Le Sez. U., pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: Un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.
AREA GIÀ EDIFICABILE E POI ASSOGGETTATA A VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA - INSERIMENTO DELLA STESSA IN UN PROGRAMMA DI “COMPENSAZIONE URBANISTICA” - ASSOGGETTAMENTO AD ICI – ESCLUSIONE – FONDAMENTO