Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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martedì 21 luglio 2009

PROCESSO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PRODUZIONE DOCUMENTALE - DECRETO D'ESPROPRIO - AMMISSIBILITA'

PROCESSO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PRODUZIONE DOCUMENTALE - DECRETO D'ESPROPRIO - AMMISSIBILITA'
La Corte, modificando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in sede di giudizio di legittimità del decreto di esproprio intervenuto dopo la chiusura del procedimento di merito, ritenendo, per la natura giuridica di condizione dell’azione del provvedimento ablatorio, non applicabili i divieti ed i limiti imposti dall’art. 372 cod. proc. civ.

Testo Completo:
Sentenza n. 14080 del 17 giugno 2009
(Sezione Prima Civile, Presidente U. V itrone, Relatore S. Salvago)

IMPUGNAZIONI - GIUDICE D'APPELLO - ANNULLAMENTO SENTENZA PRIMO GRADO - PUBBLICO MINISTERO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA'
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato).

Testo Completo:
Sentenza n. 29529 del 25 giugno 2009 - depositata il 16 luglio 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli. Vitrone, Relatore A. Macchia)

REATO – CAUSE DI ESTINZIONE – REMISSIONE DELLA QUERELA – ACCETTAZIONE – CONDIZIONI

REATO – CAUSE DI ESTINZIONE – REMISSIONE DELLA QUERELA – ACCETTAZIONE – CONDIZIONI
La Corte ha ribadito che la verifica giudiziale dell’accettazione della remissione della querela non riguarda l’esistenza in tal senso di una manifestazione positiva, espressa o tacita, da parte dell’imputato, bensì la mancanza di un rifiuto dell’accettazione, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti.

Testo Completo:
Sentenza n. 28571 del 18 marzo 2009 - depositata il 13 luglio 2009
(Sezione Quarta Penale, Presidente G. Zecca, Relatore V. Romis)

sabato 18 luglio 2009

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Le Sezioni Unite civili, in tema di assistenza alle persone handicappate, hanno ritenuto che il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un familiare od affine portatore di handicap, a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non possa essere invocato ove il lavoratore versi in una situazione di incompatibilità ambientale.

Testo Completo:
Sentenza n. 16102 del 9 luglio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Petti, Relatore B. Spagna Musso)

CONTRATTI - MEDIAZIONE - MANDATO - RISARCIMENTO DANNI

CONTRATTI - MEDIAZIONE - MANDATO - RISARCIMENTO DANNI
Con la sentenza n. 16382 del 14 luglio 2009 la Suprema Corte ha affermato che il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente arrecando danni a terzi, é tenuto, a favore di questi ultimi, al risarcimento dei danni.

Testo Completo:
Sentenza n. 16382 del 14 luglio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente V. Carbone, Relatore U. Morcavallo)

venerdì 17 luglio 2009

PROCESSO TRIBUTARIO - CONTROVERSIA TRA SOSTITUTO D'IMPOSTA E SOSTITUITO - GIURISDIZIONE ORDINARIA - DEVOLUZIONE

PROCESSO TRIBUTARIO - CONTROVERSIA TRA SOSTITUTO D'IMPOSTA E SOSTITUITO - GIURISDIZIONE ORDINARIA - DEVOLUZIONE
La S.C. ha affermato che la controversia tra sostituto d’imposta e sostituito, relativa all’esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte, appartiene alla giurisdizione ordinaria.

Testo Completo:
Sentenza n. 15031 del 26 giugno 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone)

lunedì 13 luglio 2009

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ORDINANZA DI RICUSAZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ORDINANZA DI RICUSAZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione - nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione interposto avverso l’ordinanza con la quale la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura aveva dichiarato inammissibile la ricusazione di alcuni membri della medesima Sezione disciplinare che, in diversa composizione, avevano rigettato la richiesta di non luogo a procedere del P.G., ordinando procedersi al dibattimento – ha affermato che sono inoppugnabili le ordinanze di rigetto delle richieste di ricusazione in quanto decisioni non definitive, precisando peraltro che, conformemente a quanto avviene nel rito civile, l’eventuale incompatibilità del giudice può essere fatta valere quale motivo di nullità degli atti del procedimento e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile in sede di impugnazione della decisione definitiva.

Testo Completo:
Sentenza n. 15969 dell'8 luglio 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore A. Nappi)

DELITTI CONTRO LA PERSONA - REATI SESSUALI COMMESSI ALL'ESTERO DA CITTADINO ITALIANO - FATTI ANTECEDENTI L'11 AGOSTO 1998 - PROCEDIBILITA'

DELITTI CONTRO LA PERSONA - REATI SESSUALI COMMESSI ALL'ESTERO DA CITTADINO ITALIANO - FATTI ANTECEDENTI L'11 AGOSTO 1998 - PROCEDIBILITA' - RICHIESTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - NECESSITA'
Con la decisione in esame la Suprema Corte - in una fattispecie relativa a reati in materia sessuale commessi dall’imputato, cittadino italiano, in territorio estero ai danni di cittadino straniero e risalenti a data antecedente l’entrata in vigore della L. n. 269 del 1998 che ha sostituito l’art. 604 cod. pen., norma in tema di procedibilità di detti reati – ha affermato che, per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma terzo e 9 cod. pen., ai fini della procedibilità di tutti i reati sessuali commessi all’estero da un cittadino italiano ai danni di un cittadino straniero prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 604 cod. pen. (11 agosto 1998), è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia, non potendo trovare applicazione il novellato art. 604 cod. pen. in quanto norma più sfavorevole.

Testo Completo:
Sentenza n. 24653 del 27 maggio 2009 – deposito dell’15 giugno 2009
(Sezione Terza Penale, Presidente Ernesto Lupo e Relatore Giulio Sarno)

REATO – RAPPORTO DI CAUSALITA’ – CONDOTTA COMMISSIVA E CONDOTTA OMISSIVA – ACCERTAMENTO – DIFFERENZE

REATO – RAPPORTO DI CAUSALITA’ – CONDOTTA COMMISSIVA E CONDOTTA OMISSIVA – ACCERTAMENTO – DIFFERENZE
La Corte ha ribadito che i casi in cui l’agente pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella doverosa non rientrano nella causalità omissiva, bensì in quella commissiva, ai fini del cui accertamento il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l’evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva.

REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – COOPERAZIONE NEL REATO COLPOSO – CONDIZIONI La Corte ha stabilito che ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, né la conoscenza dell’identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza da parte dell’agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri sono investiti.

Testo Completo:
Sentenza n. 26020 del 29 aprile 2009 – depositata il 22 giugno 2009(Sezione Quarta Penale, Presidente A. Morgigni, Relatore C. G. Brusco)

sabato 11 luglio 2009

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – APPELLO – NECESSITA’ DELL’ASSISTENZA DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - SUSSISTENZA

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – APPELLO – NECESSITA’ DELL’ASSISTENZA DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - SUSSISTENZA
In tema di opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa personale della parte consentita dall'art. 23, comma quarto, della stessa legge è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.

Testo Completo:
Ordinanza n. 14520 del 19 giugno 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente Giovanni Settimj relatore Emilio Migliucci)

TRIBUTI - TERMINI - MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - PROROGA CON DECRETI MINISTERIALI - CONDIZIONI -

TRIBUTI - TERMINI - MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - PROROGA CON DECRETI MINISTERIALI - CONDIZIONI - DISAPPLICAZIONE DEL D.M. 14 GENNAIO 1998 - LEGITTIMITÀ
La Corte, dopo aver affermato che la legge (art. 1 del d.l., n. 498 del 1961, convertito nella legge n. 770 dello stesso anno, anche come successivamente in più occasioni sostituito) subordina l’emanazione dei decreti ministeriali di proroga dei termini in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari alla condizione del verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili ad inerzia o negligenza dell'Amministrazione, ha ritenuto legittima la disapplicazione da parte del giudice tributario del d.m. 14 gennaio 1998 (emanato sulla base dell'art. 1 suddetto, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, applicabile "ratione temporis”), il quale aveva disposto la proroga dei termini di due mesi per il verificarsi di una circostanza (derattizzazione degli Uffici effettuata in poche ore) non eccezionale, né imprevedibile.

Testo Completo:
Sentenza n. 15528 del 2 luglio 2009
(Sezione Tributaria Civile, Presidente Enrico Papa e relatore Eugenia Marigliano)

TRIBUTI - ICI - AREE EDIFICABILI - MANCATA CONOSCENZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLA NATURA DI AREA FABBRICABILE - OMESSA COMUNICAZIONE

TRIBUTI - ICI - AREE EDIFICABILI - MANCATA CONOSCENZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLA NATURA DI AREA FABBRICABILE - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 31, COMMA 20, DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002 - ININFLUENZA.
Decidendo un ricorso in tema di assoggettamento all’ICI delle aree edificabili, la Corte -pronunciandosi per la prima volta in argomento - ha ritenuto ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente.

Testo Completo:
Sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009
(Sezione Tributaria Civile, Presidente Mario Cicala e relatore Sergio Bernardi)

GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ALBERGHIERA DELLA RETTA DI DEGENZA PER PAZIENTI DEGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI

GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ALBERGHIERA DELLA RETTA DI DEGENZA PER PAZIENTI DEGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE E DELLA AUSL - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
La controversia, instaurata da una casa di cura convenzionata nei confronti di un paziente di un ex ospedale psichiatrico e della AUSL, avente ad oggetto il pagamento della quota alberghiera della retta di degenza in riferimento all'individuazione del soggetto obbligato e alla misura di tale obbligazione (sulla base di disposizioni regionali che pongono per l'intero o in parte la suddetta quota a carico dell'assistito rispetto a limiti reddituali), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi escludere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, atteso che vengono in questione una obbligazione di natura assistenziale che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e non all'esercizio mediante provvedimenti discrezionali di poteri autoritativi dell'Amministrazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 15377 del 01 luglio 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, relatore A. Segreto)

GIURISDIZIONE - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

GIURISDIZIONE - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
Le S.U. hanno riconosciuto l’esistenza di un rapporto di servizio tra una società privata e un Ente pubblico (INPDAP), che aveva stipulato un contratto di appalto di servizi per la gestione di interventi manutentivi del patrimonio dell'ente. Conseguentemente, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice contabile sull'azione di responsabilità amministrativa relativa al danno erariale che l'ente assume di aver subito in relazione a responsabilità concorrenti della società con un dipendente dell'ente sottoposto a procedimento penale per gravi reati. Secondo la Corte, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l'effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all'ente pubblico, mentre è ininfluente la natura privatistica delle prestazioni individuate nella convenzione regolatrice del contratto.

Testo Completo:
Ordinanza n. 15599 del 03 luglio 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente Senese, relatore Finocchiaro)

GIURISDIZIONE - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

GIURISDIZIONE - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
Le S.U. hanno riconosciuto l’esistenza di un rapporto di servizio tra una società privata e un Ente pubblico (INPDAP), che aveva stipulato un contratto di appalto di servizi per la gestione di interventi manutentivi del patrimonio dell'ente. Conseguentemente, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice contabile sull'azione di responsabilità amministrativa relativa al danno erariale che l'ente assume di aver subito in relazione a responsabilità concorrenti della società con un dipendente dell'ente sottoposto a procedimento penale per gravi reati. Secondo la Corte, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l'effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all'ente pubblico, mentre è ininfluente la natura privatistica delle prestazioni individuate nella convenzione regolatrice del contratto.

Testo Completo:
Ordinanza n. 15599 del 03 luglio 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente Senese, relatore Finocchiaro)

PROCESSO DEL LAVORO - CONTROVERSIA CONTRO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

PROCESSO DEL LAVORO - CONTROVERSIA CONTRO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Qualora in una controversia di lavoro contro una pubblica amministrazione il ricorrente promuova il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 65 del d.lgs. 165 del 2001, non prima, ma soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziaria, nell'udienza di discussione il giudice può sospendere il giudizio in attesa della scadenza dei novanta giorni dalla promozione del tentativo, ma non già fissare un termine perentorio affinché il ricorrente promuova nuovamente il tentativo, né può, in mancanza di questo, dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

Testo Completo:
Sentenza n. 14954 del 25 giugno 2009
(Sezione Lavoro, Presidente e Relatore Giuseppe Ianniruberto)

GIURISDIZIONE - BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - PROCEDURA SPECIALE DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA CUSTODIA

GIURISDIZIONE - BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - PROCEDURA SPECIALE DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA CUSTODIA E DI CONTESTUALE ALIENAZIONE OBBLIGATORIA AL CUSTODE INTRODOTTA NEL 2004
Pronunciandosi per la prima volta sulla speciale procedura di alienazione obbligatoria al custode dei veicoli sequestrati, con contestuale determinazione del corrispettivo in favore del depositario–acquirente (prevista dai commi da 312 a 321, dell'art. 1 della legge finanziaria n. 311 2004), le S.U. hanno affermato la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica del beneficiario ed hanno ammesso l’esperibilità dell’opposizione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei sequestrati liquida il compenso.

Testo Completo:
Sentenza n. 15044 del 26 giugno 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente Vincenzo Carbone e Relatore Angelo Spirito)

EDILIZIA – ABUSO EDILIZIO - CONDONO –AREA VINCOLATA PAESAGGISTICAMENTE – VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ RELATIVA – SANATORIA – ESCLUSIONE

EDILIZIA – ABUSO EDILIZIO - CONDONO –AREA VINCOLATA PAESAGGISTICAMENTE – VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ RELATIVA – SANATORIA – ESCLUSIONE.
Con la decisione in esame la Suprema Corte, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per aver eseguito un intervento edilizio in area paesaggisticamente vincolata, ha affermato - anche tenuto conto dei recenti interventi della Corte Costituzionale (sent. n. 54 del 2009; ord. n. 150 del 2009) – che la condonabilità delle opere realizzate in area vincolata è esclusa non soltanto se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa.

Testo Completo:
Sentenza n. 24647 udienza del 24 marzo 2009 – deposito dell’15 giugno 2009
(Sezione Terza Penale, Presidente Pierluigi Onorato e Relatore Amedeo Franco)

MISURE CAUTELARI – REATI SESSUALI NON ATTENUATI – D.L. N. 11 DEL 2009 - CUSTODIA CAUTELARE CARCERARIA – OBBLIGATORIETÀ - MISURE CAUTELARI GIÀ DISPOSTE

MISURE CAUTELARI – REATI SESSUALI NON ATTENUATI – D.L. N. 11 DEL 2009 - CUSTODIA CAUTELARE CARCERARIA – OBBLIGATORIETÀ - MISURE CAUTELARI GIÀ DISPOSTE – APPLICABILITÀ.
La Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta sulla disciplina introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. con modif. in L. 23 aprile 2009, n. 38) che, in relazione ad alcuni reati in materia sessuale (violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo), ha modificato il precedente regime cautelare introducendo una presunzione legale, sia pure non assoluta, di inadeguatezza di ogni altra misura custodiale rispetto a quella carceraria. Nel disattendere l’eccezione difensiva, ha così confermato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto applicabile la disciplina del novellato art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. anche ai fatti commessi in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella -25 febbraio 2009-, affermando che per il principio “tempus regit actum” la nuova previsione trova applicazione anche alle misure in atto, pur se disposte precedentemente.

Testo Completo:
Sentenza n. 23961 udienza del 20 maggio 2009 – deposito dell’11 giugno 2009
(Sezione Terza Penale, Presidente Guido De Maio e Relatore Silvio Amoresano)

LAVORO (DIRITTO PENALE) – PREVENZIONE INFORTUNI – SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO – ABROGAZIONE D.P.R. N. 547 DEL 1955

LAVORO (DIRITTO PENALE) – PREVENZIONE INFORTUNI – SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO – ABROGAZIONE D.P.R. N. 547 DEL 1955 – CONTINUITÀ NORMATIVA CON IL D.LGS. N. 81 DEL 2008 – SUSSISTENZA.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte, in una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva adottato sentenza di proscioglimento per non essere più il reato di cui all’art. 8 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 previsto dalla legge come reato, ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza, affermando che sussiste continuità normativa tra il reato previsto dall’abrogata disposizione e la predetta fattispecie penale introdotta, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dal combinato disposto degli artt. 63, 64 e 68, lett. b) - in relazione all’All. IV, punto 1.4.1. - del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo Completo:
Sentenza n. 23976 udienza del 7 maggio 2009 – deposito dell’11 giugno 2009
(Sezione Terza Penale, Presidente Pier Luigi Onorato e Relatore Giovanni Amoroso)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE – CONSEGUENZE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE – CONSEGUENZE
Facendo per la prima volta applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, le S.U., pronunciandosi in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenirvi (art. 7 della stessa legge), hanno distinto a seconda che il provvedimento finale sia o meno vincolato. Per i provvedimenti di natura vincolata, l'annullabilità è esclusa nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; per quelli di natura non vincolata, subordinatamente alla prova, da parte dell'Amministrazione, che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati.

Testo Completo:
Sentenza n. 14878 del 25 giugno 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. Oddo)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – PARTITI POLITICI – ART. 6 BIS, DELLA LEGGE N. 157 DEL 1999 - RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI – ESONERO

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – PARTITI POLITICI – ART. 6 BIS, DELLA LEGGE N. 157 DEL 1999 - RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI – ESONERO
Pronunciandosi per la prima volta sull’art. 6 bis, della legge n. 157 del 1999, (introdotto dal d.l. n. 273 del 2005, convertito nella legge n. 5123 del 2006,), che prevede – anche per giudizi e procedimenti in corso - l’esonero della responsabilità degli amministratori dei partiti e movimenti politici per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazione collettive, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave, ed istituisce un fondo di garanzia al servizio delle suddette obbligazioni, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 81 Cost. Inoltre, sulla base della ratio della norma e del suo carattere eccezionale - rispetto alle previsioni dell’art. 38 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza consolidata - ha ritenuto limitato l’esonero di responsabilità solo alle obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in base allo statuto dell’ente, mentre continuerà a rispondere a norma dell’art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste statutaria.

Testo Completo:
Sentenza n. 14612 del 23 giugno 2009 (Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore R. Rordorf)

CONTRIBUTI PUBBLICI - EDITORIA - ART. 3 DELLA LEGGE N. 250 DEL 1990 - DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI EDITORI - CONDIZIONI INDIVIDUATE DALLA LEGGE

CONTRIBUTI PUBBLICI - EDITORIA - ART. 3 DELLA LEGGE N. 250 DEL 1990 - DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI EDITORI - CONDIZIONI INDIVIDUATE DALLA LEGGE - ASSOGGETTABILITÀ ALLA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO
Intervenendo per la prima volta su tale profilo, la Corte, interpretando l'art. 3, della legge n. 250 del 1990, ha stabilito che condizione per la erogazione dei contributi previsti dalla suddetta norma in favore delle imprese editoriali è il rilascio della certificazione del bilancio ad opera di società di revisione autorizzate dalla Consob (comma 15 del suddetto art. 3 e art. 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituito dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137); di conseguenza, mancando tale condizione - sia perchè la certificazione non è stata richiesta, sia perchè non è stata ottenuta - non sorge il diritto al versamento del contributo pubblico.

Testo Completo:
Sentenza n. 14895 del 25 giugno 2009 (Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore S. Salvago)

ASTA PUBBLICA – AGGIUDICAZIONE DI BENE IMMOBILE - PRODUZIONE IMMEDIATA DELL’EFFETTO TRASLATIVO - CONDIZIONI

ASTA PUBBLICA – AGGIUDICAZIONE DI BENE IMMOBILE - PRODUZIONE IMMEDIATA DELL’EFFETTO TRASLATIVO - CONDIZIONI
Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso.

Testo Completo:
Sentenza n. 14545 del 22 giugno 2009 (Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore A. Amendola)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
La S.C., in tema di medici convenzionati transitati al S.S.N., ha statuito che, ai sensi del d.c.p.m. 8 marzo 2001, va riconosciuto il salario di professionalità già individualmente percepito nel rapporto convenzionato di provenienza solo nel caso in cui il sanitario continui a svolgere, nel nuovo rapporto, la medesima attività.

Testo Completo:
Sentenza n. 13236 del 9 giugno 2009 (Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore S. Monaci)

TRIBUTI - EDIFICI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO - IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - ART. 11, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 413 DEL 1991 - DISCIPLINA SPECIALE

TRIBUTI - EDIFICI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO - IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - ART. 11, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 413 DEL 1991 - DISCIPLINA SPECIALE ED ESAUSTIVA - CONSEGUENZE
Interpretando l'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, che fissa l'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, la Corte ha ritenuto tale disciplina a carattere speciale, e non meramente agevolativo, ed esaustiva. Conseguentemente, ha escluso la rilevanza della destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, e della circostanza che il medesimo sia locato a terzi, oltre che della categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato.

Testo Completo:
Sentenza n. 14149 del 18 giugno 2009 (Sezione Tributaria, Presidente G. Prestipino, Relatore R. Botta)

SEQUESTRO PENALE

SEQUESTRO PENALE - RIESAME - "FUMUS COMMISSI DELICTI" - COMPLESSIVO CONTENUTO DEL DECRETO - VALUTAZIONE - NECESSITÀ
Il giudice del riesame del sequestro probatorio, nel valutare se il fatto per cui si procede sia astrattamente configurabile come reato, non può fare riferimento soltanto all’addebito provvisorio indicato nell’intestazione del provvedimento assunto nella forma del decreto ma deve avere riguardo al contenuto complessivo dello stesso che, a differenza della sentenza, non ha un’articolazione predeterminata dalla legge –epigrafe, dispositivo, motivazione– ed è atto unitario in cui le varie parti di cui si compone graficamente non hanno autonomo rilievo. SEQUESTRO PENALE - ANNULLAMENTO - RESTITUZIONE DEI REPERTI - PREVIA ESTRAZIONE COPIA - RICORSO DEL P.M. - INTERESSE - SUSSISTENZA
L’interesse all’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di annullamento del tribunale del riesame in ordine al decreto di sequestro probatorio di supporti informatici non viene meno nel caso in cui abbia proceduto all’estrazione di copia dei reperti prima della loro restituzione all’avente diritto, e ciò perché il ripristino del vincolo probatorio gli consentirebbe di procedere a tutte gli accertamenti a cui aveva finalizzato il sequestro stesso.

Testo Completo:
Sentenza n. 26699 del 26 giugno 2009 - depositata il 1° luglio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore F. Ippolito)