Con sentenza depositata il 24 aprile 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto di competenza, hanno affermato che “il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615-ter cod. pen. coincide con quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO – INDIVIDUAZIONE – CRITERI
Sentenza n. 17325 ud. 26/03/2015 - deposito del 24/04/2015