PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - REVOCA DELL’INDULTO - ESTINZIONE DELLA PENA – “DIES A QUO” – DECORRENZA – INDIVIDUAZIONE – IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA PRESUPPOSTO DELLA REVOCA DEL BENEFICIO
Sentenza n. 2 ud. 30/10/2014 - deposito del 02/01/2015
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio.