PREVIDENZA - FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - ART. 10 DEL D.LGS. N. 124 DEL 1993 - FONDI PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGA - APPLICABILITA' - CARATTERISTICHE STRUTTURALI - ININFLUENZA
Sentenza n. 477 del 14/01/2015
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo il quale l’art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della legge delega (15 novembre 1992), quali siano le loro caratteristiche strutturali e, dunque, pure a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva.