TRIBUTI - EDIFICI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO - IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - ART. 11, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 413 DEL 1991 - DISCIPLINA SPECIALE ED ESAUSTIVA - CONSEGUENZE
Interpretando l'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, che fissa l'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, la Corte ha ritenuto tale disciplina a carattere speciale, e non meramente agevolativo, ed esaustiva. Conseguentemente, ha escluso la rilevanza della destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, e della circostanza che il medesimo sia locato a terzi, oltre che della categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato.
Testo Completo:
Sentenza n. 14149 del 18 giugno 2009 (Sezione Tributaria, Presidente G. Prestipino, Relatore R. Botta)
Interpretando l'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, che fissa l'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, la Corte ha ritenuto tale disciplina a carattere speciale, e non meramente agevolativo, ed esaustiva. Conseguentemente, ha escluso la rilevanza della destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, e della circostanza che il medesimo sia locato a terzi, oltre che della categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato.
Testo Completo:
Sentenza n. 14149 del 18 giugno 2009 (Sezione Tributaria, Presidente G. Prestipino, Relatore R. Botta)