LOCAZIONE - CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO E CORRESPONSIONE EX ART. 1591 COD. CIV. DEL DOPPIO DELL'ULTIMO CANONE DISPOSTE DALL'ART. 7 DEL D.L. N. 551 DEL 1988
Con riferimento all'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61 (che dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione alla scadenza del periodo transitorio in relazione alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978 sino al 31 dicembre 1989, prevedendo, inoltre, che, per il periodo di sospensione, la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100%), la percezione da parte del locatore dell’aumento del canone è condizionata alla previa offerta, da parte sua ed in favore del conduttore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, sicchè, una volta avvenuta tale offerta, il conduttore, versando in mora nella restituzione della cosa locata, può scegliere se percepire l’indennità e restituire la cosa, così rinunciando alla sospensione legale del provvedimento di rilascio, oppure rimanere nella detenzione della cosa stessa fino alla sospensione della cessazione legale, corrispondendo al locatore il doppio del canone.
Testo Completo:
Sentenza n. 23198 del 3 novembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito)
Con riferimento all'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61 (che dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione alla scadenza del periodo transitorio in relazione alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978 sino al 31 dicembre 1989, prevedendo, inoltre, che, per il periodo di sospensione, la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100%), la percezione da parte del locatore dell’aumento del canone è condizionata alla previa offerta, da parte sua ed in favore del conduttore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, sicchè, una volta avvenuta tale offerta, il conduttore, versando in mora nella restituzione della cosa locata, può scegliere se percepire l’indennità e restituire la cosa, così rinunciando alla sospensione legale del provvedimento di rilascio, oppure rimanere nella detenzione della cosa stessa fino alla sospensione della cessazione legale, corrispondendo al locatore il doppio del canone.
Testo Completo:
Sentenza n. 23198 del 3 novembre 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito)
Condividi