RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO – RIFIUTO DELLA CONSEGNA ED ESECUZIONE NELLO STATO – INDULTO
La Corte ha affrontato la questione dell’applicabilità dell’indulto in relazione ad una condanna eseguita in Italia sulla base dell’art. 18, lett. r) L. n. 69/2005. Nella specie, era stata rifiutata la consegna di un cittadino italiano, con conseguente esecuzione nello Stato della condanna inflitta dallo Stato istante. In fase esecutiva, la Corte di appello applicava al condannato l’indulto e avverso tale decisione il P.G. presentava ricorso per cassazione. La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite in tema di trasferimento delle persone condannate (sent. n. 36527 del 2008). In particolare, ha osservato che, indipendentemente dal meccanismo di riconoscimento della sentenza, la norma contenuta nella legge n. 69/2005 stabilisce che l’esecuzione della pena deve essere regolata in conformità al diritto interno dello Stato italiano e ciò comporta che devono essere applicabili al condannato tutti i benefici previsti dalla legislazione, compreso l’indulto.
Testo Completo:
Sentenza n. 34367 del 15 luglio 2009 – depositata il 7 settembre 2009(Sezione Prima Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore M. S. Di Tomassi)
La Corte ha affrontato la questione dell’applicabilità dell’indulto in relazione ad una condanna eseguita in Italia sulla base dell’art. 18, lett. r) L. n. 69/2005. Nella specie, era stata rifiutata la consegna di un cittadino italiano, con conseguente esecuzione nello Stato della condanna inflitta dallo Stato istante. In fase esecutiva, la Corte di appello applicava al condannato l’indulto e avverso tale decisione il P.G. presentava ricorso per cassazione. La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite in tema di trasferimento delle persone condannate (sent. n. 36527 del 2008). In particolare, ha osservato che, indipendentemente dal meccanismo di riconoscimento della sentenza, la norma contenuta nella legge n. 69/2005 stabilisce che l’esecuzione della pena deve essere regolata in conformità al diritto interno dello Stato italiano e ciò comporta che devono essere applicabili al condannato tutti i benefici previsti dalla legislazione, compreso l’indulto.
Testo Completo:
Sentenza n. 34367 del 15 luglio 2009 – depositata il 7 settembre 2009(Sezione Prima Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore M. S. Di Tomassi)
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