PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA P.A. - NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE' PRESSO QUELLA GENERALE - NULLITA' - CONSEGUENZE
Ordinanza interlocutoria n. 608 del 14/01/2015
Le Sezioni Unite, intervenendo sulla questione su cui si era manifestato un contrasto tra le Sezioni, hanno ribadito l’orientamento, già maggioritario, secondo il quale in caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla, e non inesistente, la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima.