: R. Bernabei


RICORSO PER CASSAZIONE - SENTENZA D’APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO – RICORSO PER CASSAZIONE IMMEDIATO O SOLO DIFFERITO SENZA NECESSITÀ DI RISERVA – CONTRASTO

Ordinanza interlocutoria n. 6127 del 26/03/2015

venerdì 8 maggio 2015

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI – AZIONE DEL CURATORE – MANCATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ – DETERMINAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZA TRA PASSIVO ACCERTATO E ATTIVO LIQUIDATO – RILEVANZA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma secondo, legge fallim., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, che integra solo un parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso a tale criterio sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, che l’attore abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.


Presidente: L.A. Rovelli
Relatore: R. Rordorf



SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI – AZIONE DEL CURATORE – MANCATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ – DETERMINAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZA TRA PASSIVO ACCERTATO E ATTIVO LIQUIDATO – RILEVANZA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.

Sentenza n. 9100 del 06/05/2015

lunedì 4 maggio 2015

MPUGNAZIONI CIVILI - AZIONE DI CLASSE EX ART. 140 BIS, DELLA LEGGE N. 206 DEL 2005 – ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ – RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se l’ordinanza di inammissibilità dell’azione collettiva, pronunciata ai sensi dell’art. 140 bis, della legge. n. 6 settembre 2005, n. 206sia o meno impugnabile per cassazione.


Presidente: G.B. Petti
Relatore: M. Rossetti


MPUGNAZIONI CIVILI - AZIONE DI CLASSE EX ART. 140 BIS, DELLA LEGGE N. 206 DEL 2005 – ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ – RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

Ordinanza interlocutoria n. 8433 del 24/04/2015

giovedì 30 aprile 2015

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO – INDIVIDUAZIONE – CRITERI

Con sentenza depositata il 24 aprile 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto di competenza, hanno affermato che “il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615-ter cod. pen. coincide con quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.


Presidente: G.Santacroce
Relatore: C. Squassoni



REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO – INDIVIDUAZIONE – CRITERI

Sentenza n. 17325 ud. 26/03/2015 - deposito del 24/04/2015

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - ATTI PERSECUTORI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE

La S.C. ha affermato che il termine utile ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide con “l’evento di danno” consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo” consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.


Presidente: P. Dubolino
Relatore: A. Guardiano



REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - ATTI PERSECUTORI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE


Sentenza n. 17082 ud. 05/12/2014 - deposito del 23/04/2015

RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE – AZIONE DI RESPONSABILITA' PROPOSTA NEI CONFRONTI DI PIU' MAGISTRATI DI UN MEDESIMO UFFICIO GIUDIZIARIO - RIMESSIONE DEL PROCESSO - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE

La S.C. ha affermato che la proposizione, a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con legge n. 18 del 2015, di azioni di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, non costituisce grave situazione locale in grado di giustificare la rimessione del processo.


Presidente: A. Agrò
Relatore: C. Citterio



RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE – AZIONE DI RESPONSABILITA' PROPOSTA NEI CONFRONTI DI PIU' MAGISTRATI DI UN MEDESIMO UFFICIO GIUDIZIARIO - RIMESSIONE DEL PROCESSO - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE

Sentenza n. 16924 ud. 18/03/2015 - deposito del 23/04/2015

martedì 28 aprile 2015

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – LESIONI PROCURATE AL CANE DI PROPRIETÀ DURANTE L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA CACCIA – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – SUSSISTENZA

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, ha affermato che integra il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544 ter cod.pen., la condotta dell’agente che, esercitando in modo abusivo la caccia ed installando, in particolare, trappole illegali, provochi lesioni ad un animale.


Presidente: U.Giordano
Relatore: L.P.Caiazzo


MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – LESIONI PROCURATE AL CANE DI PROPRIETÀ DURANTE L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA CACCIA – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – SUSSISTENZA

Sentenza n. 17012 ud. 08/04/2015 - deposito del 23/04/2015

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE - CONFISCA DI PREVENZIONE – ISTANZA DEL TERZO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO GARANTITO DA IPOTECA SUL BENE CONFISCATO – UTILIZZABILITÀ DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONTENUTE NEL FASCICOLO DELLA MISURA DI PREVENZIONE – LEGITTIMITÀ.

ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE - CONFISCA DI PREVENZIONE – ISTANZA DEL TERZO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO GARANTITO DA IPOTECA SUL BENE CONFISCATO – UTILIZZABILITÀ DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONTENUTE NEL FASCICOLO DELLA MISURA DI PREVENZIONE – LEGITTIMITÀ.

Sentenza n. 17015 ud. 12/12/2014 - deposito del 23/04/2015

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato che il giudice adito in sede di esecuzione con istanza di riconoscimento del credito a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 dal creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di confisca, e rimasto terzo estraneo al procedimento di cognizione all’esito del quale é stato emesso provvedimento ablatorio, può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell’indicata procedura cognitiva senza necessità di adottare un formale provvedimento ammissivo degli stessi.


Presidente: A. Cortese
Relatore: R. Magi

venerdì 24 aprile 2015

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – RECLAMO GIURISDIZIONALE PROPOSTO A TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI – DISCIPLINA PROCESSUALE DETTATA DAGLI ARTT. 35-BIS E 69, COMMA 6, ORD. PEN., COME INTRODOTTI O MODIFICATI PER EFFETTO DEL D.L. N. 146 DEL 2013 – IMMEDIATA OPERATIVITÀ – PROVVEDIMENTO DECISORIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – QUALIFICAZIONE COME DECRETO O COME ORDINANZA – CRITERI DISTINTIVI – RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE AVVERSO L’ORDINANZA – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE.

Sentenza n. 16375 ud. 20/03/2015 - deposito del 20/04/2015

La Corte di cassazione, pronunciandosi su un reclamo giurisdizionale concernente l’asserita inosservanza da parte dell’amministrazione penitenziaria di disposizioni dalle quali deriva al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti, ha affermato che:
- le disposizioni processuali di cui agli art. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., come introdotti o modificati per effetto del d.l. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, in carenza di norme di diritto intertemporale, trovano immediata applicazione anche nei procedimenti attivati dai detenuti nella vigenza della precedente disciplina;
- i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza all’esito del procedimento ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen. sono qualificabili come decreto o, invece, come ordinanza, in considerazione del loro contenuto obiettivo e della loro collocazione nella sequenza procedimentale;
- avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è proponibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, ma l’immediata presentazione di quest’ultimo non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, bensì, in virtù del principio di conversione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, previa qualificazione del ricorso come reclamo.
(Fattispecie in cui i detenuti si erano doluti della installazione di reti metalliche, fissate alle inferriate delle celle, ritenendo che esse impedissero l’entrata di luce e aria nelle celle).



Presidente: M.C. Siotto
Relatore: M. Vecchio


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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – RECLAMO GIURISDIZIONALE PROPOSTO A TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI – DISCIPLINA PROCESSUALE DETTATA DAGLI ARTT. 35-BIS E 69, COMMA 6, ORD. PEN., COME INTRODOTTI O MODIFICATI PER EFFETTO DEL D.L. N. 146 DEL 2013 – IMMEDIATA OPERATIVITÀ – PROVVEDIMENTO DECISORIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – QUALIFICAZIONE COME DECRETO O COME ORDINANZA – CRITERI DISTINTIVI – RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE AVVERSO L’ORDINANZA – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE.

mercoledì 22 aprile 2015

LIBERAZIONE ANTICIPATA – LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE EX ART. 4 D.L. N. 146 DEL 2013, CONV. CON MOD. IN L. N. 10 DEL 2014 – APPLICABILITÀ AI CONDANNATI AMMESSI ALLA DETENZIONE DOMICILIARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SUI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - ESCLUSIONE.

LIBERAZIONE ANTICIPATA – LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE EX ART. 4 D.L. N. 146 DEL 2013, CONV. CON MOD. IN L. N. 10 DEL 2014 – APPLICABILITÀ AI CONDANNATI AMMESSI ALLA DETENZIONE DOMICILIARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SUI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - ESCLUSIONE.

Sentenza n. 16656 ud. 16/01/2015 - deposito del 21/04/2015

In tema di liberazione anticipata “speciale”, di cui all’art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n. 10), la Prima sezione della Corte di cassazione ha affermato che tale istituto non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui la misura alternativa alla detenzione sia stata disposta, ai sensi dell’art. 16 nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in l. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di condannati che hanno collaborato con la giustizia.


Presidente: U. Giordano
Relatore: M. Boni