Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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lunedì 12 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 20842 del 30/09/2020 Richiesta di rimborso Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 – Decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997 – Estensibilità al caso di diniego dell’Ufficio per assenza del presupposto dell’inerenza.

Ordinanza interlocutoria n. 20842 del 30/09/2020 

La quinta sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: - se i termini di decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997, operanti con riguardo all’avviso di accertamento conseguente a verifica fiscale, trovino applicazione anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria si opponga all’erogazione del rimborso di credito Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 in ragione della non inerenza delle operazioni sottese alla maturazione del credito in contestazione, non riferibili ad attività lecite e di natura imprenditoriale, costituenti i presupposti idonei a giustificare l’erogazione.

Presidente: E. Manzon

Relatore: F. Mele

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Richiesta di rimborso Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 – Decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997 – Estensibilità al caso di diniego dell’Ufficio per assenza del presupposto dell’inerenza.


domenica 11 ottobre 2020

Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE O DELLA PARTE PRESSO IL SUO PROCURATORE – ESPRESSA MENZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO - NECESSITÀ - FONDAMENTO - NOTIFICA AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’ENTE PRESSO LA PROPRIA SEDE - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN AVVOCATO FACENTE PARTE DELL’AVVOCATURA INTERNA DELL’ENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALL’ENTE PRESSO TALE DOMICILIO SENZA RIFERIMENTO NOMINATIVO ALL’AVVOCATO - INIDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE.

Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 

Le Sez. U., a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: - A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione della opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.

Presidente: F. Tirelli

Relatore: F. De Stefano

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TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE O DELLA PARTE PRESSO IL SUO PROCURATORE – ESPRESSA MENZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO - NECESSITÀ - FONDAMENTO - NOTIFICA AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’ENTE PRESSO LA PROPRIA SEDE - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN AVVOCATO FACENTE PARTE DELL’AVVOCATURA INTERNA DELL’ENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALL’ENTE PRESSO TALE DOMICILIO SENZA RIFERIMENTO NOMINATIVO ALL’AVVOCATO - INIDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE.


sabato 10 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:

- Se gli artt. 4, par. 3, 19, par. 1, TUE e 2, par. 1 e 2 e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1 e 362 primo comma c.p.c. e 110 c.p.a., nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per “motivi inerenti alla giurisdizione” - quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modifìcando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione, sotto il profilo del cosiddetto “difetto di potere giurisdizionale”, non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea (nella specie in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l 'effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l 'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e l 'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l 'esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla “autonomia procedurale” degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali.

Presidente: G. Mammone

Relatore: A.P. Lamorgese

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SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.


venerdì 9 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 IMPRESA ESCLUSA DA UNA GARA DI APPALTO - CENSURE MIRANTI A CONTESTARE L'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CONCORRENTE - PRASSI GIURISPRUDENZIALE NAZIONALE PRECLUSIVA DELLA LEGITTIMAZIONE A PROPORRE TALI CENSURE – COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – RINVIO PREGIUDIZIALE.

Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020

Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:

- Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C-333118; 5 aprile 2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013. Fastweb, C­100/12, in relazione agli artt. l, par. 1 e 3, e 2 par. 1, della direttiva 89/665/CEE, modifìcativa dalla direttiva 2007/66/CE, siano applicabili nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate dall'impresa concorrente l'esclusione da una procedura di gara di appalto e l'aggiudicazione ad altra impresa, il Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l 'impresa esclusa contesti il punteggio inferiore alla “soglia di sbarramento” attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente ricorsi incidentali dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e ometta di esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l'esito della gara per altre ragioni (per indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di gara), in applicazione di una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale l'impresa che sia stata esclusa da una gara di appalto non sarebbe legittimata a proporre censure miranti a contestare l'aggiudicazione all'impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara, dovendosi valutare se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'effetto di precludere all'impresa il diritto di sottoporre all'esame del giudice ogni ragione di contestazione dell'esito della gara, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata e in cui ciascun concorrente può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell'impossibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di procedere alla scelta di un'offerta regolare e all'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, alla quale ciascuno degli offerenti potrebbe partecipare.

Presidente: G. Mammone

Relatore: A.P. Lamorgese

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 IMPRESA ESCLUSA DA UNA GARA DI APPALTO - CENSURE MIRANTI A CONTESTARE L'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CONCORRENTE - PRASSI GIURISPRUDENZIALE NAZIONALE PRECLUSIVA DELLA LEGITTIMAZIONE A PROPORRE TALI CENSURE – COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – RINVIO PREGIUDIZIALE.


giovedì 8 ottobre 2020

Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata – Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.

Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Presidente: G. Mammone

Estensore: F.M. Cirillo

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Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata – Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.



mercoledì 7 ottobre 2020

Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Interessi usurari – Disciplina antiusura - Art. 1815, comma 2, c.c. – Applicabilità agli interessi convenzionali di mora – Conseguenze – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.

Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

- La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

- Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

- Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

- Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.

- Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..

- L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
 

Presidente: G. Mammone

Estensore: L. Nazzicone

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Interessi usurari – Disciplina antiusura - Art. 1815, comma 2, c.c. – Applicabilità agli interessi convenzionali di mora – Conseguenze – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.

martedì 6 ottobre 2020

Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020 LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020 

La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza, se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.

Presidente: M.C. Giancola

Relatore: U.L.C.G. Scotti

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LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.


lunedì 5 ottobre 2020

Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 - AZIONE GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA MATERNITÀ - PARTO CD. ANONIMO - CONDIZIONI DELL’AZIONE - REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLA MADRE - MORTE DELLA MADRE - FONDAMENTO.

Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 

L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma.

Presidente: A. Valitutti

Relatore: A. Fidanzia

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AZIONE GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA MATERNITÀ - PARTO CD. ANONIMO - CONDIZIONI DELL’AZIONE - REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLA MADRE - MORTE DELLA MADRE - FONDAMENTO.