La quinta sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: - se i termini di decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997, operanti con riguardo all’avviso di accertamento conseguente a verifica fiscale, trovino applicazione anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria si opponga all’erogazione del rimborso di credito Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 in ragione della non inerenza delle operazioni sottese alla maturazione del credito in contestazione, non riferibili ad attività lecite e di natura imprenditoriale, costituenti i presupposti idonei a giustificare l’erogazione.
Ultime dalla Cassazione
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lunedì 12 ottobre 2020
Ordinanza interlocutoria n. 20842 del 30/09/2020 Richiesta di rimborso Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 – Decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997 – Estensibilità al caso di diniego dell’Ufficio per assenza del presupposto dell’inerenza.
domenica 11 ottobre 2020
Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE O DELLA PARTE PRESSO IL SUO PROCURATORE – ESPRESSA MENZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO - NECESSITÀ - FONDAMENTO - NOTIFICA AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’ENTE PRESSO LA PROPRIA SEDE - RAPPRESENTANZA DA PARTE DI UN AVVOCATO FACENTE PARTE DELL’AVVOCATURA INTERNA DELL’ENTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALL’ENTE PRESSO TALE DOMICILIO SENZA RIFERIMENTO NOMINATIVO ALL’AVVOCATO - INIDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE.
Le Sez. U., a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: - A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione della opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Presidente: F. Tirelli
Relatore: F. De Stefano
sabato 10 ottobre 2020
Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – CONTROVERSIE SU SETTORI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – APPLICAZIONE DI PRASSI INTERPRETATIVE NAZIONALI CONFIGGENTI CON SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO ALLA S.U. PER DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE – PROPONIBILITÀ - INTERPRETAZIONE NAZIONALE CONTRARIA – CONFORMITÀ O MENO AL DIRITTO DELL’UNIONE – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.
Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:
- Se gli artt. 4, par. 3, 19, par. 1, TUE e 2, par. 1 e 2 e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1 e 362 primo comma c.p.c. e 110 c.p.a., nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per “motivi inerenti alla giurisdizione” - quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modifìcando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione, sotto il profilo del cosiddetto “difetto di potere giurisdizionale”, non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea (nella specie in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l 'effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l 'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e l 'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l 'esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla “autonomia procedurale” degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali.
Presidente: G. Mammone
Relatore: A.P. Lamorgese
venerdì 9 ottobre 2020
Ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/09/2020 IMPRESA ESCLUSA DA UNA GARA DI APPALTO - CENSURE MIRANTI A CONTESTARE L'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CONCORRENTE - PRASSI GIURISPRUDENZIALE NAZIONALE PRECLUSIVA DELLA LEGITTIMAZIONE A PROPORRE TALI CENSURE – COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – RINVIO PREGIUDIZIALE.
Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:
- Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C-333118; 5 aprile 2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013. Fastweb, C100/12, in relazione agli artt. l, par. 1 e 3, e 2 par. 1, della direttiva 89/665/CEE, modifìcativa dalla direttiva 2007/66/CE, siano applicabili nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate dall'impresa concorrente l'esclusione da una procedura di gara di appalto e l'aggiudicazione ad altra impresa, il Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l 'impresa esclusa contesti il punteggio inferiore alla “soglia di sbarramento” attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente ricorsi incidentali dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e ometta di esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l'esito della gara per altre ragioni (per indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di gara), in applicazione di una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale l'impresa che sia stata esclusa da una gara di appalto non sarebbe legittimata a proporre censure miranti a contestare l'aggiudicazione all'impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara, dovendosi valutare se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'effetto di precludere all'impresa il diritto di sottoporre all'esame del giudice ogni ragione di contestazione dell'esito della gara, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata e in cui ciascun concorrente può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell'impossibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di procedere alla scelta di un'offerta regolare e all'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, alla quale ciascuno degli offerenti potrebbe partecipare.
Presidente: G. Mammone
Relatore: A.P. Lamorgese
giovedì 8 ottobre 2020
Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata – Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.
Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Presidente: G. Mammone
Estensore: F.M. Cirillo
mercoledì 7 ottobre 2020
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Interessi usurari – Disciplina antiusura - Art. 1815, comma 2, c.c. – Applicabilità agli interessi convenzionali di mora – Conseguenze – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.
Presidente: G. Mammone
Estensore: L. Nazzicone
martedì 6 ottobre 2020
Ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24/09/2020 LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.
La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza, se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.
Presidente: M.C. Giancola
Relatore: U.L.C.G. Scotti
lunedì 5 ottobre 2020
Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 - AZIONE GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA MATERNITÀ - PARTO CD. ANONIMO - CONDIZIONI DELL’AZIONE - REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLA MADRE - MORTE DELLA MADRE - FONDAMENTO.
L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma.
Presidente: A. Valitutti
Relatore: A. Fidanzia
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